Sentenza 15 marzo 2013
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, lo stato di detenzione per altra causa, anche per effetto di condanna definitiva, non impedisce la configurabilità né del pericolo di fuga, né del pericolo di reiterazione di condotte criminose, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario.
Commentario • 1
- 1. Ai fini dell’esame delle esigenze cautelari si può prescindere dalla valutazione di altri titoli detentivi?Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 novembre 2020
Cass., Sez. II, 11 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807, GALLO Presidente – De SANTIS Relatore – Giordano P.M. (diff.). Cass., Sez. II, 13 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807 – ABSTRACT: la sentenza in commento ritiene che ai fini della valutazione delle esigenze cautelari la sussistenza di altri titoli custodiali sia irrilevante. Ma il vero punctum dolens sembra essere la nozione di “attualità” del periculum libertatis. – ABSTRACT: the ruling in question believes that for the purposes of assessing the precautionary requirements, the existence of other custodial securities is irrelevant. But the real punctum dolens seems to be the notion of “actuality” of the periculum …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2013, n. 26231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26231 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 15/03/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 545
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 2968/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI NO N. IL 08/03/1959;
avverso l'ordinanza n. 2023/2012 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 10/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni rigetto del rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Minniti Eugenio NO.
RITENUTO IN FATTO
1. PI NO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, in data 10-12-2012, che ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano l'8-10-12, in ordine ai seguenti delitti:
art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e L. n. 203 del 1991, art. 7, accertato in Milano il 18-10-10, in relazione all'acquisto, in due circostanze, di quantitativi di cocaina imprecisati da alcuni fornitori albanesi, al fine di finanziare e agevolare la 'ndrangheta e, in particolare, la cosca GI (Capo 14); D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione alla cessione, al predetto fine, ad un cittadino marocchino di un quantitativo imprecisato di cocaina, acc. In Milano il 18-10- 2010 (Capo 15); artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 - 80, L. n. 146 del 2006, art. 4, L. n. 203 del 1991, art. 7; D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 56 e 73, in relazione all'organizzazione di un'operazione di importazione di sostanza stupefacente, mediante spedizione con un carico di copertura di banane, a bordo di una nave che sarebbe salpata dal porto colombiano di Santa Marta e sarebbe giunta ad Anversa, nonche' al finanziamento della stessa operazione anche attraverso un'attività di recupero crediti svolta in varie parti d'Italia e al reperimento di ulteriori finanziatori e di canali di spaccio della cocaina da importare, al fine di agevolare l'organizzazione "Cosa Nostra" e, in particolare, la famiglia di EL (capo 16). In Milano, fino al giorno 2-2-11; L. n. 497 del 1974, artt. 10 - 12 - 14 e L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione al porto di una pistola (capo 26),
acc. In Milano il 13-10-2010; artt. 648, 455 e 458 c.p., in relazione alla detenzione di banconote false (capo 28); D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 - 80 e L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione all'importazione di un ingente quantitativo di cocaina dal Venezuela, acc. In Milano il 30-10-2010 (capo 28); D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e L. n. 203 del 1991, art. 7, in relazione all'importazione e alla detenzione di 50 kg di cocaina e di ulteriori imprecisati quantitativi della stessa sostanza, acc. In Milano il 30-10-2010 (capi 30 e 31); art. 628 c.p., commi 1 e 3, in relazione alla sottrazione di 1200 Euro ad una persona, picchiandola (capo 33); art. 648 c.p. per aver ricevuto un'auto rubata. Acc. In Milano il 26-10-
10 (capo 34).
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 268 c.p.p., commi 6 e 8, art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 309 c.p.p., comma 5 nonché art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., commi 3 e 4
poiché la gravità indiziaria deriva esclusivamente dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali. La difesa richiedeva dunque al PM, il 14-11-12, la duplicazione di tutte le conversazioni richiamate nel titolo cautelare. Essa veniva autorizzata dal requirente soltanto in data 30-11-12. Il 3-12-2012, il Tribunale del riesame disponeva l'acquisizione di ufficio delle bobine richieste dal difensore, rinviando all'udienza del 5-12-12. In quest'ultima data, alle ore 14,45, la Procura faceva pervenire le copie audio ma giungeva una nota del consulente tecnico di parte che rappresentava l'impossibilità di un ascolto e di una trascrizione in tempi brevi. Dunque la difesa non è stata messa in condizioni di esercitare il diritto all'ascolto, in violazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite.
2.1. Il secondo motivo investe invece l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, per la sussistenza della quale non è
sufficiente il collegamento del soggetto con contesti di criminalità organizzata, occorrendo invece l'effettivo utilizzo del metodo mafioso nell'occasione delittuosa: ciò che deve formare oggetto di specifica motivazione.
2.2. Il terzo motivo s'incentra invece sulla gravità indiziaria, poiché la valutazione della prova in sede cautelare non si distingue dalla valutazione nel giudizio di cognizione quanto all'intrinseca capacità dimostrativa, nell'ottica delineata dagli artt. 13 e 27 Cost.. 2.3. Il quarto motivo si appunta infine sulle esigenze cautelari, avendo il Gip, nel ravvisare il pericolo di reiterazione criminosa, fatto ricorso a formule di stile, non essendo tale pericolo concreto ed attuale, tanto più che l'indagato è detenuto per altro procedimento.
Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Al riguardo, occorre tener presente che Sez. Un 22-4-20 10 n 10, Lasala, ha chiarito che la richiesta di copia della traccia fonica è finalizzata ad esperire il diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate. Ne deriva che essa deve essere rilasciata in tempo utile perché il diritto di difesa possa essere in quella sede esercitato. Orbene, dall'ordinanza impugnata si evince che la copia delle intercettazioni è stata posta a disposizione della difesa il giorno 5-12-12, in vista dell'udienza del 10-12-12. Dunque la difesa ha avuto a disposizione 5 giorni di tempo per esercitare i propri diritti. Tale termine, considerate le ristrette cadenze cronologiche della procedura di riesame, non può considerarsi incongruo. D'altronde, correttamente, in quest'ordine di idee, il giudice a quo ha rilevato che la richiesta di un termine di 90 giorni, formulata dal consulente della difesa, era incompatibile con i termini perentori entro cui deve intervenire la decisione del Tribunale del riesame. Le Sezioni unite, nella sentenza Lasala, hanno infatti escluso che il difensore possa pretendere o il giudice possa concedere dilazioni dei termini previsti, ove risulti materialmente impossibile rilasciare la copia della traccia fonica entro le rigide cadenze temporali imposte dalla legge. Nel caso di specie, comunque, - come correttamente osservato dal Tribunale - il termine richiesto dal consulente della difesa sarebbe risultato incompatibile anche con un rilascio dell'autorizzazione, da parte del PM, nello stesso giorno del deposito dell'istanza originaria ad opera del difensore. D'altronde, come sottolineato dalla sentenza Lasala, l'esercizio del diritto a far valere ogni eventuale ragione difensiva, all'esito dell'ascolto delle registrazioni, non rimane affatto precluso, potendo essere esperito successivamente, una volta ottenuta la copia della traccia fonica, mediante istanza ex art. 299 c.p.p. ed eventuale successivo appello ex art. 310 c.p.p.. 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso difettano del requisito della specificità di cui all'art. 581 c.p.p., lett. c). Quest'ultima norma richiede infatti, come è noto, l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure stesse, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Cass. 18-10-1995, Arra, rv n. 203513). È dunque necessaria una indicazione precisa, anche se sintetica, delle ragioni di diritto e dei profili di fatto a fondamento della doglianza, in modo da permettere al giudice ad quem di controllare la correttezza dell'apparato giustificativo che sorregge la decisione impugnata (Cass. 9-5-90, Rizzi, Cass. pen 1991, 2, 959; Cass 14-5-1992, Genovese, Riv. Pen. 1993, 440; Cass. 17-11-1993, Settecase, rv. n. 196795). Viceversa, il ricorrente si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno della propria tesi ne' criticare, se non sulla base di affermazioni apodittiche, le argomentazioni poste a fondamento della decisione in merito alla ravvisabilità dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e alla sussistenza dei gravi indizi. Nè, a fronte di un devolutum cosi aspecifico, è consentito al giudice dell'impugnazione analizzare in dettaglio i profili attinti dai motivi di gravame, intraprendendo un itinerario cognitivo, valutativo e motivazionale sostanzialmente svincolato dalle censure.
3. Il quarto motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione (Cass. 2-8-1996, Colucci, Nuovo dir. 1997, 316). Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il ruolo di coordinamento e di gestione di una molteplicità di canali di approvvigionamento esplicato dal PI, in un contesto criminale di altissimo livello, nell'ambito del traffico internazionale di sostanze stupefacenti,con operazioni di movimentazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica. Il Tribunale ha poi sottolineato i plurimi e gravissimi precedenti penali e giudiziaria anche specifici, che connotano in termini di spiccata pericolosità sociale il profilo criminologico del ricorrente. Tale pericolosità è accresciuta dalla finalizzazione dell'attività criminosa all'agevolazione della cosca GI.
Trattasi di motivazione adeguata ed esente da vizi logico-giuridici, in quanto ancorata a specifiche circostanze di fatto (Cass, Sez 3, 3- 12-2003 n 306/04, Scotti, Guida dir. 2004, n. 17, 94).11 giudice a quo ha così pienamente assolto all'obbligo di individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass 24-5- 96, Aloè, C.E.D. Cass. n. 205306); con esclusione di ogni presunzione o congettura (Cass 19-9-95, Lorenzetti, Cass. pen. 1997, 459) e specificando i termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11- 1997, Filippi, C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato, C.E.D. Cass. n. 202259).
4. Il giudice del controllo ha altresì esplicitato, nell'ottica delineata dall'art. 275 c.p.p., le ragioni per le quali eventuali misure gradate non possono essere ritenute adeguate (Cass. 21-7-92, Gardino, C.E.D. cass. n. 191652; Cass. 26-5-94, Montaperto, C.E.D. Cass. n. 199030), chiarendo che solo una forma di eterocontrollo continuo e costante è in grado di inibire la prosecuzione dell'agire criminoso, tanto più che il ruolo, primario e di coordinamento, svolto dal PI risulta ampiamente esercitabile dal domicilio. Trattasi di apparato giustificativo immune da vizi logico giuridici, in quanto aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare. In presenza di esso, le determinazioni del giudice a quo sfuggono al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.
5. Devesi, da ultimo, sottolineare che lo stato di detenzione per altra causa anche in virtù di condanna definitiva (Cass 19-12-1997, Largo, rv n 209584) non elide la configurabilità di esigenze cautelari, ne' sotto il profilo dei percolo di fuga (Cass 18-1-1999, Terminio, Cass. pen. 2000, 1003) ne' per quanto attiene al caso in disamina, sotto il profilo del pericolo di reiterazione di condotte criminose, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario (Cass 12-3-1998, Maritan, rv n. 211064; Cass 1-7-1998, Maliardo,rv. n.
211980) e della possibilità di revoca della misura cautelare, nell'ambito del procedimento di riferimento.
6. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno inoltre espletati gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2013