Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1755
CASS
Sentenza 2 marzo 1999

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In tema di tariffe dei premi e di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il provvedimento di aumento del tasso del premio (in relazione all'andamento infortunistico quale risulta dal tasso specifico aziendale) è di competenza esclusiva del direttore di sede dell'I.N.A.I.L. ed essendone previste dall'art. 17 del D.M. 10 dicembre 1971 una adeguata motivazione e la comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non può assumere forma diversa da quella scritta, della quale è elemento essenziale la sottoscrizione. Ne consegue che nell'ipotesi in cui l'atto ne sia privo non sono configurabili ne' l'acquiescenza del datore di lavoro che abbia pagato il maggior premio impugnando il provvedimento ne' la sanatoria per effetto di regolare comunicazione della variazione del tasso di premio effettuata successivamente a quella del provvedimento privo di firma oltre il 31 dicembre dell'anno di spedizione della prima, tenuto conto che ai sensi del secondo comma del citato art. 17, l'aumento va effettuato dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di spedizione, restando altresì esclusa in siffatta ipotesi l'applicazione della regola del venir meno della nullità se e quando l'atto abbia raggiunto lo scopo, la quale opera limitatamente al campo del diritto processuale e non si estende a quello del diritto sostanziale.

Il provvedimento di riduzione del tasso di premio aziendale, adottato ai sensi dell'art. 16 del D.M. 10 dicembre 1971 e del D.M. 14 novembre 1978 (a differenza del provvedimento di aumento, di cui al successivo art. 17) non è soggetto ad alcun onere formale ed in particolare all'onere di previa comunicazione da parte dell'Istituto, ma presuppone solo la domanda del datore di lavoro, la quale fa sorgere l'obbligo per l'Istituto di una mera verifica dei requisiti prescritti, senza alcuna discrezionalità. Ne consegue che la mancanza di sottoscrizione o di data nella comunicazione della diminuzione del premio fatta al datore di lavoro, trattandosi di atto non richiesto dalla legge, non incide sulla validità del provvedimento di riduzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1755
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1755
    Data del deposito : 2 marzo 1999

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