Sentenza 15 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di guida sotto l'influenza dell'alcool, la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità può essere disposta dal giudice, oltre che di ufficio e sempre che l'imputato non si opponga, anche su richiesta di quest'ultimo, ma tale istanza può essere rigettata se non consente di individuare il tipo di lavoro sostitutivo concretamente applicabile, non sussistendo un onere per il decidente di predisporre il progetto relativo alle modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2013, n. 30198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30198 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 15/01/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 116
Dott. CIAMPI Francesco M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 9455/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM LO N. 23.07.1981;
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI TORINO in data 9 dicembre 2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO
1- Con sentenza In data 9 dicembre 2011 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Cuneo emessa in data 1 febbraio 2010, appellata da EM NI. Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) per aver guidato in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 2,16/2,13 g/l);
2- Avverso tale decisione propone ricorso personalmente il EM lamentando con unico motivo la mancata sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3- La Corte territoriale ha ritenuto di non accogliere la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, sulla base di due convergenti considerazioni:
- il rilievo- sia pure;
con affermazione incidentale- che la norma applicabile (quella di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nel testo da ultimo innovato ex L. n. 120 del 2010) non poteva ritenersi più favorevole, sì da consentire di applicare la disciplina del lavoro di pubblica utilità, parimenti introdotta con la stessa novella.
- la genericità della richiesta di sostituzione, non corredata dalla specifica indicazione del lavoro da svolgere, senza cioè lo specifico riferimento all'attuale esistenza di un progetto in tal senso.
Il ricorso non è fondato, pur non potendosi condividere in toto le considerazioni reiettive sviluppate dal giudice di appello. La tematica da affrontare concerne l'introduzione, con la L. n. 120 del 2010, nella disciplina sanzionatola dei reati in materia di circolazione stradate, salvo che ricorra l'aggravante dell'incidente stradale, della sanzione del "lavoro di pubblica utilità" per la guida sotto l'influenza dell'alcool e per la guida in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti. In primo luogo, sembra corretto ritenere - contrariamente all'affermazione a riguardo della sentenza impugnata- che l'applicazione del lavoro di pubblica utilità si risolva in una disposizione di favore per il reo, che quindi dovrebbe trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, anche ai fatti commessi sotto il vigore della previgente disciplina, laddove non definiti con sentenza irrevocabile. Ciò perché l'apprezzamento del carattere complessivamente più favorevole va sviluppato considerando la disciplina normativa nel suo complesso e in ragione degli effetti che ne possono derivare per il reo. Va peraltro evidenziato che, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché In tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità (Sezione 4, 20 settembre 2004, Nuciforo): da ciò discende che, laddove il giudice ritenga di accedere alla richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità, per i limiti edittali della pena detentiva da sostituire dovrà avere riguardo a quelli stabiliti nel nuovo art. 186 C.d.S.. Quanto al secondo aspetto va invece osservato che, salva la necessaria richiesta del pubblico ministero in caso di decreto penale, il giudice può procedere, invece, alla sostituzione anche di ufficio. Non è infatti espressamente prevista la richiesta dell'amputato quale presupposto essenziale della "sostituzione", come invece previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, comma 1, richiamato, quale disciplina di ordine generale, nella innovata disciplina in materia di circolazione stradale, giacché si prevede solo la condizione "negativa" della "non opposizione" da parte dell'imputato. Pur nel silenzio della legge, però, nulla esclude che in disparte, come è ovvio, l'ipotesi del decreto penale possa esservi una esplicita richiesta dell'imputato ad esempio, in dibattimento o in sede di opposizione a decreto penale di condanna, con la particolarità che, in tal caso, l'eventuale diniego di sostituzione va motivato, trattandosi di provvedimento certamente impugnabile. Piuttosto, ammessa la possibilità della "richiesta" dell'Imputato, vi è da chiedersi, quanto al "tipo" di lavoro di pubblica utilità, se questa possa essere avanzata "genericamente", rimettendo cioè al giudice la relativa scelta determinativa, e se, in caso di richiesta specifica avente ad oggetto un particolare "tipo" di lavoro, il giudice ne risulti in qualche modo vincolato. Come precisato da questa Corte (Sez. 4, n. 31145 del 07/07/20 1, Finocchiaro, Rv. 250908), "per una corretta soluzione di queste questioni non si ritiene possa essere utilmente invocata la peculiare disciplina relativa al processo penale davanti al giudice di pace, che pare strutturalmente incompatibile con quella dettagliata in materiali circolazione stradale, prevedendo un'articolata formazione "progressiva" della decisione di cui qui non vi è traccia. Inoltre, il sistema in esame è basato, in linea generale, sul potere officioso del giudice salva la ricordata ipotesi della richiesta di decreto penale di condanna. Ciò consente di ritenere, anche perché la lettera della norma non autorizza interpretazioni restrittive, la possibilità di una richiesta indeterminata nell'oggetto, che rimetta cioè al giudice l'Individuazione del tipo di lavoro di pubblica utilità. Una richiesta di tal genere, astrattamente ammissibile, presenta però il rischio di essere rigettata, ove il giudice ritenga di non poterla accogliere proprio per la genericità e per la conseguente impossibilità di individuare un lavoro di pubblica utilità concretamente applicabile al caso di specie. Va soggiunto che una richiesta indeterminata presenterebbe l'Inconveniente delle difficoltà operative per la struttura di destinazione ove dovrebbe essere svolto il lavoro sostitutivo, non preavvertita della specifica situazione;
al contrario, il necessario previo contatto con la struttura di destinazione, finalizzata a formalizzare una richiesta determinata, si fa apprezzare perché risolve ab imis questi problemi. Ne deriva che, sotto questo assorbente profilo, la doglianza della difesa non può trovare accoglimento in questa sede, a fronte della insindacabile decisione del giudice di appello di non accogliere, proprio per indeterminatezza e genericità, la richiesta per l'assenza di un lavoro sostitutivo oggetto precipuo della richiesta. È decisione incensurabile nel merito e corretta, non potendosi certo sostenere, come pure invece patrocinato in ricorso, la sussistenza di un "onere" per il giudice di predisporre il progetto per il lavoro sostitutivo".
4- Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013