Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2013, n. 26231
CASS
Sentenza 15 marzo 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di esigenze cautelari, lo stato di detenzione per altra causa, anche per effetto di condanna definitiva, non impedisce la configurabilità né del pericolo di fuga, né del pericolo di reiterazione di condotte criminose, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario.

Commentario1

  • 1Ai fini dell’esame delle esigenze cautelari si può prescindere dalla valutazione di altri titoli detentivi?
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 novembre 2020

    Cass., Sez. II, 11 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807, GALLO Presidente – De SANTIS Relatore – Giordano P.M. (diff.). Cass., Sez. II, 13 luglio 2020 (dep. 11 agosto 2020), n. 23807 – ABSTRACT: la sentenza in commento ritiene che ai fini della valutazione delle esigenze cautelari la sussistenza di altri titoli custodiali sia irrilevante. Ma il vero punctum dolens sembra essere la nozione di “attualità” del periculum libertatis. – ABSTRACT: the ruling in question believes that for the purposes of assessing the precautionary requirements, the existence of other custodial securities is irrelevant. But the real punctum dolens seems to be the notion of “actuality” of the periculum …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/03/2013, n. 26231
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26231
Data del deposito : 15 marzo 2013

Testo completo