Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
Non è idonea a fa decorrere il termine breve per l'impugnazione della sentenza la notificazione di una copia illeggibile nella parte relativa alla data dell'avvenuto deposito, poiché tale difetto può comportare una sostanziale violazione del diritto di difesa della parte destinataria della notificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/1999, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta degli III.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolino Dell'Anno -Presidente-
" Mario Putaturo Donati -Consigliere-
" Giovanni Mazzarella "
" Antonio Lamorgese "
" Camillo Filadoro "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da
LD OC, elett. dom. in Roma, via Francesco De Sanctis n.4, presso avv. Giampaolo Petti che la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO,
INTIMATO
per l'annullamento della sentenza n^15031/95 (del Tribunale di Roma in data 1/6-14/11/1995 (R.G.N. 30918/1993);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 22/9/1998, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr.Mario Putaturo Donati, udito l'avv.Petti;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Guido Raimondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 novembre 1995 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello del Ministero dell'Interno, riformava la pronuncia 20 maggio 1992 del locale Pretore rigettando la domanda proposta da FA CR diretta alla fruizione della pensione di inabilità dal 1^ ottobre 1991.
Osservava, in particolare, il Tribunale che: andava respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla difesa dell'appellata per decorso del termine breve;
il beneficio richiesta non poteva essere riconosciuto per superamento dei sessantacinquesimo anno di età della richiedente ai momento dell'accertamento del diritto alla prestazione assistenziale.
La CR ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.137,285 e 325 c.p.c. e dell'art.12 della legge n.118 del 1971 nonché erronea e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza, per avere respinto l'eccezione di tardività del gravame per decorso del termine breve sul rilievo della invalidità della notificazione della sentenza di primo grado.
Il Tribunale avrebbe dovuto invece considerare che la copia della pronuncia pretorile notificata non era difforme all'originale poiché nella relata l'ufficiale giudiziario aveva precisato di essere stato richiesto come sopra ..., con ciò facendo riferimento alla decisione emessa il cui numero di ruolo peraltro figurava sulla stessa facciata;
ai fini all'esame era sufficiente il visto di autenticità apposto sulla copia il 4 dicembre 1992 dal cancelliere e l'attestazione dell'eseguita notifica in data 1^ febbraio 1992. In ogni caso la sentenza impugnata era anche nel merito censurabile data la sussistenza dei requisiti previsti per la fruizione della prestazione.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Nella specie è pacifica l'osservanza da parte del Ministero dell'Interno del termine annuale ai fini della validità della proposta impugnazione.
Peraltro il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del gravame, già sollevata dalla difesa della CR in appello, avendo accertato l'insussistenza delle condizioni a far decorrere il termine breve, stante l'invalidità della notificazione della decisione pretorile per l'inosservanza della previsione di cui agli artt.137 e 160 c.p.c. A tal proposito erano, infatti, emersi, da un lato, la mancanza della istanza della parte, e cioè dell'atto di impulso che ne costituisce elemento costitutivo ed essenziale, e, dall'altro, la difformità dell'originale dalla copia in quanto riprodotta con mutilazioni ed alterazioni talì da rendere intellegibile il contenuto dell'atto. In entrambi i profili la sentenza impugnata non merita censura poiché conforme ai principi stabiliti da costante giurisprudenza. Per quanto attiene alla mancata indicazione della parte istante nella relata di notifica della sentenza, non può intatti ritenersi sufficiente, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione l'uso della formula stereotipata richiesto come sopra, quando come nella specie, è mancato qualsiasi collegamento con il soggetto che ha richiesto quella notifica.
Nè a tali fini può ritenersi sufficiente il timbro con il nome del difensore, apposto a margine della copia notificata del verbale d'udienza di discussione e non della sentenza stessa (vedi Cass. nn. 1781/1995; 2467/1994; 6186/1992). È poi insussistente il requisito della conformità della copia notificata della decisione di primo grado all'originale essendo illeggibile propria quella parte della sentenza relativa alla data dell'avvenuto deposito.
Ne discende in tal profilo la sostanziale violazione del diritto della difesa della controparte la quale non è stata posta in condizione di valutare, quei dati indispensabili ai fini del detto decorso del termine breve (vedi Cass.,n. 1417/1971). Quanto alle censure attinenti alla statuizione di rigetto della domanda diretta al riconoscimento della prestazione assistenziale de qua, deve rilevarsene la genericità e, quindi, la loro inammissibilità.
Ed invero, mentre la sentenza impugnata è fondata sull'accertamento di fatto del superamento del sessantacinquesimo anno di età al momento del riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale, la doglianza è stata sul punto formulata dalla ricorrente soltanto in modo generico.
Il ricorso deve perciò essere rigettato.
Non si provvede sulle spese di questo giudizio ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 1999