Sentenza 2 luglio 2001
Massime • 1
Poiché tra le spese indicate dall'art. 1104 cod. civ., soltanto quelle per la conservazione della cosa comune costituiscono "obligationes propter rem" - e per questo il condomino non può sottrarsi all'obbligo del loro pagamento, ai sensi dell'art. 1118, comma secondo, cod. civ., che invece, significativamente, nulla dispone per le spese relative al godimento delle cose comuni - è legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento (purché questo non ne sia pregiudicato), con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123, comma secondo, cod. civ., dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato; è invece obbligato a sostenere le spese dell'eventuale aggravio derivato alle spese di gestione di tale servizio, compensato dal maggiore calore di cui beneficia anche il suo appartamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2001, n. 8924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8924 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA LI, ST GI, elettivamente in ROMA VIA DEI PRATI FISCALI 284, presso lo studio dell'avvocato MARGIOTTA GAETANO, che li difende unitamente agli avvocati CIFELLI NICOLA, LEONE RAFFAELE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA AN, ZI TA elettivamente domiciliati, in ROMA P.ZZA SANT'ANDREA DELLA VALLE 3 presso lo studio dell'avvocato LO PRESTI DANIELA, che li difende unitamente agli avvocati BONINO VITO A., TOSI CHIARA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 297/98 del Giudice di pace di VERONA, depositata il 10/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Gaetano MARGIOTTA, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE, per delega dell'avv. A. Bonino, depositata in udienza, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo, l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 27.2.97, AN LA e OS ZI - premesso d'esser comproprietari d'una delle due unità immobiliari componenti un mini-condominio, sito in Verona San Massimo alla Via Lugagnano n. 34, la cui altra unità apparteneva ad DE LA e LU ST, i quali avevano installato un impianto di riscaldamento autonomo, distaccandosi da quello centralizzato già a servizio d'entrambi gli appartamenti - convenivano DE LA e LU ST innanzi al giudice di pace di Verona per sentirli condannare, previa declaratoria dell'illegittimità dell'operato distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, al pagamento in loro favore della somma di L.
1.565.250 quale quota parte pari al 50% delle spese condominiali relative all'impianto predetto (spese per gas ed energia elettrica).
Nel costituirsi, il LA e la ST eccepivano, preliminarmente, l'incompetenza per valore del giudice adito;
nel merito, deducevano la legittimità del distacco;
chiedevano, quindi, la reiezione dell'avversa domanda, per essere le spese delle quali si pretendeva il rimborso afferenti ad un servizio erogato esclusivamente in favore degli attori e non già a spese di conservazione o manutenzione dell'impianto.
Con sentenza 19.8.97, il giudice di pace dichiarava la propria competenza al sensi dell'art. 7 n. 2 CPC e con successiva sentenza 10.2.98 - ritenuto che punto nodale della lite fosse lo stabilire se i LA-ST dovessero o meno contribuire alle spese dedotte dalla controparte;
che, nonostante l'operato distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, i convenuti fossero ancora comproprietari dello stesso ed, in quanto tali, non potessero sottrarsi alle relative spese di conservazione e di manutenzione;
che, anzi, dovessero farsi carico anche della maggiore spesa sostenuta dagli altri condomini rispetto al periodo anteriore al distacco;
che in ordine alla quantificazione in via equitativa di detta maggiore spesa, dovesse tuttavia rilevarsi la sussistenza d'un'oggettiva difficoltà di determinazione, sia alla stregua della documentazione prodotta sia per la mancanza d'apposita consulenza peraltro ritenuta antieconomica;
che, pertanto, fosse equo far riferimento agli importi indicati in detta documentazione anche se non strettamente collegati al periodo in oggetto (02.05.96/30.12.96 e 26.03.96/29.01.97) ed alla spesa concernente l'energia elettrica;
che quest'ultima, rientrando tra le spese d'esercizio relative alla manutenzione, avrebbe dovuto essere divisa a metà - condannava DE LA e LU ST al pagamento della somma, stabilita secondo equità, di 1.000.000 oltre agli interessi legali dal 27.02.97 al saldo.
Avverso tale sentenza DE LA e LU ST proponevano ricorso per cassazione con quattro articolati motivi. Resistevano AN LA e OS ZI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 277, 183 CPC in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 CPC - si dolgono che il giudice di pace, riconoscendo agli attori la somma di L.
1.000.000 a titolo di contributo per le maggiori spese sostenute dopo il distacco, abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto tali "maggiori spese" non erano state dedotte dalla controparte ne' avevano formato oggetto di prova;
abbia dunque attribuito agli attori un bene diverso da quello domandato e non configurabile rispetto all'impostazione giuridica dei termini della controversia ricavabili dai fatti acquisiti al processo, onde il vizio di ultrapetizione e conseguente nullità della sentenza.
Con il secondo motivo, i ricorrenti - denunziando motivazione apparente e/o contraddittoria in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 CPC - si dolgono che il giudice abbia erroneamente qualificato le spese per l'energia elettrica "spese di conservazione" anziché spese d'uso; abbia mutato ex officio gli elementi costitutivi dell'avversa azione;
abbia conseguentemente dato una motivazione solo apparente o fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi.
