Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 2
Il reato di affidamento in appalto di mere prestazioni di lavoro ha natura permanente, atteso che la condotta vietata dalla norma incriminatrice non è la conclusione del contratto illecito, a natura istantanea, ma l'esposizione a rischio della condizione dei lavoratori, che si protrae fino a quando dura il contratto.
Il reato di cui agli artt. 11 e 27 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (esercizio di mediazione di manodopera in violazione delle norme in materia di avviamento al lavoro) deve considerarsi permanente per tutto il tempo di durata del rapporto o dei rapporti di lavoro che il legislatore intende proteggere, atteso che il bene tutelato non è la fonte del rapporto (il contratto), ma lo stesso rapporto di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 23769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23769 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 23/03/2001
1. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - N. 1141
3. Dott. ALFREDO M. LOMBARDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 45977/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TI OS, n. a S. RO AP (CZ) il 7.8.1950 avverso la sentenza 28.9.2000 del Tribunale di Torino - Sezione distaccata di Ciriè Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mario FRATICELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv.to Antonio PEDULLÀ, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 28.9.2000 il Tribunale di Torino - Sezione distaccata di Ciriè affermava la penale responsabilità di DI OS, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società cooperativa a responsabilità limitata "GIS COMPANY", in ordine alle contravvenzioni di cui:
- agli artt. 1 e 2 della legge 23.10.1960, n. 1369 (per avere assicurato alla s.r.l. "SMET", per un totale di giorni 249, le mere prestazioni d'opera di n. 4 lavoratori, assunti e retribuiti dalla stessa società cooperativa "GIS COMPANY" - in Leinì, tra il 10. 12.1997 ed il 30.4.1998);
- agli artt. 11 e 27 della legge 29.4.1949, n. 264 (per avere, mediante la condotta dianzi descritta, esercitato la mediazione di manodopera in violazione delle norme in materia di avviamento al lavoro) e la condannava alla pena di lire 2.490.000 di ammenda, per il primo reato, ed a quella di lire 1.000.000 di ammenda, per il secondo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la DI la quale ha eccepito:
l'insussistenza dei reati poiché l'intermediazione illecita nelle prestazioni di lavoro "presuppone che l'appaltatore risulti un mero procacciatore di manovalanze", mentre i lavoratori soci della cooperativa "GIS COMPANY" (svolgente attività di trasporto di merci, facchinaggio, pulizia e piccole manutenzioni per conto terzi e presso terzi), che avevano prestato attività lavorativa presso la committente s.r.l. "SMET", erano stati adibiti al lavaggio, ingrassaggio e piccola manutenzione di autocarri (attività rientranti nell'oggetto sociale della GIS e non ricomprese, invece, nel normale ciclo produttivo della "SMET") ed avevano utilizzato attrezzature della cooperativa, operando secondo le direttive di organi responsabili di questa.
Il Tribunale, ex art. 507 c.p.p., avrebbe dovuto disporre di ufficio ogni opportuno accertamento per verificare le circostanze anzidette ed in particolare per appurare "se la GIS disponesse realmente di ben 25 automezzi tra furgoni e camion, di altrettanti carrellini e di 4 autovetture";
- la violazione del 3^ comma dell'art. 11 della legge n.264/1949, che esonera dall'obbligo di assunzione tramite l'ufficio di collocamento "i lavoratori destinati ad aziende con non più di tre dipendenti" e la s.r.l "SMET", all'epoca dei fatti avrebbe avuto appunto tre soli dipendenti (due autisti ed un'impiegata);
- la intervenuta prescrizione dei reati che devono ritenersi consumati il 10.12.1977 in considerazione della natura istantanea di essi (motivo ulteriormente illustrato con memoria difensiva del 22.2.2001).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.
1. La sussistenza delle fattispecie contravvenzionali contestate risulta accertata, in punto di fatto, attraverso la deposizione dibattimentale dell'ispettore verbalizzante (Danilo CC), da cui è emerso che:
- le prestazioni di lavoro effettuate in concreto dai soci della cooperativa erano consistite nella esecuzione delle operazioni di carico e scarico delle merci, nonché in interventi di piccola manutenzione e lavaggio degli autocarri presso l'officina della società "SMET" (attività rientranti nell'oggetto sociale di quest'ultima società, consistente nell'autotrasporto di merci ed attività ad esso complementari);
- gli stessi lavoratori aveva dichiarato di avere ricevuto dalla cooperativa una cassetta di attrezzi comuni (chiavi, martelli, cacciaviti) ma di avere utilizzato anche analoghi strumenti esistenti presso l'officina della "SMET", mentre i lavori più complessi venivano eseguiti esclusivamente con l'impiego degli strumenti esistenti presso detta officina;
- la cooperativa non assumeva alcun rischio economico d'impresa ed era del tutto estranea all'esercizio di qualsiasi controllo sull'attività lavorativa e sull'orario di lavoro.
Tutto ciò rende evidente l'inutilità della verifica della consistenza numerica degli autocarri, autovetture e carrellini facenti parte della struttura aziendale della cooperativa (ma non utilizzati nei lavori in oggetto), nonché la superfluità di ulteriori accertamenti sulle attrezzature usate in concreto (da disporsi ex art. 507 c.p.p.), a fronte di mere asserzioni difensive, non assistite da alcun elemento di riscontro e già oggettivamente smentite.
