Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 23769
CASS
Sentenza 23 marzo 2001

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Il reato di affidamento in appalto di mere prestazioni di lavoro ha natura permanente, atteso che la condotta vietata dalla norma incriminatrice non è la conclusione del contratto illecito, a natura istantanea, ma l'esposizione a rischio della condizione dei lavoratori, che si protrae fino a quando dura il contratto.

Il reato di cui agli artt. 11 e 27 della legge 29 aprile 1949 n. 264 (esercizio di mediazione di manodopera in violazione delle norme in materia di avviamento al lavoro) deve considerarsi permanente per tutto il tempo di durata del rapporto o dei rapporti di lavoro che il legislatore intende proteggere, atteso che il bene tutelato non è la fonte del rapporto (il contratto), ma lo stesso rapporto di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 23769
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23769
    Data del deposito : 23 marzo 2001

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