Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/1998, n. 2157
CASS
Sentenza 15 giugno 1998

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La sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per effetto di un provvedimento successivo fa venire meno l'interesse alla impugnazione pendente contro l'applicazione della più grave misura, anche quando l'impugnazione stessa verta sulla sussistenza dei gravi indizi di responsabilità. E ciò perché l'interesse ad impugnare presuppone la persistenza dell'oggetto della impugnazione, un oggetto non più sussistente nei casi in cui, per effetto della sostituzione, si produca l'effetto estintivo della misura; inoltre, perché il provvedimento sostitutivo può interferire, per la sopravvenienza di fatti nuovi, anche sull'attuale presenza degli indizi gravi, comportando il pericolo di decisioni contrastanti; infine, perché l'inammissibilità per mancanza di interesse dell'impugnazione relativa al provvedimento sostituito si risolve in una decisione meramente processuale, inidonea, in quanto tale, a determinare preclusioni ispirate al principio "ne bis in idem" (fattispecie in tema di misure cautelari a fini estradizionali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/1998, n. 2157
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2157
    Data del deposito : 15 giugno 1998

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