Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/1998, n. 3432
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Sentenza 13 febbraio 1998

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Il reato di cui all'art. 1, comma secondo, lettere a) e b) della legge 7 agosto 1982 n. 516 -omesse annotazioni nelle scritture contabili obbligatorie- si consuma al momento in cui scadono i termini previsti dalle singole disposizioni fiscali per le dette annotazioni. In particolare la fatturazione delle operazioni è disciplinata dall'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, il quale prescrive che la fattura sia emessa al momento in cui si effettua l'operazione, o in certi casi entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione della merce. L'annotazione dei corrispettivi è invece disciplinata dall'art. 24 dello stesso decreto, il quale prescrive che l'annotazione sia eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni vengono effettuate. L'inutile scadenza di questi termini configura il reato di cui all'art. 1, comma secondo, della legge 516 del 1982.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/1998, n. 3432
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3432
    Data del deposito : 13 febbraio 1998

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