Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
Il reclamo ai sensi dell'art. 739, primo comma, cod. proc. civ. avverso il decreto del tribunale, in composizione monocratica, emesso su ricorso dello straniero extracomunitario avverso provvedimento dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (nella fattispecie, diniego di visto d'ingresso in Italia) va proposto alla Corte di appello, e non al tribunale in composizione collegiale, al quale compete esclusivamente il reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO degli AFFARI ESTERI, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
SA DU;
- intimato -
avverso il decreto della Corte di Appello di Venezia, pubblicato in data 12.7.2000, emesso il 6.7.2000 nel procedimento iscritto al numero 125/2000 del ruolo generale.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.3.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore del ricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19.4.2000, il cittadino bengalese DU TA chiedeva al Tribunale di Venezia in composizione monocratica di disporre il rilascio del visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare in favore del figlio, minore degli anni diciotto, Al UN TA, ricorrendone le condizioni secondo quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Deduceva il ricorrente che tale visto non era stato apposto dal competente ufficio dell'Ambasciata Italiana di Dhaka in Bangladesh, malgrado il nulla osta della Questura di Venezia la quale aveva già verificato la ricorrenza dei requisiti stabiliti dalla legge per consentire l'invocato ricongiungimento, onde il diniego opposto dalla rappresentanza diplomatica si palesava illegittimo, oltre che del tutto ingiustificato.
Il Giudice adito, nella contumacia dei Ministeri degli Esteri e dell'Interno, accoglieva il ricorso, disponendo per il rilascio del visto in questione ed impartendo a tal fine alla suddetta Ambasciata l'ordine corrispondente.
Avverso siffatta decisione, proponeva reclamo alla Corte di Appello di Venezia l'Amministrazione degli Esteri, chiedendo, pregiudizialmente, che fosse rilevato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo in mancanza di una formale determinazione di diniego e, in via subordinata di merito, che il ricorso fosse respinto.
Si costituiva il resistente, eccependo vuoi l'incompetenza della Corte territoriale adita a pronunciarsi sul proposto reclamo, essendo competente il Tribunale in composizione collegiale, vuoi la non reclamabilità del provvedimento impugnato, vuoi l'infondatezza dei motivi di doglianza.
La medesima Corte, con decreto in data 6/12.7.2000, dichiarava inammissibile il reclamo, sul rilievo che, contro i provvedimenti resi dal tribunale in composizione monocratica, ai sensi del sesto comma del richiamato art. 30 del decreto legislativo n. 286 del 1998, fosse dato reclamo al tribunale stesso in composizione collegiale e non alla corte di appello.
Avverso siffatto decreto, propone ricorso per Cassazione il Ministero degli Affari Esteri, deducendo un solo motivo di gravame cui non resiste l'intimato DU TA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma sesto, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, degli artt. 50 bis, ultimo comma,
737 e 739 c.p.c., nonché dell'art. 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, assumendo: a) che la pronuncia di inammissibilità della Corte territoriale si fonda sulla ritenuta "assimilazione" del provvedimento pretorile, reso in materia di ricongiungimento familiare, a quelli del giudice tutelare per quanto riguarda il regime normativo della reclamabilità, assimilazione che, anche dopo l'introduzione del giudice unico in primo grado ed, in particolare, dopo l'attribuzione al tribunale in composizione monocratica delle funzioni del pretore non conferite espressamente ad altra autorità, non sarebbe stata modificata, onde, secondo la conclusione di detto giudice, l'impugnazione, a mezzo reclamo, dei provvedimenti resi dal tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 30, comma sesto, del decreto legislativo n. 286 del 1998, deve, così come avviene per i provvedimenti del giudice tutelare, essere proposta al medesimo tribunale in composizione collegiale e non alla corte di appello;
b) che tale soluzione non è condivisibile, costituendo principio generale quello secondo cui i provvedimenti camerali debbono essere decisi, in sede di impugnazione, dal giudice superiore (quelli del giudice tutelare dal tribunale, quelli del tribunale dalla corte d'appello), sì che venga in tal modo soddisfatta l'esigenza che, nella sede anzidetta, il cui sistema è infatti applicabile anche ai giudizi camerali aventi ad oggetto contrapposte posizioni di diritto e destinati a concludersi con provvedimenti a carattere decisorio, tali provvedimenti vengano esaminati da un simile giudice. Il motivo è fondato.
