Sentenza 10 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2003, n. 5671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5671 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
ITALIANA O L L O 4 7 B .3 UBBLICA E E 1, N N M O 9 I 9 Z P -1 A E 1 R C T -1 IS A 1 P G 2 I E . D R L 9 A E 3 D IC E E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D T 6 IU N 4 E G S 7 E E 7 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 N 1 Oggetto T. S 0 567 1 /0 3 Comperendite SEZIONE TERZA CIVILE Moliliane Composta dagli R.G.N. 21222/99 Dott. Angelo GIULIANC Presidente Dott. Antonio LIMONGELLI Cron. 12600 Rel. Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 22/10/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT DE SA EP & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore De GI, corrente in domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI Papasidero, CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GAETANO DI CUNTO con studio in 87011 CASSANO JONIO VIA L₁ PRAINO, giusta 1. delega in atti;
ricorrente
contro
IT AM OL SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore MI OL, corrente in2002 1984 Sala Consilina, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 1 SAN GIOVANNI IN LATERANO 108, presso lo studio dell'avvocato MAURO MARCHIONE, difeso dall'avvocato KATIA NOLA, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 181/99 del Giudice di pace di SALA CONSILINA, emessa il 15/09/99 e depositata il 16/09/99 (R.G. 735/98) udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo il Giudice di Pace di Sala Consilina, su ricorso della snc RA MI OL e C., ha intimato alla snc TA De TO Giu- seppe e C. il pagamento della somma di L. 1.782.600, corrispondente al prezzo di una partita di materiale da costruzione che la società ricorrente sosteneva di aver venduto alla società intimata. La snc TA De TO GI e C. ha proposto opposizione, negando di avere acquistato la merce e sostenendo che essa era stata ac- quistata da De TO GI in proprio e da lui era stata pagata. Con sentenza del 16.9.1999 il Giudice di 2 pace ha rigettato la opposizione sul rilievo che la so- cietà opposta aveva provato il proprio credito nei con- fronti della società opponente, mentre quest'ultima non aveva provato La propria estraneità al contratto di compravendita dedotto in giudizio. Ricorre la snc TA De TO GI e C. con cinque motivi illustrati an- che con memoria. Resiste la snc RA MI SP e c. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. la snc TA De TO GI e C. ecce- pisce pregiudizialmente la "inammissibilità o improce- dibilità" del controricorso, che sostiene essere stato tardivamente depositato. L'eccezione non ha fondamento, giacchè il controricorso, notificato in data 15.12.1999 stato depositato il 27.12.1999 e cioè entro venti giorni dalla notificazione, così come prescritto dall'art. 370 ult. co. cod. proc. civ. ک ے La resistente RA MI OL e C. eccepisce pregiudizialmente la improcedibilità del ri- corso, in quanto tardivamente depositato. L'eccezione non ha fondamento, giacchè il ricorso, notificato il 2- 3.11.1999, è stato spedito per posta alla Cancelleria di questa Corte in data 10.11.1999 e deve, quindi, con- siderarsi depositato entro il termine (stabilito a pena 3 di improcedibilità dall'art. 369 cod. proc. civ.) di ven- ti giorni dalla notificazione del ricorso, posto che ai fini della tempestività del deposito del ricorso spedi- to a mezzo del servizio postale deve tenersi conto del- la data di spedizione del ricorso (Cass ( S.U. 21.6.1995 n. 7013) e non di quella in cui il ricorso è pervenuto alla Cancelleria della Corte di Cassazione. La resistente eccepisce, inoltre, la improcedibili- tà del ricorso anche per il fatto che la trasmissione del fascicolo di ufficio sarebbe stata richiesta dalla società ricorrente prima della notificazione del ricor- SO. L'eccezione è infondata, giacchè nessuna norma im- pone, а pena di improcedibilità, che la trasmissione del fascicolo debba essere richiesta dopo la notifica- zione del ricorso. Col secondo motivo della impugnazione principale, che per antecedenza logica va previamente esaminato, la snc TA De TO GI e C. denunzia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Lamenta (peraltro in forma del tutto generica) che il Giudice di pace ab- bia trascurato di assumere in considerazione acquisi- zioni probatorie dalle quali sarebbe emerso che il De TO GI aveva acquistato la merce in proprio ed aveva provveduto in proprio a pagarne il prezzo. La do- glianza è inammissibile, perché la ricorrente snc TA 4 De TO GI e C. non può ritenersi legittimata, ostandovi il disposto dell'art. 81 cod. proc. civ., a far valere le ragioni di un soggetto (il De TO persona fisica) rimasto estraneo al giudizio. Col quarto motivo, che per consequenzialità logica va a questo punto esaminato, la ricorrente denunzia "vizio di motivazione", addebitando al Giudice di pace di “non aver pronunziato sulla domanda come proposta in citazione in opposizione a decreto ingiuntivo". Il mo- tivo, enunciato in termini del tutto generici, è poi svolto in termini di denunzia di numerose violazioni di norme di diritto sostanziale, violazioni che, tuttavia, non soltanto non sono denunziabili con ricorso per cas- sazione, attesa la natura equitativa del giudizio "a quo" (Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716), concernente una controversia di valore inferiore a due milioni di lire, ma riguardano, inoltre, esclusivamente la posizione del De TO GI (persona fisica), onde la censura inammissibile per la stessa ragione già esplicitata con l'esame del secondo motivo del ricorso. Col primo motivo la società ricorrente denunzia violazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ. e 24 Cost., nonché vizi di motivazione. Lamenta che il Giu- dice di pace, trascurando di osservare le predette nor- me processuali (che egli è tenuto ad osservare), abbia 5 immotivatamente affermato la legittimazione della snc TA De TO GI e C. a contraddire la domanda proposta dalla snc RA MI OL e C. col ricorso per ingiunzione. La doglianza non ha fonda- mento. La ricorrente, in realtà, non propone una que- stione di "legittimazione passiva" in senso proprio giacchè la legittimazione passiva si determina alla esclusiva stregua della prospettazione del rapporto controverso contenuta nell'atto introduttivo del giudi- zio), ma, sostenendo la propria estraneità al contratto compravendita dedotto in contestazione, prospettadi una questione che attiene alla titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non riveste, quindi, carattere processuale, ma investe direttamente il meri- to della controversia. A quest'ultimo proposito il Giu- dice di pace, pronunziando secondo equità, ha motivato il proprio convincimento, in ordine alla posizione di acquirente della società odierna ricorrente, con l'osservazione che mentre la società convenuta in oppo- sizione aveva, con la produzione di due fatture e di una cambiale protestata, provato il proprio assunto di aver venduto la merce alla società opponente, quest'ultima non aveva provato la propria estraneità alla compravendita. Questa motivazione non è né mera- mente apparente né insanabilmente contraddittoria (v. 6 Cass. S.U. 716/1999 cit.), sicchè, attesa la natura equitativa del giudizio "a quo", non è sindacabile in sede di legittimità. Col terzo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 23 e 41 Cost., nonché "difetto assoluto di motivazione, mancanza della regola equitativa applicata e vizi del sillogismo del giudizio”. Lamenta che il Giudice di pace non abbia enunciato nella sentenza il criterio equitativo applicato. La doglianza non ha fon- risultano impropria-damento. Gli artt. 23 e 41 Cost. mente richiamati, perché sanciscono principi del tutto estranei alla materia del contendere. Il Giudice di pa- ce non è poi tenuto ad enunciare espressamente la rego- la di equità che intenda applicare, potendo questa de- sumersi dal contesto della sua decisione. Col quarto motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla perché nessuna idonea prova scritta sarebbe stata prodotta a sostegno del ri- corso per ingiunzione. La censura è infondata, giacchè l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordi- nario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, sicchè il giudice non deve limitarsi ad esaminare se 1'ingiunzione fu emessa legittimamente e cioè se in 7 quel momento sussistevano le condizioni richieste dalla legge, ma deve procedere, sulla base di tutti gli ele- menti di giudizio ritualmente acquisiti agli atti, all'esame della domanda, come nella specie è stato fat- to, e se ritenga provato il credito (come appunto ha ritenuto il Giudice di pace nel caso in esame) deve ac- cogliere la domanda, indipendentemente dalla regolari- tà, sufficienza e validità degli elementi probatori sulla cui base fu emesso il decreto ingiuntivo (Cass. 11.2.1975 n. 528; Cass.
5.9.1987 n. 7224; Cass.
8.2.1992 n. 1410). Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in € 450,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- il ricorrente al pagamento delle spese processuali, na liquidate in € 5.56 - oltre agli onorari, liquida- ti in € 450,00. Roma, 22.10.2002. If PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Cance 10 APR. IL CANCELLIERE C1 in Depositata Dott.ssa Maria Aiello WHERE 01 Dott.ssa vinya Aiello 8