Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 2
In tema di tariffe dei premi e di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il provvedimento di aumento del tasso del premio (in relazione all'andamento infortunistico quale risulta dal tasso specifico aziendale) è di competenza esclusiva del direttore di sede dell'I.N.A.I.L. ed essendone previste dall'art. 17 del D.M. 10 dicembre 1971 una adeguata motivazione e la comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non può assumere forma diversa da quella scritta, della quale è elemento essenziale la sottoscrizione. Ne consegue che nell'ipotesi in cui l'atto ne sia privo non sono configurabili ne' l'acquiescenza del datore di lavoro che abbia pagato il maggior premio impugnando il provvedimento ne' la sanatoria per effetto di regolare comunicazione della variazione del tasso di premio effettuata successivamente a quella del provvedimento privo di firma oltre il 31 dicembre dell'anno di spedizione della prima, tenuto conto che ai sensi del secondo comma del citato art. 17, l'aumento va effettuato dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di spedizione, restando altresì esclusa in siffatta ipotesi l'applicazione della regola del venir meno della nullità se e quando l'atto abbia raggiunto lo scopo, la quale opera limitatamente al campo del diritto processuale e non si estende a quello del diritto sostanziale.
Il provvedimento di riduzione del tasso di premio aziendale, adottato ai sensi dell'art. 16 del D.M. 10 dicembre 1971 e del D.M. 14 novembre 1978 (a differenza del provvedimento di aumento, di cui al successivo art. 17) non è soggetto ad alcun onere formale ed in particolare all'onere di previa comunicazione da parte dell'Istituto, ma presuppone solo la domanda del datore di lavoro, la quale fa sorgere l'obbligo per l'Istituto di una mera verifica dei requisiti prescritti, senza alcuna discrezionalità. Ne consegue che la mancanza di sottoscrizione o di data nella comunicazione della diminuzione del premio fatta al datore di lavoro, trattandosi di atto non richiesto dalla legge, non incide sulla validità del provvedimento di riduzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Pasquale Pontrandolfi - Presidente
" Guglielmo Sciarelli - Consigliere
" Pietro Cuoco "
" Guido Vidiri "
" Pasquale Picone " Rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
VETRERIA PARMENSE BORMIOLI ROCCO SP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Capuana n. 175, presso lo studio dell'avvocato Mario Palombi, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Larato in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre, n. 144, presso gli avvocati Pasquale Napolitano e Saverio Muccio, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale per notaio Tuccari di Roma in data 1.3.1996 (Rep. 43010);
-controricorrente-
nonché da
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente in carica, domiciliato, rappresentato e difeso come sopra;
-ricorrente incidentale-
contro
VETRERIA PARMENSE BORMIOLI ROCCO SP, domiciliata, rappresentata e difesa come sopra;
-intimata-
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Parma n^ 170 in data 19 ottobre 1995 (R.G.2323/95).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1.12.1998 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
uditi gli Avvocati Giuseppe Larato e Saverio Muccio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Morozzo Della Rocca, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo
In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla VE RM di BO RO SP avverso la sentenza del Pretore della stessa sede - di rigetto della domanda diretta ad ottenere la restituzione dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (Inail) della somma di L 2.384.510.336, che la società assumeva essere stata pagata indebitamente a titolo di premi assicurativi e addizionale nel periodo 1980-1988 e 1990 - il Tribunale di Parma ha condannato l'INAIL a restituire alla società la somma di L 328.944.957.
Sulle questioni che rilevano nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza risulta articolata nel modo seguente:
a) per gli anni 1982 e 1984, al datore di lavoro erano stati regolarmente comunicati (rispettivamente, il 28.12.1981 e il 27.12.1983) i provvedimenti di aumento del tasso di premio, adeguatamente motivati e sottoscritti dal direttore;
b) per gli anni 1980, 1981 e 1983, le note inviate, rispettivamente, il 29.12.1979, il. 31.12.1980 e il 20.12.1982 non avevano il contenuto di provvedimenti di aumento ma semplicemente di enunciazione a titolo cautelativo di quelli che sarebbero stati i tassi in attesa della definizione delle istanze di riduzione avanzate dalla società; le istanze in effetti furono accolte, per cui, per i detti anni non potevano ravvisarsi "provvedimenti" di aumento e la società aveva pagato quanto dovuto per effetto della riduzione;
c) per l'anno 1985, in difetto di documentazione prodotta dall'appellante, la regolarità del pagamento del premio risultava dalla nota di accoglimento dell'istanza di riduzione contenuta nella documentazione offerta all'INAIL, utilizzabile ai sensi dell'art 213 c.p.c., pur in mancanza di regolare costituzione in giudizio dell'istituto;
d) per l'anno 1986, al provvedimento di aumento del tasso di premio comunicato al datore di lavoro, in quanto contenuto in uno stampato privo di sottoscrizione, doveva negarsi qualsiasi efficacia, con la conseguenza che la società avrebbe dovuto pagare secondo il tasso (43 per mille) dell'anno 1985, senza il disposto aumento (al 48 per mille), non solo per quell'anno ma anche per i periodi successivi fino al primo semestre del 1988;
