Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/04/2001, n. 5286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5286 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA5 28 6 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Impugazione, Delibera ASSEMBLE ARE CONDO_ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MIMALE Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 9536/99 Cron.11233 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. 1880 - Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Ud. 22/12/00 - Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 OTdal Sig. SEN TEN ZA per diritti L.3000 sul ricorso proposto da: il elettivamente DI SE, RD BE, domiciliati in ROMA, VIA F P TOSTI 19, presso lo studio dell'avvocato VOLPE MARIO, che li difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato GLENDI CESARE, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
Lenore 211, COND VIA ALLA CHIESA S GIORGIO DI BAVARI in INCADELA, persona dell'Amm.re p.t. Franco elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso NZ IN DE, giusta delega2000 dall'avvocato 2151 in atti;
-1- .... controricorrente avverso la sentenza n. 195/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 24/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ----- -- udienza del 22/12/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato VOLPE Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. t u A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato 1'8 agosto 1989 RG DI e BE AR convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Genova, il Condominio dello stabile di Via alla Chiesa S. Giorgio di Bavari 21 di quella città, in persona dell'amministratore pro-tempore, assumendo di non aver partecipato, condominiale del quali condomini, all'adunanza 29.6.89 (che aveva, tra l'altro, esaminato ed approvato il consuntivo ed il riparto spese ordinarie e straordinarie dell'esercizio 1988/1989) их il il cui verbale era stato loro comunicato successivo 7 luglio. А Allegavano gli attori l'illegittimità della delibera in questione in quanto nel consuntivo (e relativo riparto) erano state illegittimamente ricomprese le spese per i lavori di canalizzazione delle acque di cui alle delibere 13/7, 16/9 e 10/12/88 già da loro impugnate, tra l'altro, in quanto attinenti ad argomenti asseritamente non inseriti nell'ordine del giorno. Evidenziavano i due condomini che dette impugnative avevano dato luogo a tre giudizi pendenti dinanzi allo stesso Tribunale, e deducevano che la dedotta illegittimità delle 3 stesse comportava di conseguenza l'illegittimità della statuizione oggetto dell'impugnativa di cui al presente giudizio. Rilevavano in proposito che la precedente assemblea del 13/7/88 aveva deliberato di richiedere le quote ai singoli condomini solo a lavori ultimati tal che, non essendosi ciò ancora verificato, non poteva ritenersi sorto in capo al Condominio il diritto di procedere al riparto delle stesse, che quindi illegittimamente erano state inserite, con la delibera del 29.6.89, nel rendiconto consuntivo. Chiedevano, pertanto, previa sospensione dell'impugnata delibera, che la dell'efficacia stessa venisse dichiarata nulla e/o fosse comunque annullata con vittoria di spese. Si costituiva il Condominio escludendo che parlarsi nel Caso di specie di potesse illegittimità derivata e sosteneva comunque la piena legittimità dell'operato dell'adunanza condominiale del 29.6.89 che ben poteva mutare i presupposti per il riparto delle spese fissati nella precedente assemblea del 13.7.88, ciò rientrando nei suoi poteri discrezionali. Faceva presente che, in ogni caso, una 4 successiva assemblea del 22.9.89 aveva ribadito che i lavori ultimati non erano tutti quelli di cui alla prima delibera del 13.7.88 ma solo quelli (parzialmente coincidenti con i primi, in quanto soli scarichi di acque meteoriche relativi ai condominiali, e non anche provenienti da proprietà esclusive) imposti dalla U.S.L.. Con sentenza 2.11-23.11.93 il Tribunale rigettava la domanda attrice condannando il DI e la AR, in solido, alle spese processuali. Proposto gravame dai soccombenti, la Corte d'appello di Genova, con sentenza 21.1-24.3.98, rigettava 1'impugnazione, condannando gli appellanti alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione RG DI e BE AR sulla base di un unico articolato motivo. Resiste con controricorso il condominio. