Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 5, comma ottavo bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 sia la contraffazione, sia l'alterazione di uno dei documenti indicati dalla norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2008, n. 24420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24420 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/06/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 966
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 011125/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NDIAYE MASSAMBA, N. IL 10/06/1954;
avverso SENTENZA del 12/04/2007 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. DELEHAYE E. chiedeva il rigetto del ricorso.
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Genova confermava la condanna inflitta dal Tribunale della stessa città a Ndiaye Massamba per i reati di contraffazione di permesso di soggiorno e di apposizione di un falso sigillo. Osservava che correttamente i primi giudici avevano ritenuto di qualificare il fatto come rientrante nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 8 bis, che costituiva una norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 477 c.p., creata appositamente per punire più gravemente il fenomeno sia della creazione di permessi di soggiorno interamente falsi sia quella di alterazione di un permesso vero. Riteneva infondata la tesi difensiva che sosteneva che il caso di creazione di un permesso falso doveva essere punito ai sensi dell'art. 477 c.p. mentre quello di alterazione di un permesso vero ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 8 bis, in quanto la distinzione era contraria alla individuazione delle condotte punibili in materia di contraffazione. Parimenti infondata era la tesi che in un documento interamente contraffatto non potesse commettersi il delitto di falso in sigillo, visto che non vi era alcuna preclusione.
Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva erronea applicazione della legge penale nella parte in cui si era ritenuto sussistere il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 8 bis, nel caso di permesso di soggiorno interamente contraffatto mentre la nuova legge si riferiva solo alla alterazione di un permesso vero;
inoltre non sarebbe possibile il concorso con il delitto di falso in sigillo.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Il reato introdotto al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 8 bis dalla L. 30 luglio 2002, n. 189 è pacificamente una fattispecie speciale rispetto al reato di cui all'art. 477 c.p. e ne riproduce le condotte parlando sia di contraffazione sia di alterazione e, pertanto, si riferisce sia al caso di creazione di un permesso di soggiorno interamente falso sia al caso di falsificazione di un permesso di soggiorno vero. Il legislatore ha voluto punire più severamente il falso materiale che interviene su quel tipo di documento rispetto ad altri certificati o autorizzazioni amministrative (vedasi Sez. 5, 6 novembre 2007 n. 46326, rv. 238891 in materia di terga automobilistica), per cui la distinzione prospettata nel ricorso è priva di alcun fondamento giuridico. Quanto al secondo motivo di ricorso in relazione al falso in sigillo esso appare incomprensibile, sostenendosi che l'uso di un sigillo falso è possibile solo in un documento interamente falso e non su un documento vero falsificato, senza specificare la rilevanza della questione nel caso di specie dove è contestata la creazione del documento falso.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2008