2. Correttamente è stata esclusa l'applicabilità del 3^ comma dell'art. 11 della legge n. 264/1949, perché tale previsione derogatoria non si riferisce all'attività di mediazione nell'avviamento al lavoro, bensì alla condotta di assunzione di lavoratori non per il tramite degli uffici di collocamento (ipotesi che, ai sensi del 2^ comma dell'art. 27, è attualmente assoggettata soltanto a sanzione amministrativa).
Anche i presupposti di fatto del relativo motivo di ricorso sono comunque infondati poiché il teste CC ha riferito che, nel periodo in contestazione, i dipendenti della s.r.l. "SMET" non erano tre (come richiesto dalla previsione di esclusione dell'obbligo di assunzione tramite l'ufficio di collocamento), bensì quattro (tre autisti ed un'impiegata).
3. Secondo una remota giurisprudenza di questa Corte Suprema, il reato di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (artt. 1 e 2 della legge n. 1369/1960) avrebbe "natura istantanea", perché caratterizzato dalla istantaneità della condotta antigiuridica dell'agente (cessione ed assunzione in appalto, ovvero in qualsiasi altra forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro), dovendosi considerare l'ulteriore fatto della concreta utilizzazione delle prestazioni di lavoro come un mero stato antigiuridico, creato dall'illecita assunzione. Il bene giuridico penalmente tutelato sarebbe "l'equilibrio dei rapporti economici di lavoro sotto l'aspetto retributivo e nominativo, tendendo la norma ad evitare che siano eluse le norme protettive del lavoro attraverso la intermediazione o interposizione nei rapporti di lavoro" (vedi Cass., Sez. 3^: 17.1.1974, n. 419; 25.10.1974, n. 7643; 5.2.1975, n. 1042;
14.4.1976, n. 4770).
Nella stessa prospettiva è stata altresì affermata la natura di reato istantaneo con effetti permanenti, "per il perdurare nel tempo della lesione giuridica del bene tutelato (durata del rapporto di lavoro dei prestatori d'opera illecitamente ceduti ed assunti)" (Cass., Sez. 3^ 14.4.1981, n. 3296). Un opposto orientamento, invece, ha riconosciuto alla contravvenzione in esame natura di reato permanente, "in cui la consumazione ha ininterrotta continuità per tutto il tempo in cui la condotta si protrae con carattere di attualità" (Cass., Sez. 3^, 3.8.1973, n. 5914; 19.4.1975, n. 4271; 30.6.1977, n. 8549; 1.7.1978, n. 8903). L'anzidetto contrasto giurisprudenziale ha costituito oggetto di diffuso ed accurato esame nella sentenza 3.6.1989, n. 8014 di questa 3^ Sezione ed è stato valutato alla stregua della distinzione fra contratto (l'incontro delle volontà), istantaneo dopo le necessarie trattative, e rapporto obbligatorio nascente dal contratto medesimo;
distinzione alla quale è stata ricollegata l'affermazione della "permanenza necessaria", poiché "ciò che dal legislatore è tutelato non è già il contratto, fonte del rapporto, ma piuttosto il rapporto che ne scaturisce". Ai soggetti di tale rapporto è stata apprestata tutela e non alla libera esplicazione delle volontà delle parti in un momento definito.
Un riscontro è stato individuato nella modulazione della sanzione, proporzionale appunto alla durata dell'illecito, in quanto la previsione edittale dell'ammenda è ricollegata - nell'art. 2 della stessa legge n. 1369/1960 - ad "ogni lavoratore occupato ed ad ogni giornata di occupazione".
Tali argomentazioni sono state riprese da Cass., Sez. 3^, 30.7.1992, n. 8546 (mentre non risultano successive decisioni di segno contrario) e questo Collegio condivide e ribadisce il principio secondo il quale la condotta vietata dalla norma incriminatrice non è la conclusione del contratto illecito (istantanea), ma l'esposizione a rischio della condizione dei lavoratoti, che si protrae fino a quando dura il contratto.
Il principio informatore della legge n. 1369/1960, infatti, è quello di stabilire nell'interno dell'azienda parità di trattamento tra le medesime categorie di lavoratori, indipendentemente dal datore di lavoro per conto del quale le prestazioni vengono effettuate. Alle medesime conclusioni - sempre nell'ottica che individua il bene tutelato non nella fonte del rapporto ma nello stesso rapporto di lavoro, poiché questo il legislatore ha inteso sottrarre nel suo complesso ad ingerenze pertubatrici di terzi - deve razionalmente pervenirsi (difformemente dall'orientamento espresso in Cass., Sez. 1^, ord. 25.3.1976, n. 26) quanto al reato di cui agli artt. 11 e 27 della legge n. 264/1949 (pur mancando un riscontro testuale nell'aspetto sanzionatorio),
Entrambi i reati, in conclusione, devono considerarsi permanenti per tutto il tempo di durata del rapporto o dei rapporti di lavoro che il legislatore intende proteggere.
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, il termine ultimo di prescrizione coincide con il 30.4.2001.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2001