CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42441 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RG AN nato a [...] il [...] RG IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Tomaso Epidendio, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie per entrambi gli imputati e dichiararsi inammissibili nel resto i ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42441 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 26/09/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 28 marzo 2023 che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a OR OI la pena di anni 4 di reclusione e a OR TT la pena di anni 3 di reclusione, concordate con il pubblico ministero, in relazione ai delitti di cui agli artt. 223 comma 1 e 216 co. 1, nn. 1 e 2, 223 comma 2 n. 1 e 219 co. 1 e co. 2 n. 1 L.F. a loro contestati, a vario titolo, in qualità di amministratori della OFFICE SUPPLIES DISTRIBUTION S.R.L., dichiarata fallita il 22 giugno 2017. La sentenza ha applicato ai due imputati la pena accessoria dell'inabilità ad esercitare un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso un'impresa per la durata di anni 6 per ciascuno. 1.Gli imputati, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi. 1.1. OR OI ha dedotto due motivi. 1.2. Il primo motivo ha denunciato inosservanza della legge penale e difetto assoluto di motivazione con riferimento all'affermata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219 primo comma R.D. n. 267/42, che avrebbe dovuto essere esclusa quantomeno per l'imputazione di cui al capo C), dal momento che la difesa aveva documentato l'avvenuto pagamento dell'autovettura Ferrari California, oggetto della contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione. 1.3. Il secondo motivo si è incentrato sulla carenza di motivazione in relazione alla calibrazione della durata della pena accessoria, che non ha formato oggetto di accordo tra le parti, di cui all'art. 216 ultimo comma R.D. n. 267 del 1942, stabilita nel dispositivo in sei anni, misura ben superiore al minimo di legge. 2.1. OR TT ha articolato, a sua volta, due motivi. 2.2. Il primo motivo ha lamentato violazione della legge penale sostanziale e carenza di motivazione in relazione alla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati. 2.3. Il secondo motivo si è soffermato sul vizio d'inosservanza della legge penale e della motivazione in ordine alla pena accessoria irrogata e alla commisurazione della sua durata. Considerato in diritto I ricorsi sono fondati, sia pure limitatamente al dedotto vizio di motivazione - proprio del secondo motivo di ciascuno dei ricorrenti - sulla quantificazione della durata della pena accessoria inflitta ai due imputati. 1.Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena nella parte relativa alle pene accessorie in presenza di patteggiamento cd. allargato, in esito al quale è stata concordata tra le parti la pena superiore a due anni di reclusione. A parte la clausola di equiparazione a una pronuncia di condanna ex art. 445, comma 1-bis, ultima parte, cod. proc. pen., la sentenza di applicazione pena «comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza» (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, DiOID, Rv. 233518). Questa Corte ha già affermato che la limitazione dei motivi di impugnazione proponibili contro le sentenze di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., inserito dalla legge n.103 del 23 giugno 2017, riguarda soltanto le parti della decisione che riflettano il contenuto dell'accordo processuale tra il pubblico ministero e l'imputato e non le statuizioni estranee a tale accordo (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348, in tema di misure di sicurezza). Con riferimento alle pene accessorie previste dagli artt 29 cod. pen. e 216, ult. comma, r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, la giurisprudenza di legittimità ha precisato: a) che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie che non hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti, non operando in questo caso la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552); b) che costituisce onere del giudice quello di motivare specificamente sul punto;
