Sentenza 3 novembre 2015
Massime • 1
La prevalenza dell'estinzione del reato per prescrizione sulla declaratoria di nullità assoluta ed insanabile, per violazione del diritto di difesa, ha efficacia ai soli effetti penali ma non in ordine alla responsabilità dell'imputato nei confronti della parte civile. (Fattispecie in cui la Corte, ritenuta fondata l'eccezione di nullità sollevata dall'imputato, ha annullato, ai soli effetti delle statuizioni civili, la sentenza con cui il giudice di merito aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/11/2015, n. 36296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36296 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2015 |
Testo completo
% 362 9 6 / 1 6 3625 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Consigliere - 980/2015- - Rel. Presidente-N. Dott. ALDO CAVALLO FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. REGISTRO GENERALE N. 21616/2014- Consigliere - Dott. FILIPPO CASA - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente + SENTENZA sul ricorso proposto da: BA AR N. IL 23/06/1972 avverso la sentenza n. 647/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 13/11/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maris Pinelli che ha concluso per l'inammissibilità del corso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. _ RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 13 gennaio 2011 il Tribunale di Sassari in composizione monocratica dichiarava BA RI colpevole del reato di molestia commesso in Sassari il 15 gennaio 2006, col mezzo del telefono, in danno di CH LA Astrid, persona offesa costituitasi parte civile, e concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di € 400,00 di multa oltre al risarcimento del danno (da liquidarsi in separata sede).
1.1 Il Tribunale rilevava, a ragione della propria decisione: - che la deposizione della persona offesa doveva ritenersi lucida, coerente, non animata da sentimenti di astio o di contrasto diversi da quelli legittimamente mostrati da persona che ritiene di essere "fatta oggetto di molestie"; -che in base alla deposizione della persona offesa, estremamente precisa sul punto, doveva ritenersi circostanza incontrovertibile che la CH, la mattina del 15 gennaio 2006, alle ore 6 circa, aveva ricevuto sulla propria utenza cellulare una telefonata nella quale uno sconosciuto aveva pronunciato più volte il suo secondo none RI con voce ansimante;
che tale telefonata aveva un indiscutibile contenuto molesto e come tale era stato percepito dalla persona offesa, "spaventata e preoccupata poiché questa telefonata era l'ennesima di altre mute o ingiuriose ricevute in precedenza, anche se le stesse [inizialmente contestate, quali atti di molestia, al BA in concorso con altro imputato, definitivamente prosciolto] erano ritenute non riferibili all'odierno ricorrente, che da tale imputazione veniva per ciò assolto;
- che l'autore della telefonata molesta si identificava senz'altro nell'imputato, sia perché costui risultava il titolare dell'utenza telefonica 3409211617 dalla quale come riferito dalla persona offesa ai Carabinieri era partita la - telefonata, sia anche perché, come riconosciuto dallo stesso imputato, il suo F telefono cellulare non era stato né smarrito né ceduto a terzi il 15 gennaio 2006, dovendo considerarsi, altresì, che all'orario della telefonata il BA era verosimilmente sveglio, avendo trascorso la notte in discoteca, come da lui stesso riconosciuto;
che in tal senso deponevano sia il dato che la CH era persona conosciuta, sia pure solo di vista, dall'imputato, in quanto sorella di un suo conoscente e residente nelle vicinanze della sua abitazione;
sia quello che il numero della CH risultava memorizzato nella rubrica del telefono cellullare dell'imputato (Astea Astrid CH) come ammesso dallo stesso imputato;
sia infine quello che l'autore della telefonata conosceva il nome con il quale la persona offesa era usualmente appellata. Ае 2. Con sentenza emessa il 13 novembre 2013, la Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari in parziale riforma di quella di primo grado, - impugnata dal solo imputato - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato a lui ascritto, perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili.
2.1 La Corte territoriale rilevava, a ragione della decisione: che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., era comunque chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili;
che la sentenza di primo grado risultava congruamente motivata ed immune da vizi logico-giuridici in ordine alla ricostruzione del fatto ed alla ascrivibilità dello stesso al prevenuto;
che il reato ascritto all'imputato, come correttamente affermato dal primo giudice, poteva essere integrato anche da una sola telefonata, conformemente all'ormai consolidata lezione interpretativa della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 23521 del 22/04/2004, Alessandri, Rv. 228127).
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, avv. Marco Palmieri, l'imputato, che ne chiede l'annullamento sulla base di tre motivi.
