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Sentenza 21 marzo 2023
Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11916 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON TO nato il [...]1 a VERCELLI avverso la sentenza del 11/10/2019 della CORTE DI APPELLO DI MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TO SARAC:0; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato Giuliano Saitta che, nell'interesse della parte civile FF DOMENICA, ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso e ha chiesto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado di giudizio;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. LI IO impugna la sentenza in data 11/10/2019 della Corte di appello di Messina, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 08/05/2018 del G.u.p. del Tribunale di Messina, dichiarando estinto per prescrizione il reato di truffa contestato e confermando le statuizioni civili. Deduce: 1.1. "Motivazione mancante e contraddittoria con atti del processo;
erronea applicazione della legge penale". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11916 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: SARACO TO Data Udienza: 06/07/2022 Il ricorrente sostiene di non condividere le motivazioni della sentenza impugnata e sostiene che la Corte di appello ha trascurato di considerare le argomentazioni esposte con il gravame, che vengono ripercorse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché meramente reiterativo delle medesime questioni contenute nel gravame e risolte dalla Corte di appello. 1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa motivazione, dovendosi rilevare la presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, con la quale la doppia senl:enza conforme ha dato risposta alle lamentele dell'odierno ricorrente. Va ricordato, invero, che «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 -, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Ciò premesso, i giudici del merito hanno delineato tutti gli elementi costitutivi della truffa, ponendo l'accento -tra le altre cose- alla prospettazione di un volume di affari (80.000,00 euro) doppio rispetto a quello reale, alla rappresentazione di guadagni mensili in realtà non realizzabili e al silenzio serbato per nascondere circostanze che avrebbero reso impossibile l'accesso al credito bancario, in ragione di alcune insolvenze dell'azienda. Tanto è stato ricostruito dai giudici di merito facendo riferimento: ai fogli manoscritti acquisiti e con i quali l'imputato rappresentava alla persona offesa i dati contabili dell'azienda; ai dati contabili reali, dai quali emergevano perdite di esercizio annuali e, quindi, ricavi scarsi o nulli e sicuramente lontani da quelli rappresentati all'acquirente; all'artificioso aumento delle vendite nel corso dell'ultimo anno, siccome appostato nella contabilità in maniera del tutto sproporzionato rispetto agli anni precedenti e rispetto agli acquisti;
alle dichiarazioni di numerosi testimoni che hanno riferito dell'attività affabulatrice, fondata per lo più sul volume di affari e sulle prospettive di guadagno. I giudici hanno anche esaminato e ritenuto ininfluenti le prove a discarico, quali le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame e le dichiarazioni testimoniali di CI ND. Sono state valorizzate anche le dichiarazioni della persona offesa, vagliate in punto di credibilità e attendibilità e riscontrate da tutti gli elementi fin qui 2 enucleati. A fronte di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria, le doglianze articolate nel ricorso, dal loro canto, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Questa Corte ha costantemente chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso"(Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esaL dente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado 3 A\ dalla costituita parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RA Domenica che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere est.
udita la relazione svolta dal Consigliere TO SARAC:0; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell'Avvocato Giuliano Saitta che, nell'interesse della parte civile FF DOMENICA, ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso e ha chiesto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado di giudizio;
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. LI IO impugna la sentenza in data 11/10/2019 della Corte di appello di Messina, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 08/05/2018 del G.u.p. del Tribunale di Messina, dichiarando estinto per prescrizione il reato di truffa contestato e confermando le statuizioni civili. Deduce: 1.1. "Motivazione mancante e contraddittoria con atti del processo;
erronea applicazione della legge penale". 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 11916 Anno 2023 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: SARACO TO Data Udienza: 06/07/2022 Il ricorrente sostiene di non condividere le motivazioni della sentenza impugnata e sostiene che la Corte di appello ha trascurato di considerare le argomentazioni esposte con il gravame, che vengono ripercorse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché meramente reiterativo delle medesime questioni contenute nel gravame e risolte dalla Corte di appello. 1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa motivazione, dovendosi rilevare la presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, con la quale la doppia senl:enza conforme ha dato risposta alle lamentele dell'odierno ricorrente. Va ricordato, invero, che «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 -, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Ciò premesso, i giudici del merito hanno delineato tutti gli elementi costitutivi della truffa, ponendo l'accento -tra le altre cose- alla prospettazione di un volume di affari (80.000,00 euro) doppio rispetto a quello reale, alla rappresentazione di guadagni mensili in realtà non realizzabili e al silenzio serbato per nascondere circostanze che avrebbero reso impossibile l'accesso al credito bancario, in ragione di alcune insolvenze dell'azienda. Tanto è stato ricostruito dai giudici di merito facendo riferimento: ai fogli manoscritti acquisiti e con i quali l'imputato rappresentava alla persona offesa i dati contabili dell'azienda; ai dati contabili reali, dai quali emergevano perdite di esercizio annuali e, quindi, ricavi scarsi o nulli e sicuramente lontani da quelli rappresentati all'acquirente; all'artificioso aumento delle vendite nel corso dell'ultimo anno, siccome appostato nella contabilità in maniera del tutto sproporzionato rispetto agli anni precedenti e rispetto agli acquisti;
alle dichiarazioni di numerosi testimoni che hanno riferito dell'attività affabulatrice, fondata per lo più sul volume di affari e sulle prospettive di guadagno. I giudici hanno anche esaminato e ritenuto ininfluenti le prove a discarico, quali le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame e le dichiarazioni testimoniali di CI ND. Sono state valorizzate anche le dichiarazioni della persona offesa, vagliate in punto di credibilità e attendibilità e riscontrate da tutti gli elementi fin qui 2 enucleati. A fronte di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria, le doglianze articolate nel ricorso, dal loro canto, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Questa Corte ha costantemente chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso"(Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esaL dente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado 3 A\ dalla costituita parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RA Domenica che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere est.