Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2001, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE0 2 940/0 1 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 14750/98 Consigliere Cron. 6188 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 08/01/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS AN IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato AGUGLIA BRUNO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-- ricorrente
contro
MINISTERO dell'INTERNO; intimato avverso la sentenza n. 3073/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/02/98 R.G.N. 36438/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 2 udienza del 08/01/01 dal 22 Consigliere Dott. Aldo DE 2 -1- MATTEIS;
udito l'Avvocato GIACOBBE;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Francesco MELE l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per Svolgimento del processo Con sentenza del 9 gennaio 1995 il Pretore di Roma, giudice del lavoro, in accoglimento della domanda proposta da OS NA AR, ha dichiarato il diritto della ricorrente all'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 1° febbraio 1994, ed ha condannato il Ministero dell'Interno a corrisponderle la prestazione con medesima decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla data anzidetta. Con sentenza 24 giugno 1997/17 febbraio 1998 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell' appello principale proposto Ази dal Ministero dell'Interno, ha escluso il diritto alla rivalutazione monetaria sui ratei arretrati dell'assegno di assistenza;
ha respinto l' appello incidentale con il quale la OS aveva chiesto la retrodatazione della decorrenza degli accessori dal primo giorno del mese successivo a quello della decorrenza della prestazione assistenziale;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata;
ha compensato le spese processuali del grado. monetaria, ilPer quanto riguarda la rivalutazione Tribunale ha rilevato che, nella fattispecie in esame, la prestazione assistenziale è stata riconosciuta, in favore della OS, a decorrere dal 1° febbraio 1994, di talché tutti i ratei arretrati del beneficio si collocano nel 3 successivo all'entrata in vigore della legge periodo n. 412/91. Per quanto riguarda gli interessi legali, il Tribunale ha inteso applicare il principio di diritto secondo cui la scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione della domanda in sede amministrativa (e cioè del termine stabilito dall'art. 7 della 1.n.533 del 1973 per la formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali) è idonea a costituire in mora, ai sensi dell'art.1219 n.2 C.C., anche l'Amministrazione dell'Interno, con la conseguenza che, dalla scadenza di tale termine, il debito di quest'ultima è produttivo di 4444 interessi. Ha tuttavia rilevato che nella fattispecie in esame il diritto al beneficio è stato riconosciuto non già dalla domanda amministrativa (presentata nel 1990), bensì a decorrere dal 1.2.1994, per cui non può applicarsi l'art. 1219 n. 2 cod. civ. per la decorrenza degli interessi moratori, in quanto per l'operatività del suesposto principio di responsabilità del Ministero, occorre in ogni caso che il diritto alla prestazione sia già maturato al momento della presentazione della domanda amministrativa, in quanto trattasi di risarcire il danno derivante dal 4 ritardo colpevole dell'Amministrazione nell'adempimento di un'obbligazione già venuta ad esistenza. In assenza di un precedente atto di messa in mora, il Tribunale ha ritenuto che debba farsi riferimento alla data della notificazione della domanda giudiziale (notifica del ricorso introduttivo del giudizio 28 maggio 1994), che nella specie corrisponde sostanzialmente alla data della decorrenza degli interessi legali fissata dal Pretore (121° giorno successivo al 1.2.1994). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la OS, con unico motivo. **44 Il Ministero dell'Interno intimato, ritualmente costituito, ha resistito. