Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 1
La necessità dell'autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali per la rimozione, dall'immobile ove sono allocati, di beni di interesse storico, artistico, archeologico o etnografico, non esclude l'interesse ad agire del locatore del medesimo per ottenerne il rilascio alla scadenza della locazione, incidendo la mancanza di tale autorizzazione soltanto sull'eseguibilità del relativo provvedimento, non precluso da alcun vincolo di destinazione dell'immobile all'uso esclusivo del conduttore al fine di garantire la continuazione dell'esercizio della connessa attività culturale, salva l'applicabilità della disciplina degli artt. 1592 e 1593 cod. civ. se i suddetti beni costituiscono, anche per il loro vincolo di destinazione volto a preservarne il valore storico e di civiltà, addizioni inseparabili dall'immobile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6814 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI ELIO LONGO - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CIRCOLO ARTISTI ENTE MORALE LEGALMENTE RICONOSCIUTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo difende unitamente agli avvocati CLAUDIO DAL PIAZ, MARIO BASSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GRANERI SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede in Torino, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA BORGHESE 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUARINO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato EMILIO FERRERI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
FICIART FED ITAL CIRCOLO ARTISTI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1612/99 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 18/11/99 e depositata il 21/12/99 (R.G. 839/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
uditi gli Avvocati CLAUDIO DAL PIAZ e MARIO BASSI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE GUARINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GUIDO RAIMONDI che dopo essersi pronunciato per la non ammissibilità del deposito dei documenti ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 21.9.1998 la società Graneri S.r.l., proprietaria di Torino alla via Bogino n. 9 di locali condotti in locazione dal Circolo degli artisti di Torino, intimava all'Ente conduttore licenza per finita locazione alla scadenza del 31.12.1998 e lo citava, innanzi al Pretore della medesima città, per la convalida.
Nella opposizione dell'intimato - che eccepiva la carenza di interesse ad agire della società intimante per l'asserita impossibilità giuridica e materiale di esecuzione del rilascio dell'immobile locato, determinata dalla esistenza in esso di beni di interesse artistico, storico e culturale di proprietà dell'Ente, inamovibili dai locali siccome soggetti ai vincoli imposti dalla legge di tutela n. 1089 del 1939 e dalla legge n. 15 del 1987 - denegata la richiesta ordinanza interinale di rilascio ex art. 665 c.p.c., il giudizio proseguiva per il merito, secondo il mutato rito locatizio, con l'intervento volontario adesivo della Federazione Italiana dei Circoli Artistici (FICIART).
All'esito il Pretore di Torino, con sentenza deliberata in data 1^ giugno 1999, in accoglimento della domanda, dichiarava cessata la locazione alla scadenza del 30.12.1998; condannava l'Ente conduttore al rilascio dei locali;
fissava per la esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 392 del 1978, la data del 30.12.1999; condannava il
Circolo degli Artisti e la FICIART alle spese del giudizio. La sentenza era appellata dal Circolo degli Artisti di Torino, che, in via principale, chiedeva che fosse respinta, perché inammissibile, la domanda della società, che, assumeva, non aveva interesse ad agire;
in via gradata e condizionata chiedeva che fosse accolta la sua istanza in riconvenzione di condanna della società a pagare il controvalore dei beni storici ed artistici di proprietà di esso Circolo, costituenti il suo patrimonio e destinati a permanere nei locali di via Bogino n. 9, a seguito del vincolo ex lege 1089/39, quali addizioni dell'immobile; in via di estremo subordine, invocava la concessione del termine massimo per la esecuzione, con la compensazione delle spese del giudizio di primo grado. La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 21 dicembre 1999, rigettava la impugnazione. I giudici di appello precisavano, in primo luogo, che non sussisteva, nella specie, il vincolo impeditivo del rilascio dell'immobile locato, previsto dall'art. 4 bis della legge n. 15 del 1987 e che deve essere imposto con decreto del Ministro dei Beni Culturali, che, ad un tempo, prescriva l'inamovibilità dei beni mobili e vieti la modificazione d'uso dell'immobile. Consideravano, inoltre, che, ancorché fosse da condividere la tesi dell'appellante - secondo cui l'assoggettamento ai vincoli posti dalla legge di tutela del patrimonio artistico, storico e culturale, operava "ipso iure" con riguardo ai beni di proprietà del Circolo, senza la necessità di provvedimenti costitutivi - ciò, tuttavia, non poteva influenzare la adottata decisione di condanna al rilascio dell'immobile, giacché l'art. 11 della legge n. 1089 del 1939 non pone affatto un vincolo di inamovibilità assoluta dei beni dal luogo in cui si trovano, ma prescrive soltanto l'obbligo di richiedere l'autorizzazione ministeriale per la rimozione, mediante prescrizioni all'evidenza rivolte nei confronti del proprietario o del possessore del bene "vincolato", in coerenza con la "ratio" della normativa diretta a mantenere, in ragione dell'interesse pubblico connesso alla qualità del bene medesimo, il controllo delle vicende giuridiche ad esso relative. Aggiungevano che dette prescrizioni, concretanti incisivi limiti e vincoli al diritto di proprietà, non potevano essere estese nei confronti di un terzo, qual è il proprietario dell'immobile in cui i beni vincolati si trovano, in assenza di apposita ed espressa previsione di legge;
altrimenti, si verserebbe in ipotesi di fattispecie sostanzialmente espropriativa ovvero nella imposizione di uno "ius in re aliena" al di fuori del numero chiuso, onde l'interpretazione estensiva sul punto, proposta dall'appellante, non poteva essere accolta.
