Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2013, n. 9665
CASS
Sentenza 3 ottobre 2013

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È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice d'appello che, ritenuto il fatto diverso da quello contestato, ha annullato la sentenza di primo grado e disposto la restituzione degli atti al P.M., atteso che essa non determina alcun pregiudizio per l'imputato avendo questi ampia facoltà di difendersi nel corso delle nuove indagini e del nuovo giudizio. (Fattispecie relativa ad impugnazione proposta dall'imputato avverso decisione del giudice d'appello di annullamento della sentenza di primo grado che aveva disposto il non doversi procedere per difetto di querela).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2013, n. 9665
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9665
    Data del deposito : 3 ottobre 2013

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