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE На eccepito il controricorrente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 330 ultimo comma c.p.c., in quanto non notificato personalmente a norma degli artt. 137 e segg. stesso codice, quantunque la formalità fosse 5 avvenuta dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata (il 4.5.89 a fronte della pubblicazione avvenuta il 24.3.98). L'eccezione va disattesa alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte secondo cui l'impugnazione non preceduta dalla notifica della sentenza impugnata e successiva all'anno dalla pubblicazione di questa, ammessa, come nel caso di specie, perma ancora effetto della sospensione feriale, va notificata in н uno dei luoghi indicati dal primo comma dell'art. А 330 c.p.c. e quindi anche alla parte presso il procuratore costituito e non a detta parte personalmente (v. da ultimo Cass. n.1043/98, n. 9234/2000). Ciò posto, con l'unico motivo di ricorso denunziano i ricorrenti, in riferimento all'art. violazione falsa360 n.ri 3, 4 e 5 c.p.c., applicazione dell'art. 2697 primo comma C.C ., 112, 115, 116, 191 99, nonché degli artt. 61, insufficiente incongruac.p.c., omessa, motivazione su punto decisivo. Osservano i ricorrenti che l'unico modo tecnicamente possibile per appurare (fatto decisivo ai fini della soluzione della controversia) se i 6 lavori per cui è causa siano stati ultimati (come sostenuto dal Condominio e ritenuto dal giudice di primo grado) о non {come sempre fermamente affermato e ribadito da essi DI e AR sulla scorta oltretutto di dati tecnici ben precisi come la perizia LI e la perizia TT con relativi allegati), non poteva essere che quello di disporre apposita consulenza d'ufficio come si era insistito nell'atto d'appello, in sede di precisazione delle conclusioni e nelle successive ы difese. н La sentenza della Corte territoriale aveva о invece totalmente ignorato tale istanza, come pure le perizie LI e TT, disperdendosi in un "groviglio di proposizioni inconferenti, avulse dalle risultanze in atti, manifestamente illogiche arbitrarie", risultandone viziata tutta laed della stessa ed il motivazione relativo dispositivo. La censura non ha pregio. alle Nel disattendere, conformemente statuizioni del giudice di prime cure, il motivo del gravame di merito proposto dagli attuali ricorrenti e relativo alla dedotta illegittimità della delibera in data 29.6.89 per asserito eccesso 7 di potere ha, tra l'altro, affermato la Corte ligure: Risultava dall'impugnato verbale che, dopo alcuni chiarimenti, era stato approvato all'unanimità il consuntivo spese ordinarie e straordinarie dell'esercizio 88/89 e relativo atto in particolare riparto, dandosi all'amministrazione, dall'assemblea unanime, che i lavori di canalizzazione delle acque ingiunti dall'U.S.L. erano ultimati completamente in base al t preventivo approvato dall'assemblea del 10.12.1988; u L'assemblea del 10.12.88, deliberando sulla A proposta di eventuali modificazioni dei lavori deliberati dalle due precedenti del 18.6 e del 13.7.88, aveva approvato la modifica che prevedeva l'installazione del tubo portante lo scarico delle acque piovane accumulate sui terrazzi come da preventivo e lettera dell'idraulico allegati alla delibera stessa;
Risultava pertanto dal testo delle delibere in discorso che il dato cui si era riferita l'assemblea del 29.6.89 quale presupposto della propria decisione era il preventivo approvato il 10.12.88, preventivo che prevedeva l'esecuzione di lavori specifici (installazione del tubo portante 8 lo scarico delle acque piovane accumulate sul terrazzo) per la complessiva somma di L.2.480.000; - L'affermazione di conformità contenuta nel verbale assembleare del 29.6.89 non poteva pertanto che riferirsi а tale preventivo, costituente una posta contabile precisa e determinata, il cui costo era stato inserito nel consuntivo delle spese dell'esercizio 1988/1989; Ne conseguiva l'insussistenza della inillegittimità della delibera assembleare questione sotto il denunciato profilo della mancata к и ultimazione dei lavori approvati con la delibera н 13.7.88 essendo rilevante, ai fini esclusivamentedell'approvazione del consuntivo, l'esecuzione completa dei lavori approvati con la delibera del 10.12.88, cui si era fatto esplicito riferimento, lavori (ingiunti dall'U.S.L., e della cui esecuzione aveva dato atto anche tale organo come da comunicazione del 15.2.90 in risposta alla richiesta del G.I. di prime cure ex art. 213 c.p.c.) che gli stessi DI AR avevano ammessO in Corso di causa come aventi minore portata rispetto a quelli approvati con la citata delibera 13.7.88. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, 9 costituiscono apprezzamento di fatto in ordine alla piena legittimità della delibera in data 29.6.89, non solo completo ed esauriente, tanto da render superfluo il ricorso, peraltro discrezionale, ad una consulenza tecnica d'ufficio ed alla valutazione delle relazioni tecniche di parte 69000 LI e TT, ma altresì sorretto da 310000 contraddittoria, esente 2061 35000 motivazione congrua e non 345,000da vizi logici come da errori giuridici e pertanto incensurabile nella attuale sede di legittimità. Alla stregua delle svolte argomentazioni il s u proposto ricorso va respinto nella integralità con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese A di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del Condominio di Via alla Chiesa S. Giorgio in Genova, delle spese del presente giudizio che liquida in AGENZ L. 160.000 oltre a L.
2.000.000 per onorari. ROMA Registra 148,10 al 10084 cembref Randonn Roma 22 dicembre 2000 (euro EMCOSETTANTOTTA 10 Alfab IL CANCELLIERE C1 Mention extensore Dott.ssa Donatella D'Anna APR. 2001 10