Sentenza 1 luglio 1998
Massime • 1
Lo stato di detenzione per altra causa, ed anche in virtù di condanna definitiva, del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Ciò in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/1998, n. 4344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4344 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dai Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 1/7/1998
1. Dott. Pasquale Lacanna Consigliere SENTENZA
2. " Carlo Cognetti " N.4344
3. " Andrea Colonnese " REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana Ferrua " N.7654/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LA SC nato in [...] l'[...] avverso l'ordinanza emessa il 23.12.97 dal Tribunale di Napoli Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. G. Ferrua Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. dott. G. Galati che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. G. Garofalo.
Motivi di ricorso e ragioni della decisione
Con ordinanza 22.10.97 il Gip presso il Tribunale di Napoli applicava a LA SC, indagato con altri per il reato di sequestro di persona ai danni di IM LU, la misura della custodia cautelare in carcere.
L'imposizione veniva confermata dal Tribunale in sede di riesame con provvedimento 23.12.97 ed avverso quest'ultimo ha ora proposto ricorso per Cassazione il LA deducendo violazione dell'art. 274 c.p.p. e difetto motivazionale per omessa considerazione del tempo trascorso dal fatto ascritto nonché della circostanza che l'indagato si trova detenuto, secondo il regime previsto dall'art. 41 bis 1, p 1992, in espiazione di pena detentiva, essendo tale stato destinato a protrarsi sino al 2003.
Le riportate censure devono essere disattese.
Invero il Tribunale ha valutato, in termini assolutamente logici, l'irrilevanza del fattore temporale alla luce della pericolosità sociale del LA, evidenziata dalle modalità del fatto specificatamente richiamate nonché dall'inserimento del medesimo in sodalizio camorristico con ruolo di "capo" ed altresì alla luce del protrarsi da parte sua, anche in epoca recente, di attività delinquenziale. Siffatte ragioni della decisione non sono state, fra l'altro, prese in considerazione dal ricorrente il quale si è limitato sul punto a generica contestazione.
Per quanto attiene all'ulteriore aspetto del ricorso va affermato che lo stato di "detenzione per altra causa", ed anche in virtù di condanna definitiva, del destinatario di una misura coercitiva custodiale non è di per sè in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari ed in particolare di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta criminosa: ciò in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà. (Cass. 16.4.91 n. 0 1019 RV 187190; Cass. 16.3.94 n. 00 427 RV 196967; Cass.
3.8.95 n. 0 3875 RV 202199). Non ignora questo collegio che secondo taluni precedenti il giudice deve procedere a valutazione specifica circa la effettiva possibilità dell'imputato di riacquistare la libertà e non limitarsi a considerare in astratto tale evenienza;
all'uopo si è richiamato il carattere di attualità e concretezza normativamente postulato per i pericoli di cui all'art. 274 c.p. (Cass.
4.7.91 n. 2704 RV 187682; Cass. 27.2.96 n. 0 4284 RV 204131). A tale impostazione si ritiene peraltro di obiettare quanto segue. In tema di esigenze cautelari l'interesse del soggetto che chiede il riesame o la revoca della custodia in carcere, qualora lo stesso sia detenuto per altro titolo, non può che essere ravvisato in relazione all'evenienza del venir meno della diversa causa di privazione della libertà: ne consegue che, in siffatto caso, l'accertamento demandato al giudice va di necessità condotto in via di ipotesi, essendo proprio una siffatta operazione connessa e funzionale al riconoscimento dell'interesse dell'istante che, diversamente, sarebbe da escludersi senza ulteriori verifiche.
D'altro canto il cit. art. 274 c.p.p. ancora il concetto di concreto pericolo alle "specifiche modalità e circostanze del fatto" nonché "alla personalità dell'imputato" per cui un esame svolto - come nel caso di specie - in termini congrui e corretti con riguardo a tali dati ben può essere inserito in una situazione meramente eventuale che, se realizzata, varrebbe automaticamente a renderlo operante. S'impone pertanto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 74 I ter disp. atto. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 1998