Sentenza 29 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di divisione, il conguaglio che il condividente, a cui sia attribuito per intero l'immobile, deve corrispondere ad altro coerede, costituisce debito di valore, esprimendo l'equivalente economico della quota spettante di tale bene e pertanto va stabilito con riferimento al valore di questo al momento della decisione della causa di divisione. Tale valore non è però determinabile maggiorando automaticamente il prezzo del bene accertato dal consulente tecnico di ufficio nel corso del giudizio divisorio dell'indice di svalutazione monetaria, intervenuta tra la data dell' accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato, o comunque diverso, da quello di svalutazione della moneta secondo gli indici calcolati dall'ISTAT, sì che il riferimento a tale indice è inidoneo per una rivalutazione equa della somma dovuta a conguaglio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2001, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UD RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIACLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell'avvocato LAIS GIULIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IB NC, IB ALFREDO,
- intimati -
e/c
UD ES
- intimata con integrazione del contraddittorio -
IB NC, IB ALFREDO, nella qualità di eredi di IB ME, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIETRO BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato SCARNATI CARLA, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
UD RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell'avvocato LAIS GIULIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
UD ES;
- intimata con integrazione del contraddittorio -
avverso la sentenza n. 1616/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 14/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato LAIS, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per accoglimento del 2^ motivo del ricorso principale, e del 1^ motivo del ricorso incidentale, rigetto del resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 giugno 1981
DO LI, comproprietario per un quarto pro indiviso di una cantina e di un terraneo siti in Roma alla via Basilio Bricci n. 37, e di un altro terraneo,
confinante con il primo, sito in via Busiri Vici n. 19, convenne, davanti al Tribunale di Roma, OL e RG DO, comproprietari della quota di tre quarti di tali beni, per la divisione in natura di essi in misura corrispondente alla quota di ciascuno.
I convenuti aderirono alla domanda e il Tribunale, con sentenza del 10 aprile 1988, dichiarò lo scioglimento della comunione e, ritenuta la non comoda divisibilità degli immobili, ne attribuì la proprietà esclusiva ai DO ai quali ordinò di pagare all'attore il conguaglio di centoventi milioni di lire.
La Corte d'appello di Roma, in accoglimento parziale dell'impugnazione proposta dal LI, riformò la decisione di primo grado perché determinò il conguaglio nella maggiore somma di centotrentacinque milioni di lire;
escluse, invece, che la divisione materiale dei beni potesse eseguirsi comodamente.
RE e FR LI eredi dell'attore nel frattempo deceduto, proposero ricorso per cassazione che fu accolto da questa Corte (sent. n. 770 del 1994), la quale osservò che il Giudice d'appello aveva erroneamente omesso "di esaminare la richiesta del LI di individuare un criterio di divisione che, evitando tutti gli iconvenienti prospettati, gli attribuisse l'intero locale di via Bricci n. 37 e l'obbligasse a pagare ai DO - ai quali il
Tribunale aveva già assegnato l'unità immobiliare - di via Busiri Vici n. 19 e la cantina il conguaglio di
49.947.000 lire. Con atto notificato il 2 dicembre 1994 i LI riassunsero il processo, davanti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, insistendo nella pretesa formulata nelle precedenti fasi di merito.
OL DO chiese di essere estromessa dal giudizio adducendo di avere venduto la propria quota di comproprietà al fratello RG, il quale, a sua volta, concluse per la conferma della pronuncia di primo grado e, in subordine, "per l'attribuzione ai LI di quanto loro spettava per legge", e per il pagamento alla sua persona del conguaglio in denaro.
Con sentenza del 14 maggio 1997 il Giudice di rinvio, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha assegnato il locale di via Bricci n. 37 agli eredi di
DO LI e ha imposto ai medesimi di pagare ai DO il conguaglio di 106.542.490 lire, oltre agli interessi legali.
RG DO ricorre per cassazione con tre motivi. I LI hanno resistito con controricorso e hanno depositato un ricorso incidentale.
Altro controricorso è stato depositato dal DO che ha illustrato le proprie difese con memorie.
È stata ordinata e ritualmente eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti di OL DO, parte del giudizio di rinvio alla quale i ricorsi non erano stati notificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile si dispone la riunione dei due ricorsi.
