Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4889 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
CASREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto dishanze legel SEZIONE SECONDA CIVILE 0 4 8 8 / 088 9 /03 Composta dagli Ill.mi Dott. Franco resi ente PONTORI RI 11215/00 Cron. 10876 MENSITIERIDott. Alfredo Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 1330. Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 06/12/02 - Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: TI AN, TI MA, TI EL, TI LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato LODOVICO VISONE, difesi dall'avvocato FRANCESCO BELLUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
LO NG;
- intimato avverso la sentenza n. 142/99 della Corte d'Appello di 2002 SALERNO, depositata il 27/04/99; 1612 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- ienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco W Paolo FIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 9 ottobre 1985, NG LL conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, FR ZZ, ED ZZ, CO ZZ, IO ZZ e TO OR, chiedendo la condanna dei Maz- ziotti alla eliminazione dei manufatti, vedute e scolo d'acqua piovana, realizzati in danno del fondo vicino di esso attore, in Celso Cilento, nonché l'accertamento negativo del diritto di servitù di passaggio, vantato dall'OR su quel medesimo fondo per l'utilità dei locali sottostanti alla sua abitazione. L'attore proponeva, altresì, nei confronti sia dei ZZ che dell'OR, domanda di risarcimento del danno. In contumacia dei convenuti, all'esito di due accertamenti tecnici d'ufficio, con sentenza del 6/7 maggio 1991, il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava le domande di negatoria servitù e di risarcimento del danno, proposte nei confronti dell'OR, ed accoglieva in parte quelle propo- ZZ, cui appuntoste nei confronti dei ordinava di ridurre le dimensioni del locale terraneo, eretto in proprietà di essi ZZ, a confine col fondo del LL e con quello 3 dell'OR, e di eliminare la veduta finestra, aperta nel detto locale, sul fondo del LL, nonché la veduta-terrazza, costituita ed esercitata dal pianerottolo sito tra quel locale e la abita- zione dell'OR. I ZZ erano altresì condannati a risarcire il danno, liquidato in lire 500.000, ed a rimborsare le spese di lite. FR ZZ, ED ZZ, CO ZZ e IO ZZ proponevano gravame. NG LL resisteva al gravame e al contem- po, proponeva gravame incidentale nei confronti di Ф TO OR. TO OR era contumace. Con sentenza del 18 febbraio/27 aprile 1999, la Corte d'appello di Salerno rigettava il gravame dichiarava inammissibile quello principale e incidentale. che del rinvio In particolare, rilevava innanzi aldell'udienza di prima comparizione, primo giudice, non era dovuta alcuna comunicazione ai ZZ perché convenuti non costituiti. Esponeva, poi, così rispondendo alle critiche sollevate dagli appellanti principali, che la consulenza del secondo tecnico d'ufficio, ing. Zampoli, su cui si fondava la decisione del primo И giudice, era metodologicamente corretta e, quindi, condivisibile. In tale contesto, precisava come quel secondo consulente d'ufficio avesse valutato tutta la documentazione, raccolta dal primo consu- lente, ed avesse esaminato la consulenza di quest'ultimo, tenendo conto delle contestazioni sollevate dal consulente di parte e pervenendo esso stesso a motivati e documentati rilievi critici, evidenzianti gli illeciti sanzionati dal primo giudice. Per la cassazione di tale sentenza, FR ZZ, IO ZZ, ED ZZ e CO ZZ hanno proposto ricorso in forza di due motivi. NG LL, cui il ricorso è stato notificato il 26 maggio 2000, non ha svolto alcuna difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va osservato che la mancata notificazione del ricorso a TO OR, parte del giudizio di merito, non rileva: nè a fini di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., essendo quella introdotta dal LL nei confronti dell'OR causa scindibile ed autonoma (azione negatoria servitutis e risarcimento del danno) rispetto alla causa promossa nei confronti 6 dei ZZ (azione per rispetto delle distanze legali e risarcimento del danno); né a fini di notificazione dell'impugnazione ex art. 332 c.p.c., essendo ormai preclusa l'impugnazione in confronto dell'OR, per decorrenza termini (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 27 aprile 1999). Con