Sentenza 15 giugno 1998
Massime • 1
La sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per effetto di un provvedimento successivo fa venire meno l'interesse alla impugnazione pendente contro l'applicazione della più grave misura, anche quando l'impugnazione stessa verta sulla sussistenza dei gravi indizi di responsabilità. E ciò perché l'interesse ad impugnare presuppone la persistenza dell'oggetto della impugnazione, un oggetto non più sussistente nei casi in cui, per effetto della sostituzione, si produca l'effetto estintivo della misura; inoltre, perché il provvedimento sostitutivo può interferire, per la sopravvenienza di fatti nuovi, anche sull'attuale presenza degli indizi gravi, comportando il pericolo di decisioni contrastanti; infine, perché l'inammissibilità per mancanza di interesse dell'impugnazione relativa al provvedimento sostituito si risolve in una decisione meramente processuale, inidonea, in quanto tale, a determinare preclusioni ispirate al principio "ne bis in idem" (fattispecie in tema di misure cautelari a fini estradizionali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/1998, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 15.6.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere N. 2157
3. Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 14404
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DE AM, nato a [...], il [...], avverso l'ordinanza 24 febbraio 1998 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr.de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il cittadino libanese AM AD ricorre per cassazione contro l'ordinanza 24 febbraio 1998 con laquale la Corte di appello di Roma rigettava la richiesta di revoca della misura cautelare o di sostituzione della stessa con gli arresti domiciliari, misura disposta a fini estradizionali stante la richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti di America in ordine ai reati di violazione delle leggi sulla conspiracy, di violazione delle sanzioni disposte contro l'Iraq, di favoreggiamento e false dichiarazioni al Governo degli Stati Uniti.
Deduce censure quanto alla sussistenza delle condizioni per la doppia incriminabilità, alla naura politica dei reati addebitati, nonché con riferimento alla sussistenza del pericolo di fuga.
2. con provvedimento del 15 marzo 1998 la stessa Corte di appello sostituiva la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento 25 febbraio 1998 con il quale la corte di appello aveva disatteso l'istanza di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere adottata, a fini estradizionali, dal Presidente della stessa Corte. Poiché, però, con ordinanza 18 marzo 1998 è stata accolta la domanda proposta, sia pure in via subordinata, dal AD AM, è venuto meno ogni suo interesse al gravame nei confronti della prima ordinanza.
Dal secondo motivo di ricorso emerge, infatti, chiaramente, che il AD ha inteso dolersi del provvedimento con il quale gli veniva negata anche l'applicazione della misura richiesta in via gradata, cosi da far escludere l'esistenza di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, essendo la sua domanda, sia pure proposta subordinatamente alla revoca della misura coercitiva, volta a perseguire la caducazione dello status custodiale in carcere, e la sua tramutazione o negli arresti domiciliari ovvero nel divieto di espatrio o nell'obbligo di dimora. Tanto più che con il istanza avanzata il 28 febbraio 1998 il AD AM aveva insistito "sulla richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere negli arresti domiciliari".
Il tutto secondo un principio già affermato da questa Corte Suprema, secondo cui la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per effetto di un provvedimento successivo fa venire meno il interesse all'impugnazione pendente contro l'applicazione della più grave misura, anche quando l'impugnazione stessa verta sulla sussistenza dei gravi indizi di responsabilità. E ciò perché l'interesse ad impugnare presuppone la persistenza dell'oggetto dell'impugnazione; un oggetto non più sussistente nei casi in cui, per effetto della sostituzione, si produca l'effetto estintivo della misura. Non mancandosi di rilevare, per un verso, come il provvedimento sostitutivo possa interferire, per la sopravvenienza di fatti nuovi, anche sull'attuale presenza degli indizi gravi, comportando il pericolo di decisioni contrastanti, a causa della coesistenza dei gravami e, per un altro verso, come l'inammissibilità per mancanza di interesse dell'impugnazione relativa al provvedimento sostituito (custodia in carcere) si risolve in una declaratoria di tipo meramente processuale, inidonea, in quanto tale, a determinare preclusioni ispirate al principio ne bis in idem (cfr. Cass., 27 aprile 1993, Tomaselli).