1 - Con il primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata e si adduce che il Giudice di rinvio non si è adeguato al principio enunciato dalla Corte di Cassazione - secondo cui "ciascun condividente ha il diritto di ottenere una porzione in natura della cosa comune se sia possibile frazionarla comodamente" - avendo assegnato la proprietà dei due locali ai DO,
sebbene per la divisione materiale sussistessero i requisiti richiesti, che ha invece escluso con argomentazioni, insufficienti. Infatti, ha ritenuto "più comoda e agevole" la soluzione adottata, osservando che "per attribuire ai LI la parte del locale di via Bricci, di valore pari alla loro quota, si sarebbero dovuti eseguire i lavori per lo spostamento del muro divisorio di tale immobile da quello di via Busiri Vici, e che tali lavori, oltre a comportare "il possibile interessamento di ambiti di proprietà condominiale, avrebbero richiesto una spesa non irrilevante". Non ha considerato, però, che "anche alla luce delle documentazioni planimetriche a cui si è richiamata", nessun nuovo pregiudizio sarebbe derivato dallo spostamento del muro, giacché questo già insisteva su una parte di proprietà condominiale, e che la spesa per il suo spostamento era di entità trascurabile rispetto al valore dei cespiti oggetto della divisione.
Il motivo è infondato perché, contrariamente a quel che con esso si sostiene, la Corte, adoperando gli argomenti censurati, ha motivato in modo esauriente e corretto la decisione di assegnare gli immobili al LI, e,
d'altra parte, la valutazione dei rilievi critici addotti richiederebbe il riesame dei fatti della causa,
inammissibile in questa sede, essendo riservata ai giudici del mento.
2 - Con il secondo motivo del ricorso principale e con il primo di quello incidentale si censura la sentenza impugnata, sostenendosi che la Corte d'appello è incorsa in errore perché ha determinato il valore della proprietà del locale di via Bricci, in base ai prezzi di mercato dal Consulente tecnico d'ufficio accertati durante il giudizio di primo grado, (anno 1983) e ai quali ha poi applicato la maggiorazione per la svalutazione monetaria sopravvenuta, mentre avrebbe dovuto tenere conto dei prezzi correnti al momento della sua decisione, che, secondo il DO, erano calati e invece ad avviso dei LI aumentati rispetto a quelli considerati per il calcolo del conguaglio in denaro liquidato.
I motivi sono fondati.
Il Giudice di rinvio, avendo determinato nato il valore dell'immobile con le modalità riferite concordemente dalle parti, è incorso in errore, essendosi discostato dal consolidato principio di diritto secondo cui: "In tema di divisione, il conguaglio che, ai sensi dell'art. 720 del codice civile deve corrispondersi a un condividente,
in caso d'attribuzione dell'intero immobile ad altro comunista, costituisce debito di valore, esprimendo l'equivalente economico della quota di tale bene e va stabilito con riferimento al valore di questo al momento della decisione della causa di divisione. Tale valore non è invece, determinabile in base ai prezzi accertati dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio divisorio, maggiorati dell'indice di svalutazione monetaria sopraggiunta tra la data dell'accertamento e quella della pronuncia della sentenza, in quanto spesso gli immobili si rivalutano con un ritmo più elevato (o, comunque diverso) di quello di svalutazione della moneta e, quindi, il riferimento ai coefficienti ISTAT è
insufficiente per una rivalutazione equa del conguaglio (sent. nn. 4769 del 1991, 11769 del 1992, 261, 2296, 4369 del 1996, 4910 del 1998).
3 - Con il secondo motivo. del ricorso incidentale si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello condannato in solido il LI a pagate il conguaglio in modo indistinto a OL e RG DO, mentre avrebbe, dovuto "attribuirlo separatamente a ciascuno dei due, in base alle rispettive quote" perché, le parti originarie dei giudizio divisorio erano, da un lato, DO LI (alla cui morte erano succeduti gli eredi FR e RE LI), e, dall'altro lato, OL e RG DO. E si precisa che l'errore in cui è incorsa la Corte è divenuto rilevante in quanto la sentenza del Giudice di rinvio, non essendo stata impugnata da OL DO, è passata in cosa giudicata nei suoi confronti.
Il motivo è infondato.
Poiché nel processo divisorio tutti i condividenti sono litisconsorti necessari, non poteva nella specie mancare la partecipazione al giudizio di cassazione della DO (secondo il Giudice di rinvio non era stata provata l'asserita cessione della sua quota al germano RG), nei cui confronti è stata per tale motivo ordinata l'integrazione del contraddittorio, e non si è, pertanto, verificato il parziale passaggio in giudicato della sentenza, evento dal quale i LI hanno desunto la rilevanza della questione da loro sollevata.
Conseguentemente, devono accogliersi il secondo motivo del ricorso principale e il primo dell'incidentale; rigettarsi il secondo motivo di quest'ultimo e il primo del ricorso principale, del quale resta assorbito il terzo motivo, essendosi con esso impugnata la statuizione accessoria sulle spese processuali. Inoltre deve cassarsi la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviarsi la causa, per un nuovo esame ad altra sezione della stessa Corte d'appello che, nel decidere, si adeguerà al principio di diritto enunciato e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.
P. T. M.
La Corte riunisce i ricorsì, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. Rigetta il secondo motivo di quest'ultimo e il primo motivo di quello principale, di cui dichiara assorbito il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2001