il primo motivo, denunciando violazione dello art. 112 c.p.c., con riferimento all'art. 342 * c.p.c. ed in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, al di là del rilievo svolto sulla contestata mancanza di comunicazione del rinvio dell'udienza di prima comparizione innanzi al primo giudice, nessun'altra risposta abbia dato alla censura, da essi ricorren- ti formulata in sede d'appello, volta a sottoli- neare la mancanza di ogni valutazione, da parte del giudice di primo grado, in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio, alla regolarità della chiamata in giudizio del convenuto OR TO e alla mancata comunicazione di rinvio della prima udienza di comparizione." Il motivo non ha pregio. Ed invero, priva di illustrazione specifica è la denunciata violazione di legge, non essendo neppure precisato in ricorso quali siano stati contenuto E : ragioni delle cennate e (secondo assunto) trascura- te questioni processuali e quale interesse avessero gli allora appellanti ZZ a sollevare que- stione sulla regolarità della citazione in giudizio dell'OR, parte di diverso e autonomo rapporto processuale. In tale contesto, resta preclusa la stessa compren- sione (pronta e puntuale) della questione posta al collegio, anche in termini di concreta incidenza sulla decisione adottata dalla Corte di merito, che ha pur rilevato come nessuna comunicazione del rinvio della prima udienza doveva essere fatta ai ZZ, "che non si erano costituiti in giudi- in primo grado, così peraltro mostrando di zio", averne ritenuto rituale la citazione in giudizio. Con il secondo motivo, denunciando erronea applica- zione di principi di diritto ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito non abbia argo- mentato alcunché sul difetto di legittimazione passiva, da essi ricorrenti eccepito con l'atto d'appello, perché non proprietari dell'edificio e del fondo circostante (appartenenti a tale IO OR), in relazione ai quali si era sviluppata l'intera vicenda processuale, difetto di legittima- 7 : zione -appunto- che segnatamente emergeva da documentazione in atti, non esaminata dalla Corte di merito, e, in particolare, dalla scrittura privata di compravendita 12 novembre 1956, prodotta in grado d'appello, e dai documenti allegati alla relazione della prima consulenza tecnica d'ufficio. Il motivo non ha pregio. La denuncia di erronea applicazione di principi di priva di qualsivoglia, apprezzabilediritto è illustrazione, non risultando neppure indicati quali siano quei principi e in qual modo la Corte di merito se ne sia discostata. Il prospettato vizio di motivazione non sussiste. La Corte di merito, infatti, seppure implicitamen- te, ha dato risposta all'eccezione in oggetto, sollevata dai ricorrenti, allora appellanti, condividendo appunto i motivati rilievi, per tratti salienti riportati in sentenza ed in parte qua non censurati, cui era pervenuto il secondo consulente tecnico d'ufficio, in forza (anche) del compiuto esame di "tutta" la documentazione allegata alla relazione del primo consulente d'ufficio, e su cui si fondava specificamente la decisione non riforma- ta del primo giudice, laddove (peraltro) ordinava ai ricorrenti di ridurre le dimensioni del "locale :: : terraneo eretto in proprietà ZZ", ossia in proprietà di essi ricorrenti, allora convenuti, locale a confine col fondo dell'attore LL e con quello dell'altro convenuto TO OR. scrittura privata di compravendita del 12 Della novembre 1956, posta a fondamento della questione ricorrenti, che assumono appunto sollevata dai trasferita dal proprio genitore a tale IO OR "la proprietà tanto dell'edificio quanto del circostante fondo" in oggetto, non risulta alcuna produzione, neppure in sede d'appello, laddove, peraltro, gli stessi ricorrenti ebbero ad affermarsi estranei alla lite siccome quei beni, e, più in particolare, il fondo, erano stati ceduti dal proprio genitore non al predetto IO OR, bensì al convenuto TO OR, fin dal 1950 e non dal 1956. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto l'intimato Vassal- lo alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso il 6 dicembre 2002, in Roma, nella १ camera di consiglio della seconda sezione civile. Gi presidente came. st. Contorin Punch bohhewat darb the IL CANCE FRE 01 Francy At lanta DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma - 1 APR. 2002. IL CANCELES Francf dfnd