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 secondo comma, n. 3, 429, 442 c.p.c. e 149 1224 cod. civ.; disp.att.; 7 Legge 11 agosto 1973, n. 533; 5, comma 1, DPR 21 settembre 1994 n. 698; 16 Legge 30 dicembre 1991, n. 412; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata sul punto in cui riconosce il diritto agli interessi legali dalla data della 5 sentenza di primo grado anziché da quella della maturazione del diritto. Il motivo è fondato. Questa Corte ha operato una completa ricostruzione dommatica dell'istituto della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui crediti previdenziali ed assistenziali con la fondamentale sentenza a Sezioni Unite 26 giugno 1996 n. 5895. In questa sede è sufficiente ricordare che il diritto, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 429 cod. proc. civ., esteso ai crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale dalla sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale, ed a quelle di assistenza sociale dalla sent. Corte Cost. n. 196 del 27 aprile 1993, decorre dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'istituto debitore per ritardo nell'adempimento, e, quindi, dopo centoventiil giorni dalla presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato (Cass. sent. n. 3581 del 12- 04-1999). Quando però lo stato di minorazione per il quale è prevista l'indennità di accompagnamento (0 altra prestazione assistenziale) insorga nel corso del giudizio, la Pubblica Amministrazione onerata della prestazione non può fruire 6 dello "spatium deliberandi " sopra indicato (funzionale all'esame della domanda ed all'adozione dei relativi provvedimenti), in quanto in tale ipotesi, collegata alla disposizione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., la valutazione delle condizioni psicofisiche del soggetto (nuove rispetto a quelle esistenti al tempo dell'iniziale domanda amministrativa) compete esclusivamente al giudice, e deve quindi corrispondere gli accessori con decorrenza dalla data di maturazione del diritto, anziché dal centoventesimo giorno successivo a tale data (Cass. S.U. 5895/1996 cit., Cass. 20 maggio 1998 n. 5050, Cass. 11 gennaio 1995 n. 272, Cass. 27 giugno 1994 n. 6146, Cass. 29 luglio 1995 n. 8332, Cass. 22 aprile 1995 n. 4559, Cass. 16 novembre 1994 n. 9663). L'errore della sentenza impugnata consiste nell'avere ritenuto che l'art. 16 Legge 30 dicembre 1991, n. 412 abbia ricondotto integralmente il regime del danno per il ritardo nell'adempimento di prestazioni previdenziali ed assistenziali al regime comune degli artt. 1218 e.
1-224 cod.civ., e che le condizioni di responsabilità dell'ente debitore si identifichino con un comportamento colposo, con conseguente necessità di costituirlo in mora. Viceversa, la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 442 c.p.c. ad opera della sent. 156, ha esteso ai crediti 7 previdenziali gli elementi di specialità dell'art. 429 3° comma c.p.c., costituiti dalle quattro deroghe al regime risarcitorio della responsabilità contrattuale per ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, caratterizzato, quest'ultimo, dalla necessità della domanda di parte (art. 99 c.p.c.), dell'onere della prova del danno ulteriore (art. 1124 2° comma cod.civ.), della colpa del debitore (art. 1218 1° comma cod.civ.) e dell'onere della previa costituzione in mora (art. 1219 cod. civ.); elementi Axy viceversa non richiesti nel regime speciale dell'art. 429, 3° comma, c.p.c., esteso ai crediti previdenziali dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale, salvo la spatium deliberandi in relazione all'esigenza di accertamento del diritto (Cass. sez.un. 5895/1996 cit., Corte Costit. sent. 394/1992 cit.). Le indicizzazioni, convenzionali o legali, non trasformano l'obbligazione pecuniaria di cui all'art. 1277 cod.civ. in un debito di valore, né derogano al principio nominalistico consacrato in tale norma, ma operano una forfettizzazione preventiva o successiva, totale o parziale, del danno da ritardo per inadempimento derivante dalla svalutazione medio tempore del mezzo monetario di pagamento. L'art. 16 comma 6 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, prevedendo la condanna alla maggior somma tra rivalutazione 8 monetaria ed interessi legali, mantiene una indicizzazione parziale;
