Sentenza 11 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2002, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL0031 9/ 02 REPUBBLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità Civile SEZIONE TERZA CIVILE Investimento di pedone Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6488/00 Dott. Paolo - Presidente- VITTORIA Consigliere - Dott. SC TRIFONE Consigliere - 572 Cron. Dott. Giovanni Battista PETTI SEGRETO Consigliere Rep. 89 Dott. Antonio CHIARINI - Rel. Consigliere Ud.21/06/01 Dott. Maria Margherita ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, difesa dall'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente ¿
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE TIRRENA ASSICURAZIONI SPA IN L.C.A., in persona del Richiesta copia studio Commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in dal Sig. IL SOLE 24 ORE... per diritti 11.55 ROMA VLE DELLE MEDAGLIE D'ORO 199, presso lo studio 1 1" BETT 2002 ALLIERE dell'avvocato ALESSANDRO ITALO MASUCCI, che la difende, 2001 giusta delega in atti;
CANCELLERIA 1379 controricorrente nonchè
contro
IT NC;
- intimato avverso la sentenza n. 321/99 della Corte d'Appello di ROMA, III SEZIONE CIVILE emessa il 22/12/98, depositata il 04/02/99; RG.1773/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/01 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per accoglimento del II motivo, assorbito il I;
Svolgimento del Processo Con citazione notificata il 23 e il 27.1.1990 Te- stori DA conveniva in giudizio dinanzi al Tribuna- le di Roma SC TO e la s.p.a. NI Assicu- razioni per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti per essere stata investi- ta, in data 17 marzo 1989, dalla moto condotta dallo TO mentre attraversava la carreggiata sull'apposito passaggio pedonale. Si costituiva soltanto la società assicuratrice at- - o almeno preva- tribuendo la responsabilità esclusiva dell'incidente alla TO perché, sbucata lente- all'improvviso dalla parte anteriore di un autobus in 2 sosta, si era trovata sulla traiettoria della moto, l'urto con lache sopravveniva, rendendo inevitabile medesima. Il Tribunale, con sentenza del 27 novembre 1995 ri- gettava la domanda, affermando l'esclusiva responsabi- lità della TO. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 4 febbraio 1999, confermava il rigetto per avere la pre- detta attraversato la carreggiata fuori delle strisce pedonali - non risultate neppure in prossimità del pun- to di attraversamento- sbucando all'improvviso dalla parte anteriore della sagoma di un autobus, ferma sulla stessa direzione di marcia della moto guidata dallo Zi- to. Perciò la TO aveva violato sia l'obbligo di dare la precedenza ai conducenti dei veicoli, su di lei gravante non avendo attraversato sulle strisce pedona- li, sia l'obbligo di non passare davanti agli autobus in sosta alla fermata (art. 190 n. 6 nuovo codice della strada, corrispondente al previgente ex art. 134). Que- sto comportamento costituiva la causa determinante dell'incidente, escludente qualsiasi concorso di colpa dello TO, che non potè evitarlo perché la comparsa della TO fu improvvisa e imprevedibile. Ricorre la TO deducendo due motivi. Resiste la s.p.a. NI Assicurazioni. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione di legge dell'art. 134, VI comma Cds in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." I giudici di appello, inspiegabilmente, non hanno tenuto conto che la ricorrente era, prima che pedone, passeggera discesa dall'autobus, per cui, a prescindere dall'esistenza di strisce pedonali, aveva il diritto di precedenza per attraversare la carreggiata, mentre lo TO, dovendo prevedere tale attraversamento, era ob- bligato ad una condotta particolarmente prudente. Il motivo è infondato. Dalla ricostruzione storica emergente dalla sen- tenza impugnata si evince che la TO stava attra- versando la carreggiata, fuori e lontano dalle strisce pedonali, dopo essere passata davanti ad un autobus fermo per far scendere i passeggeri, allorchè fu inve- stita da una moto proveniente nello stesso senso di marcia del predetto mezzo pubblico. Il sesto comma del- l'art. 134 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (applicabile nel caso in esame ratione temporis) pre- scriveva al pedone che attraversava fuori dagli attra- versamenti pedonali di dare la precedenza ai conducenti dei veicoli. Dunque i giudici di appello hanno corret- 4 tamente ravvisato questa violazione nel comportamento della TO. Costei però nel ricorso sostiene che dal- l'interrogatorio reso da essa stessa in primo grado emergerebbe che era passeggera dell' autobus e quindi spettava a lei il diritto di precedenza per attraversa- re, Ma anche se il giudice di secondo grado avesse considerato tale circostanza- secondo il resistente dedotta per la prima volta dalla TO con l'atto di appello, senza accettazione del contraddittorio da par- società assicuratrice- avrebbe comunquete di essa violato 1' art. 590 del Regolamento, approvato con che 30 giugno 1959, Tle vietava di passare davanti D.F.R. ا ه all' autobus fuori dei pasaggi pedonali.