A norma dell'art. 30, sesto comma, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile".
Orbene, dal tenore letterale dell'art. 739, primo comma, c.p.c., oggetto, tra gli altri, del richiamo che precede ("...articoli 737 e seguenti..."), emerge come, secondo il rito camerale, contro i decreti del giudice tutelare sia consentito proporre reclamo innanzi al tribunale, laddove, contro i decreti del tribunale, è dato reclamo innanzi alla corte d'appello.
La norma da ultimo riportata, immodificata sin dall'originaria approvazione del codice di rito, non era priva di ambiguità già prima dell'introduzione del principio che vuole, in via ordinaria, il tribunale come giudice monocratico (art. 48, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 30 aprile 1995 e,
successivamente, dall'art. 14, primo comma, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, a decorrere dal 2.6.1999 ai sensi dell'art. 247, primo comma, del medesimo decreto legislativo come modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188; art. 50-ter c.p.c., inserito dall'art. 56 del citato decreto legislativo n. 51/1998, con la decorrenza indicata;
art. 244 di quest'ultimo decreto) e della soppressione dell'ufficio del pretore (artt. 1 e 244 del decreto legislativo n. 51/1998), nel senso esattamente che non stabiliva in modo espresso se, e davanti a quale giudice, potesse presentarsi reclamo avverso i decreti camerali emessi da un giudice monocratico (lo stesso pretore o un giudice singolo di tribunale, in genere il presidente, cui, anteriormente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 353 del 1990, erano riservate numerose attribuzioni di giudice monocratico) che non operasse in funzione di giudice tutelare.
Giova, tuttavia, notare che l'opinione secondo cui il principio dettato dall'art. 739 c.p.c. in ordine alla competenza della corte d'appello relativamente ai provvedimenti del tribunale riguarda soltanto i provvedimenti collegiali, vigendo per i provvedimenti camerali del giudice singolo del tribunale il diverso principio della competenza del collegio del medesimo tribunale, urta, sul piano esegetico, con il tenore letterale della norma da ultimo citata, là dove questa prevede il reclamo innanzi alla corte d'appello con la sola eccezione dei decreti del giudice tutelare, mentre, del resto, neppure gioverebbe il richiamo vuoi a numerose disposizioni relative ad ipotesi tipiche (art. 749 c.p.c.; art. 825 c.p.c.; art. 126 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499), le quali, siccome eccezionali,
non possono essere oggetto di applicazione analogica, vuoi all'art. 669 sexies c.p.c., il quale, inerendo al reclamo avverso le ordinanze cautelari, attiene ad un'ipotesi affine, ma non identica a quella in esame.
Appare, dunque, più corretto ritenere, secondo quanto affermato anche in dottrina, che la soppressione dell'ufficio del pretore non abbia reso privo di significato il riferimento dell'art. 739 c.p.c. al "giudice tutelare", atteso che una simile espressione non indica l'ufficio giudiziario che ne esercita le funzioni (ieri il pretore, oggi il giudice monocratico del tribunale), bensì le funzioni stesse, oggetto di peculiare ed organica disciplina processuale, onde, per i decreti emanati dal medesimo giudice tutelare continuano a valere le pregresse regole circa il reclamo, ripartito tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, laddove gli altri provvedimenti camerali pronunciati dal giudice monocratico del tribunale vanno impugnati, al pari di quelli collegiali, davanti alla corte d'appello, seguendo un criterio generale che appare applicabile a prescindere dalla composizione, collegiale o no, dell'organo giudicante di prima istanza, non sembrando in effetti ragionevole, secondo quanto osservato dalla dottrina più recente, operare una distinzione, come quella basata appunto sulla composizione anzidetta, per nulla centrale nella disciplina del rito camerale ed in progressiva perdita di importanza nell'intero ambito della giurisdizione civile, alle luce delle recenti riforme sopra ricordate.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento, onde il decreto cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004