Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
In tema di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli, la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'impresa designata ex art.29 della legge n.990 del 1969 può essere legittimamente oggetto di impugnazione da parte dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione, ancorché la sentenza medesima non sia stata pronunciata nei suoi confronti o sia stata eseguita, anche in via transattiva, dall'impresa designata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12108 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - Consigliere -
Dott. DI NANNI UI Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Liquidazione coatta amministrativa della Compagnia RR di SS, in persona del commissario liquidatore avv. Gregorio Iannotta, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sesto Rufo n. 23, presso lo studio dell'avv. Lucio Valerio Moscarini, che la difende, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
EC OV, elettivamente domiciliato in Roma, Via Appia Nuova n. 470, presso lo studio dell'avv. Roberto Sacco, che lo difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Maria Adelaide Carrara, giusta delega in atti.
- controricorrente -
nonché
contro
MA SS - ES UI.
- intimati -
avverso la sentenza n. 679/99 della Corte d'appello di Milano, emessa il 17 febbraio 1999 e depositata il 23 marzo 1999 (R.G. 1702/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2003 dal relatore Consigliere Dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Dott. Vincenzo Mannelli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il signor OV EC convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, il signor UI ES e la Compagnia RR di SS, dei quali chiese la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
2. Si costituirono i convenuti contestando il quantum della pretesa attrice.
3. Il giudizio, interrotto per la messa in liquidazione coatta amministrativa della Compagnia RR, fu riassunto dal signor EC, oltre che nei confronti del signor ES, anche nei confronti del commissario liquidatore della predetta compagnia e nei confronti della MA SS S.p.A. nella qualità di impresa designata dal FGVS.
4. Quest'ultima impresa non si costituì in giudizio.
5. Il Tribunale, dichiarata la responsabilità del signor ES, condannò i convenuti al risarcimento del danno nei confronti del signor EC.
6. Contro la suddetta sentenza propose appello il Commissario liquidatore della Compagnia RR;
all'appello resistette il signor EC, mentre il signor ES e la MA SS non si costituirono.
7. L'appello fu dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Milano, per il rilievo che la MA SS aveva prestato acquiescenza alla sentenza del Tribunale, avendo transatto la lite con il EC, e che la RR in l.c.a. era carente di legittimazione ad impugnare la sentenza, avendo la veste di "mero litisconsorte passivo processuale", nei cui confronti la sentenza del Tribunale aveva valore di mero accertamento..
8. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso (illustrato da memoria) il Commissario liquidatore della Compagnia RR di SS.
9. Al ricorso ha resistito con controricorso il signor OV EC, mentre la MA SS ed il signor ES non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con unico motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 19 e 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 ; violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c.
e di ogni altra norma e principio in materia di interesse e legittimazione ad agire (art. 360 n. 3 c.p. c); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 n. 5 c.p.c. ). Si deduce:
- che la RR SS in l.c.a. era legittimata all'impugnazione perché era stata parte nel giudizio di primo grado ed era rimasta soccombente rispetto alla pretesa attrice;
- che la RR SS in l.c.a. aveva pure interesse ad impugnare la sentenza atteso che la MA nel sottoscrivere la transazione aveva espressamente dichiarato di surrogarsi, ai sensi dell' art. 29 della legge n. 990 del 1969 , nei diritti sia dell'assicurato sia del danneggiato nei confronti della l.c.a.;
- che proprio la previsione normativa del diritto di surroga dell'impresa designata nei confronti dell'impresa in liquidazione era indice della autonoma posizione di quest'ultima e del suo diritto ad opporsi alla sentenza;
- che ove si ritenesse l'impossibilità, ai sensi della legge n. 990 del 1969 , per la compagnia di assicurazione in liquidazione di proporre impugnazione contro la sentenza, ancorché con effetto di mero accertamento, pronunciata nei suoi confronti, sarebbe violato l' art. 24 secondo comma della Costituzione . 10.1. Il ricorso è fondato.
10.1.1. È vero che secondo la legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria, qualora il veicolo che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione o vi venga posta successivamente, l'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti dell'impresa designata, mentre il commissario liquidatore deve essere chiamato in giudizio come litisconsorte necessario, nei cui confronti la condanna emessa contro l'impresa designata opera soltanto come pronuncia di mero accertamento del credito.
10.1.2. Va, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la condanna emessa contro l'impresa designata produce nei confronti del commissario liquidatore.
L'impresa designata anticipa le somme a cui essa è stata condannata a titolo di risarcimento del danno e, dopo avere effettuato il pagamento, ha diritto, in via di surroga, di inserire il relativo credito nella liquidazione coatta amministrativa ( art. 29, secondo comma, della legge n. 990 del 1969 ).
Analogo diritto di surroga l'impresa designata ha nel caso che il risarcimento del danno sia stato effettuato in via transattiva. In entrambe le ipotesi, l'impresa posta in liquidazione, se pure non possa essere destinataria della sentenza di condanna o tenuta a corrispondere al danneggiato la somma da questi accettata in via transattiva, è tuttavia il soggetto sul cui patrimonio si riverseranno gli effetti del pagamento per effetto del diritto di surroga riconosciuto, dal citato secondo comma dell'art. 29 della legge n. 990 del 1969 , all'impresa che ha risarcito il danno.
Da ciò consegue che l'impresa in liquidazione non solo ha interesse ina è legittimata ad impugnare la sentenza di condanna - ancorché non pronunciata nei suoi confronti o che sia stata eseguita, anche in via transattiva, dall'impresa designata - per fare valere il suo diritto a non subire gli effetti negativi della condanna stessa, sia in relazione all'an sia in relazione al quantum.
10.1.3. Una diversa opinione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché, sotto il primo aspetto, opererebbe una differenza tra i diritti spettanti alle diverse parti del processo rispetto ad un provvedimento giudiziale che incide su tutte, e, sotto il secondo aspetto, costituirebbe una ingiustificata esclusione del diritto di difesa del commissario liquidatore, che subirebbe gli effetti della sentenza di condanna senza potere ad essa reagire come è invece consentito alle altre parti. 11. Deve essere quindi cassata la sentenza impugnata che ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dalla RR SS in liquidazione coatta amministrativa e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese del processo di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del processo di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 aprile 2003 . Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003