e) per il secondo semestre del 1988 e per il 1990, la domanda di rimborso non poteva trovare accoglimento in mancanza di documentazione circa l'invio ed il tenore delle comunicazioni. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per due motivi la VE RM BO RO SP;
ha resistito con controricorso l'Inail, chiedendo a sua volta la cassazione della sentenza con ricorso incidentale contenente un solo motivo. La società ha altresì depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso principale - denunziando falsa applicazione degli art. 40 e 41 t.u. 30 giugno 1965, n. 1124 e degli art. 14 e 17 D.M. 14.11.1978, nonché il vizio di omessa e contradditoria motivazione - la sentenza impugnata viene sottoposta a critica sotto i seguenti profili a) per gli anni 1980, 1981 e 1983, in mancanza di comunicazioni di aumento, doveva essere applicato l'ultimo tasso regolarmente imposto, e cioè quello del 1979;
b) identico tasso doveva trovare applicazione per gli anni 1982 e 1984, anni in relazione al quali il tribunale aveva omesso il necessario esame dei punti controversi, senza rilevare, in particolare, che la comunicazione di aumento per l'anno 1984 era pervenuta all'azienda, tardivamente, il 2.1.1984;
c) per l'anno 1985, il Tribunale non poteva ritenere che la mancata comunicazione dell'aumento fosse superata dal parziale accoglimento della domanda di riduzione del 17.12.1984;
d) per gli anni 1986-1987 e primo semestre del 1988, il tasso applicabile avrebbe dovuto essere quello del 1979;
e) per il secondo semestre del 1988 e per il 1990, il Tribunale non poteva addossare all'impresa l'onere di provare di non aver ricevuto la comunicazione di aumento e, comunque, avrebbe dovuto rilevare che nel fascicolo di parte era contenuta la comunicazione 21.12.1988, priva di adeguata motivazione.
Con il secondo motivo del ricorso principale - con il quale si denunzia falsa applicazione dell'art. 213 c.p.c. ed il vizio di motivazione contraddittoria e insufficiente - la ricorrente deduce che, in relazione all'anno 1985, non potevano essere utilizzati documenti prodotti dalla parte contumace, stante la riconosciuta e dichiarata nullità della costituzione dell'Inail, senza neppure un provvedimento formale di richiesta alla pubblica amministrazione. I due motivi che devono essere esaminati congiuntamente per le ragioni che risulteranno palesi dal loro esame, non sono fondati. Si devono premettere alcune considerazioni generali. A ) Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, l'Inail determina i premi sulla base di dati oggettivi, nell'esercizio di una discrezionalità meramente tecnica;
ne discende che i c.d. "provvedimenti" di aumento dei tassi hanno in realtà la natura di atti paritetici, idonei, secondo precise disposizioni normative, a modificare il contenuto del rapporto obbligatorio se adottati secondo le prescrizioni di legge. Ne discende che le contestazioni dell'obbligato, tanto formali che sostanziali concernono non direttamente gli atti ma la consistenza del rapporto di obbligazione. In altri termini, Il datore di lavoro può sempre dedurre di essere tenuto a pagare somme inferiori a quelle pretese dall'Istituto, assumendo o che il rapporto obbligatorio non ha subito modificazioni perché i c.d. "provvedimenti" di aumento non sono conformi al tipo legale, o che il credito è, stato erroneamente liquidato dallo stesso istituto. Ciò significa che è perfettamente ammissibile che tali contestazioni, nessuna esclusa, siano mosse da colui che ha già pagato, in sede di azione di ripetizione di indebito. B) Tuttavia, quando il datore di lavoro agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente versate (art. 2033 c.c.), la regola di giudizio applicabile è che incombe all'attore: fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa, incombendo all'accipiens la dimostrazione di altra eventuale fonte di debito (vedi Cass. 28 luglio 1997, n. 7027; 18 dicembre 1995, n. 12897). C) Si deve, inoltre, richiamare il principio, già enunciato dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale il provvedimento di riduzione del tasso di premio aziendale, adottato ai sensi dell'art 16 del d.m. 10 dicembre 1971 e del d.m. 14 novembre 1978 (a differenza del provvedimento di aumento, di cui al successivo art. 17) non è soggetto ad alcun onere formale ed in particolare all'onere di previa comunicazione da parte dell'istituto, ma presuppone solo la domanda del datore di lavoro la quale fa sorgere l'obbligo per l'istituto di una mera verifica dei requisiti prescritti, senza alcuna discrezionalità. Ne consegue che la mancanza di sottoscrizione o di data nella comunicazione della diminuzione del premio fatta al datore di lavoro, trattandosi di atto non richiesto dalle norme, non incide sulla validità del provvedimento di riduzione (Cass. 2 giugno 1995, n. 6188). Sulla base di queste premesse devono essere esaminate le censure mosse alla sentenza impugnata con i due motivi del ricorso principale.
Quanto agli anni 1982 e 1984, in narrativa è stata riprodotta la motivazione della sentenza impugnata, non suscettibile di essere inficiata in sede di legittimità dalla contestazione dell'accertamento di fatto, accertamento compiuto dal Tribunale nel senso che le comunicazioni di aumento erano state tempestive ed adeguatamente motivate.