4. Ma anche un diverso, più specifico, profilo rivela qui l'assenza sopravvenuta di interesse al gravame.
Come è noto, in tema interesse all'impugnazione concernente i provvedimenti de libertate (nei confronti dei quali opera, ovviamente, la regola di cui all'art. 568, comma 4, c.p.p.; cfr., ex plurimis, Cass., 12 aprile 1991, De Biasi), nelle ipotesi in cui, nel corso del giudizio di impugnazione, sopravvenga il riacquisto dello status libertatis o comunque la misura originaria venga tramutata in altra meno grave, si richiede, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la persistenza (come proiezione del principio di attualità della pretesa) dell'interesse al momento della decisione. Senonché stabilire se il riacquisto della libertà ovvero una modifica essenziale dello status custodiae lasci o no sussistere l'interesse a coltivare l'impugnazione ha costituito l'oggetto di un acceso dibattito, a comporre il quale si è reso necessario l'intervento delle sezioni unite, le quali, con una decisione ormai risalente (Sez.Un., 12 ottobre 1993, Durante), hanno, anzi tutto, negato che la persistenza dell'interesse possa farsi derivare dai vantaggi che il indagato può conseguire sul piano processuale, vantaggi non ipotizzabili come scaturenti da un provvedimento de libertate: una pronuncia che non vincola nell'apprezzamento dell'ufficio del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari quanto alla rilevanza degli elementi acquisiti, ne' tanto meno quello del giudice per le indagini preliminari, ai fini del rinvio a giudizio, o del giudice del dibattimento;
cosicché il vantaggio conseguibile dall'indagato in conseguenza della pronuncia in esame è di puro fatto e pertanto non vale, di per sè, a fondare la persistenza dell'interesse al gravame malgrado la rimessione in libertà. si è riconosciuta, però, la persistenza dell'interesse all'impugnazione sotto il profilo dell'eventuale incidenza dell'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione, per il caso, previsto dall'art. 314, comma 2, c.p.p., di assenza, al momento di applicazione o della conferma della misura, di gravi indizi di colpevolezza ovvero di presenza, alla stessa data, di cause di non punibilità, di estinzione del reato o della pena che si ritenga irrogabile. un accertamento che, coinvolgendo la tematica della sussistenza, al momento di applicazione della misura, delle condizioni indicate dall'art. 273 c.p.p., in talune ipotesi è possibile effettuare soltanto in itinere e, quindi, da parte del giudice del procedimento incidentale, perché - a prescindere da una eventuale sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile adottata con le formule indicate dal comma 1 dell'art. 314 - o il proscioglimento sia stato pronunciato con formule diverse ovvero sia stata adottata sentenza di condanna, quando con "decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280" (salvo, ovviamente, quella parte di custodia cautelare che sia computata nella determinazione della pena inflitta: v. artt. 314, comma 4, e 315, comma 1, c.p.p.). con la conseguenza che in tali casi il titolo del diritto alla riparazione non può essere individuato se non nell'ordinanza, non impugnata, adottata dal tribunale ex artt.309 e 310 c.p.p. in sede di riesame o di appello de libertate, ovvero nella pronuncia emessa dalla Corte di cassazione a seguito di ricorso contro tale ordinanza ovvero in sede di ricorso per saltum contro il provvedimento applicativo della misura. Il tutto nella linea interpretativa, già tracciata dalla giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite (Sez. Un., 1^ luglio 1992, Grazioso;
Sez. Un., 18 giugno 1993, Dell'Olmo), in base alla quale l'esigenza di evitare un, illimitata reiterazione di provvedimenti o di richieste di revoca giustifica il riconoscimento anche alle pronunce in esame di una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocessuale, fondata sul principio ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p. Di tal che soltanto un successivo apprezzabile mutamento del fatto consente sia la reiterazione di uno ordinanza applicativa di misure cautelari, annullata dal giudice del riesame per motivi di merito, con pronuncia non più soggetta a gravame;
sia la revoca, per inidoneità degli indizi, della medesima ordinanza, confermata in sede di gravame o comunque divenuta definitiva;
sia, infine, la reiterazione di una richiesta di revoca di un, ordinanza di rigetto di una precedente istanza, confermata in sede di impugnazione.
Un principio ulteriormente ribadito dalle Sezioni unite le quali hanno statuito che l'interesse dell'indagato a coltivare l'istanza di riesame non viene meno a seguito di revoca della misura cautelare intervenuta nel corso del procedimento di riesame, in quanto la decisione irrevocabile, necessaria ex art. 314 c.p.p. per la riparazione dell'ingiusta detenzione, può essere individuata soltanto nell'ordinanza non impugnata emessa dal tribunale ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p., ovvero nella pronuncia adottata dalla corte di cassazione a seguito di ricorso contro tale ordinanza o in sede di ricorso per saltum avverso il provvedimento cautelare (Sez. un., 8 luglio 1994, Buffa). Proprio il rilievo cruciale assegnato ai fini della sussistenza dell'interesse all'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione ha indotto, peraltro, la corte a ritenere comunque improponibile la configurabilità delle condizioni richieste dall'art. 568, comma 4, quando venga contestata esclusivamente la sussistenza delle esigenze cautelari.
Poiché, peraltro, per l'esplicita esclusione dell'applicazione dei parametri previsti dall'art. 273 e 280 c.p.p., operata dall'art. 714, comma 2, c.p.p., la misura cautelare a fini estradizionali non può
dar luogo a diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, senza, dunque, che l'interessato possa conseguire alcun apprezzabile beneficio - nel senso sopra ricordato - dall'annullamento del provvedimento, l'intervenuto mutamento del titolo custodiale secondo il petitum divisato dal ricorrente comporta il venir meno dell'interesse al ricorso e la conseguente inammissibilità dello stesso (cfr. Cass. 22 aprile 1997, Priebke).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire un milione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire un milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1998