c) che la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448, comma 2- bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò Alessio, Rv. 278962). L'obbligo di motivazione, per quanto di interesse nella materia dei reati fallimentari, è una diretta conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 216 ult. co . L. Fall. nella parte in cui prevedeva che la condanna per uno dei fatti dalla norma contemplati comportasse l'applicazione della pena accessoria, nella misura fissa di 10 anni, delrinabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, introducendo nella previsione, al fine di conciliarla con i principi costituzionali che devono attendere all'irrogazione delle sanzioni penali e alla loro individualizzazione e proporzione, l'avverbio "sino" ad un massimo di 10 anni. Le Sezioni Unite, con la decisione Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, richiamando proprio la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. Tale soluzione si è imposta perché le medesime istanze di individualizzazione della misura sanzionatoria del disvalore penale del 7 fatto-reato, provenienti dai parametri costituzionali previsti dagli artt. 3, 25 e 27 Cost. e sintetizzabili nei principi di proporzionalità e colpevolezza, sovrintendono alla determinazione sia della pena principale che di quelle accessorie, eventualmente da disporre in abbinamento secondo specifiche ed obbligatorie indicazioni normative (come avviene nel caso di specie. Le Sezioni Unite, in particolare, hanno dapprima premesso che le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive dì carattere generale e speciale, nonché rieducative mediante la sottoposizione al trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del condannato;
mentre le pene accessorie, specie quelle interdittive ed inabilitative, collegate al compimento di condotte postulanti lo svolgimento di determinati incarichi o attività, sono più marcatamente orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di rieducazione personale, che realizzano mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi e dallo stimolo alla violazione dei precetti penali per impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l'emenda. Quindi, hanno evidenziato come la piena realizzazione di tale precipuo finalismo preventivo cui sono preordinate le pene accessorie, richieda una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. Ne consegue la necessità dì determinazione della loro misura caso per caso, ad opera del giudice, che deve muoversi nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge, sulla scorta di una valutazione discrezionale che deve utilizzare gli elementi concreti della fattispecie, in collegamento con i parametri dell'art. 133 cod. pen. e ''di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione" (cfr. Cass. sez. 5, n. 24874 del 21/04/2023, Bertaccini, Rv.284818).. 2.Ebbene, è evidente come la sentenza impugnata non abbia enunciato le ragioni - a cui non è stato fatto cenno, nemmeno telegrafico - che hanno condotto a comminare ai due imputati, con il dispositivo, la pena accessoria di cui all'art. 216 ult. co . R.D. n. 267/42 (inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa) nella misura, peraltro superiore alla media edittale, di 6 anni ciascuno. La sentenza, limitatamente a tale profilo, deve essere dunque annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. 3.11 primo motivo dei due ricorsi - che si lagna, peraltro genericamente, di un'erronea qualificazione giuridica e di lacune motivazionali in relazione all' integrazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, quanto a RG OI e in relazione all'accertamento della corretta sussunzione delle condotte nelle norme incriminatrici contestate, quanto a OR TT - è, invece, inammissibile perché non consentito dalla legge. La richiesta di applicazione di pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte esonerano l'accusa dall'onere della prova degli elementi addotti contro l'imputato, e comportano che 3 v la sentenza sia sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi in tale norma previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti indicati dall'art. 27 Cost. (Cass. sez.1, n. 6548 del 21/11/1997, Padalino, Rv.209350; conf. Cass. sez.5, n. 1713 del 15/04/1999, Barba, Rv. 2136:33; sez.1, n. 752 del 27/01/1999, Forte, Rv. 212742). Pertanto, non sono ammissibili censure che investano, oltre tali confini, l'ampiezza e l'articolazione della motivazione della sentenza di patteggiamento, che, per la peculiare natura del rito speciale, può essere anche assai contenuta e, come avvenuto nel caso in esame, limitata a dare contezza della verifica dell'esattezza dell'inquadramento giuridico dell'imputazione in tutte le sue componenti;
né sono consentite, evidentemente, incursioni nella valutazione delle prove d'accusa, oggetto di implicita rinuncia con il ricorso all'istituto dell'accordo sulla pena. Quanto, invece, al profilo dell'errata configurazione dell'elemento circostanziale di cui all'art. 219 comma 1 R.D. n. 267/42, è appena il caso di ricordare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; conf. sez.4, n. 13749 del 23/03/2022, AM Eid Sayed, Rv. 283023; sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Messini D'Agostini, Rv. 281116).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Così deciso in Roma, il 26/09/2023 Il cOnstgpece estensore I esi ente