Per gli anni 1980, 1981 e 1983, il Tribunale ha fatto puntuale applicazione del principio enunciato sub lett. C), ritenendo legittimo l'operato dell'Inail e dovuti i versamenti effettuati per i detti anni sulla base dei provvedimenti di riduzione. Per l'anno 1985, il Tribunale ha ugualmente ritenuto esservi un provvedimento di riduzione, ricavando il dato di fatto dalla documentazione dell'Inail e superando la dichiarata contumacia dell'Istituto mediante il ricorso alla norma di cui all'art. 213 c.p.c. Sul punto la motivazione della sentenza impugnata deve essere corretta, essendo il dispositivo conforme al diritto (art. 384, comma secondo, c.p.c.), perché il Tribunale, in mancanza di qualsiasi altro elemento offerto dall'attore, avrebbe dovuto respingere la pretesa della società alla restituzione e ritenere legittimo il tasso applicato sulla base della regola di giudizio concernente l'onere della prova, come enunciata sub lett. B).
Non va, di conseguenza, esaminato il secondo motivo del ricorso, dal momento che quand'anche fosse fondato non potrebbe condurre alla cassazione della sentenza.
Da queste considerazioni discende l'infondatezza anche delle deduzioni concernenti gli anni 1986, 1987 e primo semestre del 1988, che assumono a presupposto la mancata valida fissazione di un tasso diverso da quello del 1979.
Le critiche alla statuizione concernente il secondo semestre del 1988 e l'anno 1990 vanno respinte per le stesse ragioni che hanno portato a ritenere infondate quelle relative all'anno 1985, e cioè per l'incidenza dell'onere della prova nella ripetizione di indebito. Il Tribunale ha, infatti, rilevato la totale mancanza di specificazioni da parte della società, da porre in relazione con l'onere per il datore di lavoro di attivare la procedura per ottenere la riduzione del premio, l'inadempimento del quale comporta che rimanga inalterata la misura del premio dovuta, con la conseguente esclusione di un diritto alla ripetizione di quanto si asserisce versato in eccedenza, ed anche dell'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. (Cass. 25 ottobre 1997, n. 10519; 26 marzo 1996, n. 2646; 22 febbraio 1995, n. 2023; 20 aprile 1995, n. 4414).
2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunziando violazione e falsa applicazione degli art. 39 e 40 D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, degli art. 14 e 17 D.M. 14 novembre 1978, dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché il vizio della motivazione, l'Inail critica la decisione relativa agli anni 1986, 1987 e primo semestre del 1988, assunta sulla base della ritenuta inefficacia della comunicazione di aumento 27.12.1985 per difetto di sottoscrizione del direttore della sede. Ad avviso del ricorrente incidentale, la comunicazione dell'aumento, quale atto preordinato semplicemente a portare a conoscenza dell'interessato gli elementi di calcolo dell'aumento medesimo, ha la natura di mera operazione amministrativa, non necessitante della sottoscrizione. Il ricorso deve essere rigettato sulla base del principio, enunciato dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale, in tema di tariffe dei premi e di contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il provvedimento di aumento del tasso del premio (in relazione all'andamento infortunistico quale risulta dal tasso specifico aziendale) è di competenza esclusiva del direttore di sede dell'Inail ed essendone previste dall'art. 17 del d.m. 10 dicembre 1971 una adeguata motivazione e la comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non può assumere forma diversa da quella scritta, della quale è elemento essenziale la sottoscrizione. Consegue che nell'ipotesi in cui l'atto ne sia privo non sono configurabili ne' l'acquiescenza del datore di lavoro che abbia pagato il maggior premio impugnando il provvedimento ne' la sanatoria per effetto di regolare comunicazione della variazione del tasso di premio effettuata successivamente a quella del provvedimento privo di firma oltre il 31 dicembre dell'anno di spedizione della prima, tenuto conto che ai sensi del comma 2 del citato art. 17, l'aumento va effettuato dal 1^ gennaio dell'anno successivo a quello di spedizione, restando altresì esclusa in siffatta ipotesi l'applicazione della regola del venire meno della nullità se e quando l'atto abbia raggiunto lo scopo, la quale opera limitatamente al campo del diritto processuale e non si estende a quello del diritto sostanziale (Cass. 2 giugno 1995, n. 6188; 15 dicembre 1990 n. 11922). L'orientamento merita senz'altro conferma in quanto si fonda sul sicuro presupposto che le fonti normative prescrivono puntuali requisiti di forma (tra i quali, segnatamente, l'adeguata motivazione) da osservare perché all'atto sia collegato l'effetto costitutivo in ordine al quantum dovuto al datore di lavoro a titolo di premio (vedi Cass. 4 aprile 1997, n. 2956; 1 aprile 1995, n. 3852;
20 aprile 1995, n. 4414; 5 ottobre 1992 n. 10882; 9 giugno 1988 n. 3913).
3. In ordine al regolamento delle spese, l'esito del giudizio induce a compensarle interamente tra le parti per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta;
compensa interamente le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 1.12.1998.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999