Sentenza 28 agosto 2003
Massime • 1
L'atto di costituzione in mora può avere efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., anche qualora sia indirizzato al rappresentante del debitore, ovvero ad un soggetto che abbia agito in tale qualità, benché privo del potere di rappresentanza, qualora risulti applicabile il principio dell'apparenza del diritto, che può essere invocato nei confronti dell'apparente rappresentato, nel caso in cui questi abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel terzo il ragionevole convincimento che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato che l'atto di costituzione in mora era stato inviato a mezzo fax al legale al quale si presumeva conferito l'incarico di rappresentare il debitore nella composizione della controversia concernente il pagamento di un credito, ne aveva escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione, senza valutare se il pregresso comportamento del debitore avesse o meno ingenerato nel creditore il ragionevole convincimento della titolarità da parte del legale del potere di rappresentanza del debitore).
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/08/2003, n. 12617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12617 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN LO, HE NA, LD EL, NG LU, NG EF, EL GIANLO, EL SI, GL AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BISAGNO 24, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO VETRIANI, difesi dagli avvocati GIANFRANCO TOPPINO, ARCANGELO SCIONTI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
VELA SRL - TURISMO & CROCIERE, corrente in Asti, in persona del suo Amministratore Unico Enrico Monari, 1315 elettivamente domiciliata in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato LO PACIFICI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 56/00 del Tribunale di ASTI, emessa il 24/01/00 e depositata il 26/01/00 (R.G. 75/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/03 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato PA PACIFICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 novembre 1995, PA MA, EN TI, UE AL, IA IN, EF IN, OL LI, IM LI e LA RI convennero in giudizio, davanti al pretore di Asti, la società Vela Turismo e Crociere s.r.l., chiedendo la condanna della medesima al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento di detta società in ordine alle obbligazioni dalla stessa assunte nei confronti degli attori, nell'ambito di un contratto di organizzazione di soggiorno turistico all'estero. Il pretore di Asti, con sentenza non definitiva del 13 novembre 1996, rigettò l'eccezione preliminare della società convenuta, ritualmente costituitasi, di prescrizione della pretesa attorea. Gravata la sentenza ad opera della soccombente e - costituitisi gli appellati, che chiesero la reiezione dell'appello, il tribunale adito, con sentenza in data 26 gennaio 2000, accolse il gravame proposto, osservando in parte motiva: - che le parti concordavano pienamente in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'art. 30, u.c., L. 1084/1977, nonché circa il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione della pretesa azionata dagli appellati in prime cure, collocandola alla data del 19 agosto 1994; - che, essendo, pacificamente, l'anno di prescrizione abbondantemente superato alla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado (29 novembre 1995), l'oggetto della contestazione andava ravvisato esclusivamente nella sussistenza di validi atti interruttivi della decorrenza della prescrizione stessa;
- che dalla documentazione allegata emergeva l'esistenza di un solo atto interruttivo datato 20 ottobre 1994, inidoneo, peraltro, a garantire la mancata decorrenza della prescrizione alla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado, atteso che doveva disattendersi quanto argomentato dal primo giudice circa l'efficacia interruttiva del fax inviato dal legale del MA e ricevuto in data 6 dicembre 1994 dal Dott. Carlo CO (che si presumeva curare gli interessi della Vela s.r.l. in quanto firmatario di una precedente nota inviata nell'interesse della stessa), nel quale l'istante precisava il desiderio dei propri clienti "di essere rimborsati per le spese sostenute a causa delle inadempienze contrattuali della Direct Line e della Vela". Era, infatti, noto che l'atto di costituzione in mora, per produrre i suoi effetti (tra cui l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 u.c. c.c.) deve essere indirizzato al suo legittimo destinatario, ai sensi del coordinato disposto degli artt. 1219 e 1334 c.c., non essendo tale principio derogabile neppure nel caso in cui si provi che il destinatario ne abbia comunque avuto conoscenza.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, sulla base di un solo motivo, cui ha resistito con controricorso la società Vela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, i ricorrenti denunziando violazione di norme di diritto ed omessa ed insufficiente motivazione, ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., assumono che era erroneo l'assunto del tribunale di Asti, che aveva posto a fondamento della propria decisione la mancata interruzione del decorso della prescrizione, considerando irrilevante il fax trasmesso in data 6 dicembre 1994 al Dott. CO, quale legale incaricato e, quindi, rappresentante della Vela s.r.l.. Al riguardo, era indubbio che il fax suindicato rivestiva le caratteristiche di un atto di costituzione in mora, posto che il tribunale, concordando in ciò col giudice di primo grado, gli aveva riconosciuto tali caratteristiche, non essendo stato messo in dubbio, d'altra parte, dal giudicante il fatto che la Vela s.r.l. avesse dato mandato ad un legale di propria fiducia a rappresentarla nella gestione della controversia, sia pure nella fase stragiudiziale. Atteso che la resistente non aveva mai contestato la qualifica del Dott. CO, ne conseguiva che la delega conferita a questo ultimo dalla Vela s.r.l. a trattare la controversia, lo legittimava quale interlocutore delegato a qualsiasì atto afferente la trattativa, compreso le diffide al pagamento.
In definitiva, il problema che avrebbe dovuto affrontare il giudice di appello non era quello della diversa identità tra il soggetto titolare del diritto e quello intimato, ma della capacità di questo ultimo, in virtù della non contestata rappresentanza conferitagli dal primo, a ricevere validamente l'intimazione. Sotto questo profilo la sentenza impugnata appariva censurabile in punto di diritto e ancora di più in punto di motivazione.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
In tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora sia diretta non al debitore personalmente, ma al soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del medesimo, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, non toglie all'atto la sua idoneità interruttiva.
Al riguardo si osserva che, pur essendo indubbio che l'atto di costituzione in mora, per produrre i suoi effetti, debba essere indirizzato al suo legittimo destinatario, occorre tener conto che, in linea di principio, ai fini della interruzione della prescrizione, l'esigenza di una rigorosa individuazione del destinatario dell'atto introduttivo è estranea allo spirito dell'ultimo comma dell'art. 2943 c.c., per cui un atto interruttivo della prescrizione ben può essere idoneo a raggiungere i suoi effetti se diretto ad un soggetto che abbia la rappresentanza o abbia agito come tale.
Sempre che, in concreto, sia applicabile il principio dell'apparenza del diritto, che com'è noto, richiede che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere e che il terzo abbia in buona fede fatto affidamento sulla esistenza di detto potere.
Nella specie, la sentenza impugnata è incorsa nel dedotto vizio di insufficiente e contraddittorieta della motivazione, laddove prima afferma che il Dott. Carlo CO si presumeva curare gli interessi della odierna resistente, in quanto firmatario di una nota inviata agli attori nell'interesse della stessa, e, poi, conclude nel senso della inidoneità, ai fini della interruzione della prescrizione, del fax 6 dicembre 1994 inviato dagli attori, senza affatto valutare se il pregresso comportamento della società resistente fosse stato tale da ingenerare negli attori medesimi il convincimento che il menzionato dr. CO fosse munito di poteri di rappresentanza della società medesima.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altro giudice, designato in dispositivo, per una nuova valutazione del documento di cui sopra e della sua idoneità, alla stregua dei suindicati principi, ad interrompere la prescrizione del diritto vantato dai ricorrenti. Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2003