3.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce, sotto il profilo dell'inosservanza delle norme processuali e del vizio di motivazione, la violazione del diritto di difesa, in quanto il primo giudice, dopo aver rinviato il processo all'udienza del 14 gennaio 2011 per le repliche, aveva poi definito il giudizio all'udienza del 13 gennaio 2011, in assenza dell'imputato e del suo difensore di fiducia, in nessun modo avvisati dell'anticipazione dell'udienza, con conseguente nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi;
eccezione di nullità disattesa dalla Corte territoriale con motivazione solo apparente (l'eccezione.... è priva di giuridica consistenza).
3.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, l'illegittimità della decisione dei giudici di appello di confermare la responsabilità del BA - sia pure ai soli effetti civili - sostenendo al riguardo che la Corte territoriale ha recepito acriticamente le argomentazioni del primo giudice, disattendendo i rilievi difensivi sviluppati nell'atto di appello, nei quali pure si evidenziava la dubbia attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, prive di ogni riscontro, specie per quel che attiene la rilevazione del numero dell'utenza telefonica da cui era partita la telefonata del 15 gennaio 2006 ed in ogni caso la insussistenza dell'elemento materiale del reato, atteso il preteso contenuto della telefonata. 3 Æ 3.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce, infine, la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa, ovvero l'acquisizione dei tabulati telefonici relativi al traffico in entrata all'utenza della persona offesa, necessario elemento di riscontro alle dichiarazioni accusatorie della stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione proposta nell'interesse di RI BA è fondata nei limiti in prosieguo meglio precisati.
1.1 Il primo motivo del ricorso è infondato. La difesa del ricorrente pur avendo denunciato, fondatamente, la violazione del proprio diritto di difesa da parte del giudice di primo grado, nel reiterare anche in questa sede l'eccezione di nullità tempestivamente sollevata nel giudizio di appello, non considera, tuttavia, che la Corte di merito, avendo rilevato che era interamente trascorso il tempo previsto dalla legge per l'estinzione del reato per prescrizione, ha ritenuto di dover dichiarare, a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato. Così operando la Corte territoriale ha applicato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti D, Rv. 221403 e Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 - dep. 11/01/2002, Cremonese, Rv. 220511,) secondo il quale il giudice ha l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. anche qualora la causa estintiva del reato ricorra contestualmente con una nullità processuale assoluta e insanabile. La prevalenza della causa di estinzione del reato deriva dalla evidente inutilità processuale, dell'annullamento dato che in ogni caso il giudizio non potrebbe utilmente proseguire. Assume invece rilievo pregiudiziale la nullità, soltanto nel caso in cui la causa estintiva richieda specifici ed ulteriori accertamenti e valutazioni di merito e quindi non sia idonea chiudere immediatamente il procedimento. Le indicate precisazioni, in diritto consentono di concludere per il rigetto del ricorso agli effetti penali, essendo stata correttamente dichiarata la prescrizione del reato.
1.2 Il ricorso va però valutato diversamente agli effetti civili. La prevalenza dell'estinzione del reato per prescrizione, ha infatti efficacia processuale e quindi è idonea a far cessare soltanto la controversia penale. Conclusasi l'azione penale resta la controversia relativa alla responsabilità civile dell'imputato per l'azione commessa nei confronti della parte lesa costituitasi parte civile. Gli effetti processuali estintivi del reato, sono stati prevalenti rispetto ad un ormai impossibile accertamento della responsabilità penale, ma non possono incidere sull'azione civile, attribuendo. validità ad atti 4 Ас 3 oggettivamente nulli, o sanando i vizi delle sentenze che hanno omesso di dichiarare le nullità tempestivamente eccepite (in tal senso, si veda, Sez. 5, n. 26639 del 04/05/2004, Liverani, Rv. 229873). In particolare la nullità generale denunziata, ha influito nel limitare il diritto di difesa dell'imputato nell'azione di risarcimento danni contro di lui proposta, ed il rigetto sul punto dell'appello con il conseguente mancato annullamento della sentenza di primo grado, può produrre effetti non corrispondenti a giustizia in esito alla chiusura del processo penale. L'eccezione proposta dall'imputato anche se soccombe rispetto all'impossibile prosecuzione dell'azione penale, va invece valutata ed accolta agli effetti civili, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con conseguente rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata ai soli effetti delle statuizioni civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2015. Il presidente estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 1 SET 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 1 05