Con il terzo motivo, i ricorrenti - denunziando vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 CPC - si dolgono che il giudice li abbia condannati al pagamento di spese concernenti non la manutenzione o la conservazione bensì i consumi basando tale decisone argomentazioni tali da non consentire l'identificazione dell'iter logico-giuridico seguito. I tre esposti motivi, che, per evidente loro connessione, possono essere trattati congiuntamente, risultano fondati per quanto di ragione.
Come questa Corte ha già altre volte evidenziato, nella particolare materia del condominio d'edifici, per il combinato disposto degli artt. 1118/11 CC e 1104 CC tra le spese indicate in quest'ultimo soltanto quelle per la "conservazione" della cosa comune costituiscono obligationes propter rem al cui pagamento nessun condomino può sottrarsi, neppure rinunziando alla comproprietà sulla cosa comune stessa se non rinunziando contestualmente anche al diritto, dace e la prima delle norme indicate nulla dispone, e significativamente, per il condominio, sulle spese relative al "godimento" delle cose comuni, considerate invece dalla seconda per la comunione, mentre, a sua volta, l'art. 1123/II CC soggiunge che la partecipazione a ciascuna spesa debba essere proporzionata al godimento che ogni condomino può trarre dalla cosa comune (Cass. 12.11.97 n. 11152, Cass. 20.11.96 n. 10214).
Ne discende che debbono ritenersi legittimi tanto la rinunzia da parte di ciascun condomino a fruire del servizio erogato mediante l'impianto centralizzato di riscaldamento, purché questo non ne sia pregiudicato, quanto, conseguentemente, l'esonero dall'obbligo di contribuire alle spese necessarie a tale erogazione, salvo per la parte di esse corrispondente all'aggravio subito dagli altri condomini rispetto alla gestione precedente, contribuzione questa compensata, peraltro, dal vantaggio comunque derivante, anche all'unità distaccata, dal riscaldamento delle altre rimaste collegate all'impianto centralizzato.
Le spese di conservazione e di manutenzione dei servizi comuni sono, dunque, concettualmente ed oggettivamente diverse dalle spese di gestione intese al godimento dei servizi stessi e diverso è il titolo della partecipazione dei condomini ai relativi oneri, onde diverse sono anche le domande con le quali si chieda la condanna del condomino inadempiente al pagamento dei contributi relativi alle une od alle altre, avendo causae petendi differenti che il giudice non può confondere senza incorrere nel vizio d'extrapetizione sanzionato dall'art. 112 CPC con la nullità della pronunzia. Nella specie, correttamente ritenutosi dal giudice di pace, in considerazione dei contenuti formale e sostanziale dell'atto introduttivo, che gli attori avessero chiesto la condanna dei convenuti "al pagamento dell'importo di L.
1.565.250 quale quota parte (50%) delle spese condominiali relative al predetto impianto (spese per gas ed energia elettrica)", id est al contributo nelle spese per consumi effettuati ai fini dell'erogazione del servizio di riscaldamento, l'accertamento dell'obbligazione dedotta in giudizio doveva essere limitato, per i principi sopra richiamati, alla percentuale d'aggravio della spesa sostenuta dagli attori rispetto alla precedente gestione nella quale del servizio avevano fruito anche i convenuti, mentre non era consentita alcuna indagine ne' pronunzia in ordine alle spese di conservazione e/o manutenzione, obiettivamente non riconducibili alle voci d'esborso allegate, ed in ragione delle quali nessuna domanda era stata infatti formulata. Per contro, il giudice di pace, dopo aver identificato come sopra l'oggetto della domanda e richiamato la giurisprudenza sul punto, quest'ultima ha, all'evidenza, erroneamente interpretata, ritenendo che il condomino il quale abbia operato il distacco dall'impianto centralizzato debba di necessità rispondere, contestualmente e non anche in ipotesi separatamente, d'entrambe le obbligazioni sullo stesso astrattamente incombenti se pur la domanda proposta nei suoi confronti abbia avuto ad oggetto l'adempimento d'una sola di esse;
ciò senza considerare come le due obbligazioni de quibus siano distinte e possano anche non essere sorte entrambe, onde la domanda intesa all'adempimento dell'una ben può anche non implicare affatto una domanda d'adempimento dell'altra e viceversa.
Ha, dunque, ritenuto che i convenuti dovessero rispondere sia delle spese di conservazione e manutenzione sia della maggiore spesa di gestione sopportata dagli attori, senza considerare che solo quest'ultima costituiva l'effettivo ed unico oggetto della domanda, e, poiché non ha, ovviamente, rinvenuto documentazione dalla quale potesse risultare suffragata la prima, ha determinato il dovuto prendendo in considerazione "importi non strettamente collegati ai consumi" e "le spese per l'energia elettrica quali spese d'esercizio relative alla manutenzione", con ciò incorrendo nei denunziati vizi sia di extrapetizione, per aver pronunziato su di una domanda non proposta, sia di carenza assoluta e d'illogicità manifesta della motivazione, per aver basato l'accoglimento della supposta domanda, da un canto, su elementi di prova non identificati e, dall'altro, su di una forzata traslazione d'altri elementi di prova palesemente pertinenti alla sola diversa domanda effettivamente proposta. L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in ragione degli esaminati tre motivi di ricorso - mentre il quarto, concernente le spese, resta assorbito - e la causa va rinviata per nuova valutazione ad altro giudice di pace del medesimo ufficio cui, ex art. 385 CPC, è anche demandata la decisione sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia. anche per le spese, ad altro giudice dell'ufficio del giudice di pace di Verona.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 13 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2001