Sentenza 9 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2001, n. 10995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10995 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 10995/01 POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVOR Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 10287/99 n. 23615 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Cro Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Bruno BALLETTI Consigliere - Ud. 13/06/01 Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: INA S.P.A. ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZION SOCIETA' PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliata rappresentante C.SO VITTORIO EMANUEL II No 326 ROMA VIA SALLUSTIANA 51 in presso 10 studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta i e difende unitamente agli avvocati LUIGI AMICI, ALDO ANGELINO, giusta procura speciale atto notar TESEO SIROLLI MENDARO di ROMA del 25/5/01 Rep. N°587371; - ricorrente
contro
D'OR IA, già elettivamente 2001 CIAMACCO MARIA, domiciliati in ROMA V.LE CARSO 51, presso lo studioj 2800 -1- LI RAPPRESENTA E DIFENDE CHE NI RA, e da ultimo d'ufficio dell'avvocato presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avvocato DANESE RAFFAELE giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 10053/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/05/98 R.G.N. 54322/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/01 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio con sentenza 11 dicembre 1997, il tribunale di Roma ha rigettato l'appello proposto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da CO IA e D'OR AN, aveva riconosciuto che costoro erano lavoratori subordinati dell'Istituto anche antecedentemente alla data in cui si erano stati nominati produttori di secondo gruppo b. Ciò in quanto, secondo il tribunale, era rimasto provato che anche in tale periodo erano sussistenti tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro subordinato, quali, appunto, l'elemento della subordinazione, l'obbligo di orario, della presenza in ufficio e le caratteristiche della retribuzione. In particolare il tribunale ha ritenuto poi che non si potesse parlare di prescrizione del diritto all'accertamento della maggiore anzianità di servizio ( o di mancanza dell'interesse ad agire che deve sorreggere la domanda di tale accertamento ), non trattandosi di un diritto soggettivo prescrittibile, ma di uno status non soggetto alla causa estintiva in parola. Avverso la sentenza del tribunale l' Istituto nazionale delle Assicurazioni the ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, poi illustrato con memoria Gli intimati resistono con controricorso. In sede di discussione il ricorrente ha depositato note di udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo di annullamento, con il quale l'istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché vizi della motivazione, viene riproposta la questione della concretezza e dell'attualità dell'interesse ad agire, negando che quando si agisce per il riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio tali requisiti 1 sussistano, sicchè, secondo l'istituto ricorrente, la domanda delle controparti doveva essere rigettata. Tale problematica è stata affrontata e risolta dal tribunale, sulla scorta di Cass, Sez. Un. N. 4812 del 1986, rilevando che l'anzianità di servizio può essere oggetto di accertamento giudiziale purché la giuridica certezza riguardo ad essa sia strumento indispensabile per l'affermazione di specifici diritti esercitabili da parte del lavoratore. Ha osservato inoltre che vi sono alcuni istituti legali e contrattuali in cui l'anzianità del lavoratore alla dipendenza della azienda costituisce il presupposto indispensabile per il conseguimento di determinati diritti, quali le promozioni, gli scatti di stipendio, l'indennità di fine rapporto e così via. Orbene nella specie tribunale ha ritenuto, e questo è un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, che i lavoratori avessero rivendicato la maggiore anzianità di servizio strumentalmente rispetto al riconoscimento di specifici diritti, per cui erano sussistenti i necessari requisiti della concretezza e dell'attualità dell'interesse. Queste affermazioni sono contestate dal ricorso solo genericamente, perché esso contrappone agli accertamenti e ed alle argomentazioni del tribunale considerazioni astratte e non idonee a inficiare la motivazione della sentenza, per cui il motivo, che manca di specificità sotto il profilo W ora esaminato, va disatteso. (17 In linea con la sentenza del tribunale danche Cass. S. U. n.11263 del не (2) 1992, citata dal ricorrente nella memoria, dato che anche questa sentenza distingue la contestazione e discussione sulla sola anzianità di servizio dalla controversia intesa fa valere una maggiore anzianità ai fini del del tribunale non è censucabile. (c) la secedents__(:) conferecer questo re - riconoscimento della