Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/08/2008, n. 39051
CASS
Sentenza 28 agosto 2008

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I reati previsti, rispettivamente, dagli artt. 18 e 19 L. 22 maggio 1978 n. 194 (norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione della gravidanza) costituiscono ipotesi delittuose autonome e si concretizzano il primo nella condotta volontaria di cagionare l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna o col consenso estorto con violenza, minaccia o inganno, il secondo nella violazione dell'osservanza delle modalità, prescritte nella medesima disposizione di legge, tendenti alla tutela della salute della donna. Ne consegue che le due fattispecie criminose possono, all'occorrenza, concorrere.

La fattispecie criminosa descritta dall'art. 443 cod. pen., e cioè il commercio o la somministrazione di medicinali guasti, mira ad impedire l'utilizzazione a scopo terapeutico di medicinali imperfetti e sanziona ogni condotta che renda probabile o possibile la concreta utilizzazione del medicinale guasto. (Fattispecie relativa al rinvenimento in uno studio medico d'ingente quantitativo di farmaci e altro materiale sanitario, scaduto da molto tempo, frammisto a prodotti in corso di validità e in parte utilizzato).

Commentario1

  • 1Somministrazione di medicinali guasti: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 luglio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/08/2008, n. 39051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39051
Data del deposito : 28 agosto 2008

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