2- Con il secondo motivo la TO deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 primo comma c.c. e 2967 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c." Il conducente, rimasto contumace e non presentato- si a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, non ha superato la presunzione di colpa, su di lui gravante ai sensi dell'art. 2054 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente e quindi ne doveva essere ritenuto esclusivo responsabile, tanto più che dall'istruttoria svolta non era emerso nessun comporta- escludere la respon- ment:o colposo del pedone tale da sabilità del motociclista. Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisa- ti. Per escludere la responsabilità presunta dall'art. 2054 primo comma c.c. a carico di un conducente di un veicolo che ha cagionato un danno è necessaria la prova che egli ha fatto tutto il possibile per evitarlo e che quindi non avrebbe potuto in alcun modo prevenirlo. Pertanto, nel caso di investimento di un pedone, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del medesimo perché non esclude, di per sé so- lo, la concorrente responsabilità del conducente del 6395/1994; veicolo investitore (Cass. 6707/1993; Cass. 4490/1995). Nella fattispecie quindi, l'attraversamento, da parte della TO, della carreggiata fuori del pas- saggio pedonale senza dare la precedenza alla moto del- lo TO che sopraggiungeva, e senza usare la prudenza dovuta alla circostanza che, essendo passata davanti ad un autobus in sosta alla fermata, era occultata dalla sagoma di questo per chi, come lo TO, proveniva nello stesso senso di marcia, costituisce indubitabilmente violazione dell' art. 134 sesto comma, Buccitato, ma non esime, ai sensi dell' art. 2054 primo comma C.C., lo TO dal dovere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In particolare infatti il conducente di un veicolo che incroci o sorpassi un mezzo di trasporto pubblico fermo, deve usare una par- ticolare prudenza nella condotta di guida e mettersi in condizione di arrestare prontamente la marcia, essendo prevedibile l'attraversamento della strada da parte di qualche pedone che, sceso o no dall'autobus, sia co- perto dalla sagoma dello stesso (Cass. Pen. Sez. IV 7811/1990, imp. Signorino;
Cass. Civ. 8066/1993). Ne deriva che sussiste la violazione dell'art. 2054 primo comma C.C. per non avere il giudice di merito accertato se lo TO ha prestato la massima attenzio- Б ne, moderando particolarmente la velocità, avuto ri- guardo alla circostanza dell'autobus in sosta alla fer- mat:a. La sentenza della Corte di Appello di Roma va dun- que cassata ed inviata ad altra Sezione della stessa che provvederà ad accertare, alla luce dei Corte principi dianzi esposti, se il comportamento dello TO è esente da colpa sì da superare la presunzione di re- sponsabilità per 1' incidente occorso alla TO, nonché a liquidare le spese processuali anche del giu- dizio di Cassazione.
P.Q.M.
7 e;
(Mr.or. Claws) Reccoglie il ricorso per quants di su cassa e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appelloza fis di Roma, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 21 giugno 2001 Il Relatore Il Presidente parilir. or. or. C а IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Depositata in Cancelleria oggi, il 01-02 IL CANCELLERE C1 Gina Caso 100T/29,11 4567 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROM Registrato in data 128 MAR 2012 Clip: 13442/versate C. 149,77 .... Serie CENTO SUARANTANOVE/77) p. Il Dirigento Area Carviti alp... UPPO) (euro. Giudiziari (Dott.ssa Maria Crazic D ✓ Responsabile Servizio Dr. M. RACCICHINO UFFICIO ELLE D 8