esso si è limitato a fissare una diversa misura di tale indicizzazione, intervenendo sui criteri legali di determinazione del danno, senza ripristinare integralmente il regime precedente all'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 392 del 1992 della Corte stessa), e senza derogare, né espressamente, né per necessità conseguenziale al carattere dell'intervento legislativo, agli altri elementi di specialità dell'art. 429 3° comma Azy c.p.c., di cui ricalca la medesima impostazione semantica. Esso dunque, mentre da un lato si iscrive come norma speciale nel sistema dell'art. 1224 2° comma cod.civ., dall'altro consente di mantenere ferme le elaborazioni giurisprudenziali fin qui maturate, quale quelle, ad es., coerenti con quanto fin qui motivato, affermative dell'obbligo dell'Istituto di corrispondere gli accessori sul debito previdenziale (ed assistenziale) anche quando il ritardato pagamento derivi da una dichiarazione di illegittimità costituzionale о da una legge di interpretazione autentica (Cass. 20 luglio 1996 n. 6525; Cass. 18 ottobre 1996 n. 9085; Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732; Cass. 22 giugno 1998 n. 6192; Cass. 17 ottobre 1998 n. 10314), oppure dal 121° giorno dall'entrata in vigore di una legge che preveda una (maggiore) prestazione 9 previdenziale, senza necessità di presentazione della domanda amministrativa per il suo conseguimento (Cass. 13 gennaio 1998 n. 251). In particolare la responsabilità degli enti previdenziali (ed assistenziali: Cass. 4 giugno 1999 n. prestazioni agli5503) per il ritardato pagamento delle assicurati, analogamente a quella prevista per i crediti di ex art. 429 cod. proc. civ., prescinde dalla lavoro imputabilità del ritardo a colpa del debitore, e quindi dalla necessità della sua costituzione in mora (Cass. 7 Axy ottobre 2000 n. 13386, Cass. 14 ottobre 2000 n. 13721 e 13724, Cass. 14 dicembre 2000. n. 15776, Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732; Corte Costit.
7-15 marzo 1994 n. 85). In tal modo trova coerente ed appagante giustificazione giuridica anche la decorrenza degli accessori dalla data di maturazione del diritto accertato in corso di causa, senza che vi sia colpa dell'ente nel non avere accolto la domanda, in quanto a quel precedente momento non ne sussistevano le condizioni, e senza che vi sia bisogno di costituzione in mora. I principi che precedono, attinenti al danno da ritardo, possono concernere, a seconda della disciplina positiva del tempo, sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi legali. 10 Nel caso di specie, poiché il diritto alla prestazione previdenziale è sorto dopo l'entrata in vigore dell'art. 16 Legge 30 dicembre 1991, n. 412, spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e cioè gli interessi legali, in relazione al fatto notorio del maggior saggio di questi rispetto, nel periodo interessato, all'indice della svalutazione monetaria. Va pertanto accolto il ricorso, e la sentenza impugnata cassata. Sussistono i presupposti previsti dall'art. 384 1° CO. c.p.c., come novellato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, 144 n. 353 (cassazione per violazione e falsa applicazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti) perché questa Corte decida nel merito, condannando il Ministero dell'Interno a pagare alla ricorrente gli interessi legali sulla somma corrisposta in ritardo con la medesima decorrenza della pensione, e cioè dal 1.2.1994. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in L oltre due milioni e cinquecentomila per onorari di avvocato, da distrarsi in favore dell'avv. Bruno Aguglia antistatario.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'Interno a 11 pagare a OS NA AR gli interessi legali dal 1.2.1994. Condanna il Ministero dell'Interno a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L 14.400, oltre due cinquecentomila per onorari di avvocato, da milioni e distrarsi in favore dell'avv. Bruno Aguglia antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro 1'8 gennaio 2001. Il Presidente вишини ресунії Il Consigliere Estensore Aldo De Marce Hell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1 MAR. 2001 M E R P U 4855 IL CANCELLIER I A D S S , A 3 O 0 T 3 L 1 , L 5 . A O T S . B R E I N A P ' S D L 3 I L A 7 N E - T G S 8 D - O O I 1 S P A 1 N D M I E E E S , A G I O D G A R E E T O T L S I T N T G E I A E S R L R E I L D E D O Prev\rm-int-diritto sorto nel corso del giudizio2 RG 14740/1998 12