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Tomaso Epidendio, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie per entrambi gli imputati e dichiararsi inammissibili nel resto i ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 42441 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 26/09/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 28 marzo 2023 che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a OR OI la pena di anni 4 di reclusione e a OR TT la pena di anni 3 di reclusione, concordate con il pubblico ministero, in relazione ai delitti di cui agli artt. 223 comma 1 e 216 co. 1, nn. 1 e 2, 223 comma 2 n. 1 e 219 co. 1 e co. 2 n. 1 L.F. a loro contestati, a vario titolo, in qualità di amministratori della OFFICE SUPPLIES DISTRIBUTION S.R.L., dichiarata fallita il 22 giugno 2017. La sentenza ha applicato ai due imputati la pena accessoria dell'inabilità ad esercitare un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso un'impresa per la durata di anni 6 per ciascuno. 1.Gli imputati, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto distinti ricorsi. 1.1. OR OI ha dedotto due motivi. 1.2. Il primo motivo ha denunciato inosservanza della legge penale e difetto assoluto di motivazione con riferimento all'affermata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219 primo comma R.D. n. 267/42, che avrebbe dovuto essere esclusa quantomeno per l'imputazione di cui al capo C), dal momento che la difesa aveva documentato l'avvenuto pagamento dell'autovettura Ferrari California, oggetto della contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione. 1.3. Il secondo motivo si è incentrato sulla carenza di motivazione in relazione alla calibrazione della durata della pena accessoria, che non ha formato oggetto di accordo tra le parti, di cui all'art. 216 ultimo comma R.D. n. 267 del 1942, stabilita nel dispositivo in sei anni, misura ben superiore al minimo di legge. 2.1. OR TT ha articolato, a sua volta, due motivi. 2.2. Il primo motivo ha lamentato violazione della legge penale sostanziale e carenza di motivazione in relazione alla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti contestati. 2.3. Il secondo motivo si è soffermato sul vizio d'inosservanza della legge penale e della motivazione in ordine alla pena accessoria irrogata e alla commisurazione della sua durata. Considerato in diritto I ricorsi sono fondati, sia pure limitatamente al dedotto vizio di motivazione - proprio del secondo motivo di ciascuno dei ricorrenti - sulla quantificazione della durata della pena accessoria inflitta ai due imputati. 1.Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena nella parte relativa alle pene accessorie in presenza di patteggiamento cd. allargato, in esito al quale è stata concordata tra le parti la pena superiore a due anni di reclusione. A parte la clausola di equiparazione a una pronuncia di condanna ex art. 445, comma 1-bis, ultima parte, cod. proc. pen., la sentenza di applicazione pena «comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali, l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza» (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, DiOID, Rv. 233518). Questa Corte ha già affermato che la limitazione dei motivi di impugnazione proponibili contro le sentenze di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., inserito dalla legge n.103 del 23 giugno 2017, riguarda soltanto le parti della decisione che riflettano il contenuto dell'accordo processuale tra il pubblico ministero e l'imputato e non le statuizioni estranee a tale accordo (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348, in tema di misure di sicurezza). Con riferimento alle pene accessorie previste dagli artt 29 cod. pen. e 216, ult. comma, r.d. n. 267 del 16 marzo 1942, la giurisprudenza di legittimità ha precisato: a) che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie che non hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti, non operando in questo caso la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv. 277552); b) che costituisce onere del giudice quello di motivare specificamente sul punto;