posizione giuridica rivendicata, per cui la decisione Con il secondo profilo del medesimo motivo il ricorrente afferma che l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inquadramento sin dall'origine 2 in una determinata figura contrattuale sarebbe prescritto, riproponendo così una difesa già articolata nelle precedenti fasi del processo. Senonché pure sotto questo aspetto il ricorso oppone alla puntuale ed esaustiva motivazione della sentenza censure del tutto generiche e, in particolare, non adduce argomentazioni nuove sul tema, la cui soluzione è stata mutuata dal tribunale dalla sentenza del 28 luglio 1986, n. 4812, delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale afferma che l'anzianità di servizio del lavoratore non forma oggetto di un diritto soggettivo, come tale suscettibile di prescrizione, ma è un fatto giuridico costitutivo di diritti e quindi non è neanche uno status, per cui non è suscettibile di prescrizione (in proposito v. anche Cass., n. 14394 del 2000 ). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, anche in relazione al proprio Statuto, nonchè vizi della motivazione, sostenendo che non poteva essere accolta la domanda dei ricorrenti intesa ad essere riconosciuti come dipendenti dell'Istituto e non già solo quali dipendenti dell'Agenzia generale di Roma, dato che non esiste, secondo il ricorrente, identità tra INA ed agenzie generali, e neppure tra dipendenti INA e dipendenti di agenzie. Però anche sotto questo profilo il ricorrente nulla di puntuale oppone ди alle considerazioni del tribunale, secondo le quali, l'agenzia generale di Roma è gestita in economia, e che le agenzie generali gestite in economia non hanno, come rilevato da questa Corte con la sentenza in termini n. 206 del 199, personalità giuridica, né un proprio bilancio né una partita IVA e, dunque, non possono essere titolari di obbligazioni e, quindi, parti di una rapporto di lavoro subordinato, che può intercorrere solo con l'INA in quanto tale, della cui struttura l'agenzia fa parte integrante, come peraltro è stato già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 8496 del 1997. 3 Con il quarto motivo del ricorso viene dedotta la violazione di norme processuali e l'errata valutazione delle prove testimoniali, e viene sostenuto che dalle prove raccolte in giudizio il tribunale non poteva dedurre la conclusione che sussistessero gli elementi propri del rapporto di lavoro subordinato in contrasto con il contratto intercorso tra le parti. Esposto in questi termini, il motivo non si sottrae all'osservazione che è ai limiti della inammissibilità. Infatti esso concerne il merito della causa, come emerge anche dalla memoria difensiva, la quale sembra invitare ( a pag. 7) questa Corte ad un nuovo esame delle deposizioni di alcuni testi), il cui apprezzamento è, secondo quanto insegnato, ex pluris, da Cass., n. 1886 del 2000. riservato esclusivamente al tribunale, per cui, dati i limiti propri del giudizio di legittimità, questa Corte può valutare in proposito solo i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, che vengono dal ricorso supposti ma non denunciati analiticamente né, soprattutto, dimostrati. Ne segue che anche tale motivo non è accoglibile. Con il quinto motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme del contratto di agenzia e, genericamente, delle norme sul rapporto di lavoro, oltre che vizi della motivazione, sostenendo che i giudici di merito non avrebbe dato la giusta rilevanza all'elemento della volontà espressa dalle parti nell'atto di conclusione il contratto, fatto questo che escluderebbe la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto con esso non viene denunciata la violazione di norme di ermeneutica contrattuale, e meno che mai viene dimostrato un tale vizio, per cui anche sotto questo profilo il gravame in esame appare esulare dagli schemi propri del giudizio di legittimità. 4 Nelle note di udienza, infine, l'Istituto ricorrente chiede la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, deducendo ( in una nota allegata) la particolare importanza della questione trattata nel primo motivo del ricorso, ma non spiegando la ragione della richiesta, visto che le Sezioni Unite si sono già pronunciate su di essa. La medesima richiesta è stata effettuata anche relativamente all'altra questione della autonomia o mmo delle Agenzie rispetto all'Istituto Nazionale assicurazioni, allegando un contrasto di giurisprudenza tra Cass. n. 9374 del 1978 e Cass., n. 3139 del 199, sentenze tra cui, invece, un contrasto, peraltro enunciato ma non dimostrato dal ricorrente, non sussiste, Ne segue che ricorso va rigettato, con la condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che vengono liquidate in lire 2.8.000, oltre a lire 4.000.000 per onorario di avvocato. Roma, 13 Giugno 2001 Il presidente I consigliere estensore Putin m пол Still II. CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 9 AGO. 2001 oggi, IL CANCELLIERE 150