Sentenza 13 febbraio 1998
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 1, comma secondo, lettere a) e b) della legge 7 agosto 1982 n. 516 -omesse annotazioni nelle scritture contabili obbligatorie- si consuma al momento in cui scadono i termini previsti dalle singole disposizioni fiscali per le dette annotazioni. In particolare la fatturazione delle operazioni è disciplinata dall'art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, il quale prescrive che la fattura sia emessa al momento in cui si effettua l'operazione, o in certi casi entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione della merce. L'annotazione dei corrispettivi è invece disciplinata dall'art. 24 dello stesso decreto, il quale prescrive che l'annotazione sia eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni vengono effettuate. L'inutile scadenza di questi termini configura il reato di cui all'art. 1, comma secondo, della legge 516 del 1982.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/1998, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza Pubblica
Dott. Renato ACQUARONE Presidente del 13.2.1998
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 502
Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Carlo GRILLO Consigliere N. 27214/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AS RG, nata ad [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 29.4.1997 dalla corte di appello di Palermo. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fraticelli che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con sentenza del 24.11.1995 il tribunale di Trapani dichiarava RG ST colpevole:
a) del reato di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) legge 516/1982, perché, quale amministratore unico della s.r.l. Sicilsarda
Graniti, avendo effettuato cessioni di beni nell'anno 1992 per un ammontare di lire 152.881.087, ne ometteva l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'i.v.a.;
b) del reato di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) legge 516/1982, perché, quale amministratore unico della s.r.l. Sicilsarda
Graniti, avendo effettuato cessioni di beni nell'anno 1993 per un ammontare di lire 1.283.918.987, ne ometteva l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'i.v.a.
Per l'effetto il tribunale condannava la ST alla pena (sospesa) di sei mesi di arresto e lire 12.000.000 di ammenda, oltre alle pena accessorie di giustizia.
2 - Su impugnazione dell'imputata, la corte di appello di Palermo, con sentenza del 29.4.1997, confermava integralmente la sentenza di primo grado.
3 - La ST ha proposto ricorso, deducendo due motivi, appresso esposti e valutati.
3.1 - Col primo motivo la ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 37, comma 2, D.P.R. 633/1972. Sostiene che ai sensi di questa norma il termine per procedere alla fatturazione e annotazione dei corrispettivi è il 31 maggio dell'anno successivo al periodo di imposta considerato;
sicché, poiché la imputata ha cessato dalla sua carica di amministratrice dal 31.5.1993, non può essere ritenuta responsabile del reato ascrittole (almeno per il periodo di imposta 1992).
La censura è priva di fondamento giuridico. Il citato articolo 37 disciplina la presentazione delle dichiarazioni prescritte a fini i.v.a., ma non la fatturazione delle operazioni commerciali e l'annotazione dei corrispettivi. La fatturazione delle operazioni è disciplinata dall'art. 21 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, il quale prescrive che la fattura sia emessa al momento in cui si effettua l'operazione, o in certi casi entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione della merce. L'annotazione dei corrispettivi è invece disciplinata dall'art. 24 dello stesso decreto, il quale prescrive che l'annotazione sia eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni vengono effettuate. L'inutile scadenza di questi termini configura il momento consumativo del reato di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b) legge 516/1982. In tale momento la imputata esercitava ancora le funzioni di amministratore unico della società Sicilsarda Graniti. Restano quindi confermati i presupposti di fatto e di diritto sui quali i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità dell'imputata.
3.2 - Col secondo motivo la ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione.
Anche questo motivo, il cui argomentare è peraltro scarsamente comprensibile e pertinente, è infondato. Infatti, nessuna illogicità - meno che mai manifesta - è ravvisabile nella sentenza impugnata, la quale ha fondato l'accertamento del reato sui calcoli operati dalla Guardia di Finanza, consacrati nel verbale di constatazione e confermati a dibattimento. In particolare gli agenti verbalizzanti hanno considerato il quantitativo di merce acquistato durante l'anno di riferimento e hanno aggiunto le rimanenze del precedente esercizio;
dal totale così ottenuto hanno sottratto le vendite contabilizzate nell'anno, cioè fatturate e annotate;
poiché il risultato della sottrazione era superiore alle giacenze riscontrate, è evidente che la differenza costituiva il quantitativo di merce ceduta sottratto all'obbligo di fatturazione e annotazione. Ovviamente il corrispettivo relativo a questa merce non fatturata è stato calcolato sulla base del prezzo medio unitario praticato dalla società Sicilsarda Graniti.
Anche questa censura va quindi respinta.
4 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 1998