c) che la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448, comma 2- bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò Alessio, Rv. 278962). L'obbligo di motivazione, per quanto di interesse nella materia dei reati fallimentari, è una diretta conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 216 ult. co . L. Fall. nella parte in cui prevedeva che la condanna per uno dei fatti dalla norma contemplati comportasse l'applicazione della pena accessoria, nella misura fissa di 10 anni, delrinabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, introducendo nella previsione, al fine di conciliarla con i principi costituzionali che devono attendere all'irrogazione delle sanzioni penali e alla loro individualizzazione e proporzione, l'avverbio "sino" ad un massimo di 10 anni. Le Sezioni Unite, con la decisione Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, richiamando proprio la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. Tale soluzione si è imposta perché le medesime istanze di individualizzazione della misura sanzionatoria del disvalore penale del 7 fatto-reato, provenienti dai parametri costituzionali previsti dagli artt. 3, 25 e 27 Cost. e sintetizzabili nei principi di proporzionalità e colpevolezza, sovrintendono alla determinazione sia della pena principale che di quelle accessorie, eventualmente da disporre in abbinamento secondo specifiche ed obbligatorie indicazioni normative (come avviene nel caso di specie. Le Sezioni Unite, in particolare, hanno dapprima premesso che le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive dì carattere generale e speciale, nonché rieducative mediante la sottoposizione al trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del condannato;
mentre le pene accessorie, specie quelle interdittive ed inabilitative, collegate al compimento di condotte postulanti lo svolgimento di determinati incarichi o attività, sono più marcatamente orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di rieducazione personale, che realizzano mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi e dallo stimolo alla violazione dei precetti penali per impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l'emenda. Quindi, hanno evidenziato come la piena realizzazione di tale precipuo finalismo preventivo cui sono preordinate le pene accessorie, richieda una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. Ne consegue la necessità dì determinazione della loro misura caso per caso, ad opera del giudice, che deve muoversi nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge, sulla scorta di una valutazione discrezionale che deve utilizzare gli elementi concreti della fattispecie, in collegamento con i parametri dell'art. 133 cod. pen. e ''di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione" (cfr. Cass. sez. 5, n. 24874 del 21/04/2023, Bertaccini, Rv.284818).. 2.Ebbene, è evidente come la sentenza impugnata non abbia enunciato le ragioni - a cui non è stato fatto cenno, nemmeno telegrafico - che hanno condotto a comminare ai due imputati, con il dispositivo, la pena accessoria di cui all'art. 216 ult. co . R.D. n. 267/42 (inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa) nella misura, peraltro superiore alla media edittale, di 6 anni ciascuno. La sentenza, limitatamente a tale profilo, deve essere dunque annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. 3.11 primo motivo dei due ricorsi - che si lagna, peraltro genericamente, di un'erronea qualificazione giuridica e di lacune motivazionali in relazione all' integrazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, quanto a RG OI e in relazione all'accertamento della corretta sussunzione delle condotte nelle norme incriminatrici contestate, quanto a OR TT - è, invece, inammissibile perché non consentito dalla legge. La richiesta di applicazione di pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte esonerano l'accusa dall'onere della prova degli elementi addotti contro l'imputato, e comportano che 3 v la sentenza sia sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi in tale norma previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti indicati dall'art. 27 Cost. (Cass. sez.1, n. 6548 del 21/11/1997, Padalino, Rv.209350; conf. Cass. sez.5, n. 1713 del 15/04/1999, Barba, Rv. 2136:33; sez.1, n. 752 del 27/01/1999, Forte, Rv. 212742). Pertanto, non sono ammissibili censure che investano, oltre tali confini, l'ampiezza e l'articolazione della motivazione della sentenza di patteggiamento, che, per la peculiare natura del rito speciale, può essere anche assai contenuta e, come avvenuto nel caso in esame, limitata a dare contezza della verifica dell'esattezza dell'inquadramento giuridico dell'imputazione in tutte le sue componenti;
né sono consentite, evidentemente, incursioni nella valutazione delle prove d'accusa, oggetto di implicita rinuncia con il ricorso all'istituto dell'accordo sulla pena. Quanto, invece, al profilo dell'errata configurazione dell'elemento circostanziale di cui all'art. 219 comma 1 R.D. n. 267/42, è appena il caso di ricordare che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; conf. sez.4, n. 13749 del 23/03/2022, AM Eid Sayed, Rv. 283023; sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Messini D'Agostini, Rv. 281116).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Così deciso in Roma, il 26/09/2023 Il cOnstgpece estensore I esi ente