Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2003, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
C.C₂ 65231 E -0-3453 /03 6 N 8 5 9 O I . 1 / Z N 4 A - / 6 R B 2 R T . . S S A I I L R . L C I G P T R . DEL POPOLO ITALIANO A E D U . M R P E R A S S A Z I O N E B E L A I D E E A A T T D T D I Oggetto 1 S 3 E N A 1 T E SEZIONE TRIBUTARIA S . Tributaria N I N E A S M E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni - Presidente. PAOLINI R.G.N. 14476/99 . 7855 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARINUCCI Consigliere Ud.18/11/02 Consigliere Dott. Stefano BIELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 65231 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AN MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MANTELLO 30, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO DI GANGI', difeso dall'avvocato PASQUALE TALLUTO, giusto mandato a margine;
-2002 controricorrente 4167 avversO la sentenza Il. 100/98 della Commissione -1- tributaria regionale di PALERMO, depositata il 17/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito, per il resistente, l'Avvocato TALLUTO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero dell'economia e delle finanze, con ricorso del 5 luglio 1999, impugna in questa sede la dianzi indicata sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia in data 17 settembre 1998, che ha definito, in secondo grado, una vertenza intercorsa tra MA NU e la Direzione regionale delle entrate per la Sicilia -Sezione staccata di Catania- con riferimento a domanda di rimborso di irpef, a suo tempo, ritenuta su trattamento di fine rapporto di lavoro corrisposto, nel 1990, da un Consorzio autostrada Messina-Catania-Siracusa al NU, sentenza che costui ha notificato al suddetto ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria, stato suo contraddittore nei pregressi stadi di merito del processo, il 28/30 ottobre 1998. MA NU resiste al gravame con controricorso del 30 luglio 1999. Il controricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è, e deve essere dichiarato, inammissibile, perché proposto tardivamente. In proposito, soccorrono le seguenti considerazioni. La sentenza qui contestata, giusta quanto evidenziato in narrativa, è stata notificata dall'odierno controricorrente all'ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria stato suo contraddittore, senza l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, in sede di merito, il 28/30 ottobre 1998. La notificazione considerata, avuto riguardo al tempo in cui è stata realizzata, va ravvisata suscettibile di determinare l'operatività nella fattispecie del termine di impugnazione, di sessanta giorni, decorrente dalla data della relativa realizzazione, di cui agli artt. 51, comma 1, d.lgs. 31.XII.1992 n. 546, 325 e 326 cod. proc. civ. (cfr., sul tema, C. cost., sent. n. 525 del 22.XI.2000, Cass. Sez. trib., sent. n. 12790 del 19.X.2001). Nel caso esaminato, pertanto, il termine considerato risulta essere scaduto il 29 dicembre 1998. Corollario di ciò è che il ricorso, come detto, prodotto soltanto il 5 luglio 1999, si rivela tardivo e non ammissibile. Tenuto conto di tutti i profili, specialmente sostanziali, della fattispecie, le spese vengono compensate fra i contendenti.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese fra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, il 18 novembre 2002 ILII. PRESIDENTE ESTEN SORE IL CANCELLIERE C Ашово чащо MA AS AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 DEPOSITATO IN CANCELLERIA MATERIA TRIBUTARIA 7 MAX CANCELLIERE C Oggi AM AS