I giudici di appello ritenevano, altresì, infondata la tesi secondo cui l'azione di rilascio sarebbe preclusa dalla materiale e giuridica impossibilità per il conduttore - per il divieto fattogli - di rimuovere dall'immobile i beni sottoposti a vincolo. Rilevavano, in contrario, che il divieto di rimozione non comportava la impossibilità del rilascio, ma soltanto l'altra conseguenza della consegna dell'immobile i beni sottoposti a vincolo. Rilevavano, in contrari, che il divieto di rimozione non comportava la impossibilità del rilascio, ma soltanto l'altra conseguenza della consegna dell'immobile con tutto il suo corredo di beni;
che la rimozione non era impedita dalla sussistenza del provvedimento ministeriale ex art. 4 bis della legge n. 15/87 e che essa poteva, comunque, essere autorizzata a norma della legge di tutela n. 1089 del 1939; che, infine, in caso di inamovibilità in assoluto ovvero per denegata autorizzazione della pubblica amministrazione, soccorrevano, a riguardo, le norme di cui agli artt. 1592 e 1593 cod. civ. circa le addizioni non separabili, con il correttivo soltanto che rimarrebbe esclusa la facoltà di scelta del locatore di ritenerle o meno.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Circolo degli Artisti di Torino, che affida la impugnazione a cinque mezzi di doglianza.
Resiste con controricorso la società Graneri S.r.l. in liquidazione. Il Circolo degli Artisti ha presentato successivamente, ex art. 378 c.p.c., memoria con allegati documenti, che dichiara essere intervenuti dopo la proposizione della impugnazione e dei quali chiede di essere ammesso al deposito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c.. Non ha svolto difese l'intimata FICIART. Alle conclusioni del P.M. il ricorrente ha replicato per iscritto ex art. 379, u.c. c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva, innanzitutto, questa Corte che non è ammissibile il deposito dei due documenti, che il ricorrente ha allegato alla memoria tempestivamente presentata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Nel procedimento di cassazione, che non consente alcuna forma di istruzione probatoria, è preclusa, ai sensi dell'art. 372, 1^ comma, c.p.c., la produzione di documenti tendenti a dimostrare la fondatezza dei motivi di ricorso ovvero circostanze di fatto sopravvenute, anche quando i documenti siano sopravvenuti alla proposizione del ricorso, sempre che essi non riguardino la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero non siano diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 570/98; Cass. n. 8499/99): la "ratio" della norma, invero, consiste nel divieto di introdurre nel giudizio di legittimità nuovi elementi di fatto (salvo che non si tratti delle particolari ipotesi di consentita ammissibilità), dato che la struttura e la funzione della impugnazione per cassazione consentono esclusivamente censure fondate su errori "in iudicando" ovvero "in procedendo", con riferimento agli elementi di fatto già acquisiti al giudizio.
Nel caso particolare, la documentazione che si vorrebbe introdurre nel presente giudizio riguarda circostanze sopravvenute alla decisione impugnata, non attinenti alla sua nullità ne' concernenti la ammissibilità del ricorso o del controricorso, onde non ne è ammessa la produzione per il divieto stabilito dall'art. 372, 1^ comma. c.p.c..
Con il primo mezzo di doglianza il Circolo ricorrente - denunciando, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 100 stesso codice di rito con riferimento alla legge 1.6.1939 n. 1089, al d.P.R. 30.9.1963 n. 1409, al d.P.R. 31.12.1975 n. 805 ed alla legge 31.3.1998 n. 112 -
assume che il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilità nei suoi confronti della intimazione di sfratto e del conseguente ordine di rilascio dell'immobile per difetto di interesse della società locatrice, che, per effetto della inamovibilità dei beni di sua proprietà dai locali condotti in locazione (in funzione di quanto disposto dagli artt. 1, 4 ed 11 della legge n. 1089 del 1939), non avrebbe potuto dare attuazione, mediante esecuzione, al provvedimento di rilascio senza l'autorizzazione del Ministro per i beni culturali. Argomenta, in proposito, il ricorrente che la impugnata sentenza, in rapporto alla natura giuridica del Circolo degli Artisti ed ai vincoli posti ai beni in sua proprietà, aveva tenuto conto soltanto di quelli derivanti dalla legge n. 1089 del 1939, senza peraltro considerare che altro vincolo in virtù del d.P.R. n. 805 del 1975, era imposto a tutela dei beni librari, costituenti la sua biblioteca di storica importanza, e che anche per i beni del suo patrimonio archivistico documentale era operativa la tutela di cui al d.P.R. n. 1409 del 1963. Nel suddetto complessivo quadro normativo - specifica il ricorrente - non sarebbe dovuto sfuggire alla Corte torinese che la vecchia categoria di "cose di interesse artistico o storico" è stata sostituita dalla più ampia e puntuale nozione di "bene culturale", caratterizzata dalla sua funzione sociale di promozione culturale della fruibilità collettiva;
per cui la eventuale separazione dell'Ente dal suo patrimonio di beni protetti - cui necessariamente darebbe luogo la esecuzione di un provvedimento di rilascio dell'immobile - finirebbe irreparabilmente per "scardinare quella nozione unitaria di bene culturale", in conseguenza della inevitabile impossibilità della fruibilità del bene, non più assicurata dalla presenza nell'immobile del Circolo degli Artisti.
Col il secondo mezzo di doglianza il ricorrente - denunciando la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della impugnata sentenza con riferimento al regime delle "addizioni inseparabili", di cui agli artt. 1592 e 1593 cod. civ., nonché la violazione e la falsa applicazione di dette norme - assume che la Corte di merito, ammettendo che i beni culturali del Circolo debbano essere assoggettati al regime di cui agli artt. 1592 e 1593 cod. civ. quando fossero da ritenere inseparabili dall'immobile, non avrebbe considerato che i medesimi, sottratti in virtù della disciplina suddetta al possesso dell'Ente morale dal quale ricavano la loro qualità di beni protetti, detta qualità verrebbero automaticamente a perdere a seguito della emissione del provvedimento di rilascio dell'immobile conseguente alla intimata licenza per finita locazione, sicché la azionata procedura ex art. 657 cod. proc. civ. il giudice di merito, anche sotto tale profilo, avrebbe dovuto dichiarare, nella specie, non ammissibile, dato il pericolo di dispersione e di alienazione dei beni, da parte del soggetto privato, nel periodo intermedio tra la sentenza traslativa della proprietà di essi al locatore e la costituzione di un nuovo vincolo di tutela nei confronti del nuovo proprietario.
I due mezzi di doglianza possono essere esaminati congiuntamente, in quanto essi, sotto diverso aspetto, pongono in questa sede la specifica questione della ammissibilità del procedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione avente ad oggetto un immobile al quale risultino vincolati, a norma della legge n. 1089 del 1939, beni di proprietà del conduttore, che costui non possa eventualmente rimuovere.
Il Circolo ricorrente contesta l'ammissibilità della domanda, avanzata nei suoi confronti, nella considerazione finale che la protezione dei beni culturali, che costituiscono parte del suo patrimonio, può essere assicurata soltanto dalla continuazione della sua attività nell'immobile locato, sicché della nozione di bene culturale (che pure la dottrina qualifica come nozione "aperta", alla cui formulazione è necessaria l'applicazione dei concetti anche estranei al diritto) propone un ambito decisamente allargato a comprendere la particolare ed esclusiva destinazione d'uso dell'immobile a suo favore, in tal modo implicitamente e sostanzialmente proponendo esso Circolo quale valore culturale, da preservare e garantire nella unitarietà della sede e del patrimonio di arredi fissi, mobili e collezioni.
La complessa ed articolata censura non può, essere accolta. Innanzitutto, occorre osservare che la preliminare eccezione di carenza di interesse della società locatrice all'azione - che costituisce l'oggetto del primo motivo di impugnazione, quanto alla denunciata violazione dell'art. 100 c.p.c. - può essere agevolmente superata, giacché, ove anche si potesse ritenere la fondatezza delle ragioni opposte dal ricorrente conduttore circa la dedotta attuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di rilascio derivante dalla mancata autorizzazione amministrativa alla rimozione dei beni culturali di sua proprietà dall'immobile (art. 11 della legge n. 1089 del 1939), detta circostanza non potrebbe mai impedire la pronuncia del provvedimento di condanna al rilascio nella situazione di accertata cessazione del contratto di locazione;
ma potrebbe soltanto condizionarne in concreto la eseguibilità sino al momento dell'avvenuta autorizzazione ministeriale, onde sussiste all'evidenza l'interesse del locatore a fare dichiarare risolta alla scadenza la locazione in corso e ad ottenere sentenza di condanna in futuro del conduttore alla restituzione dell'immobile locato. Non è censurabile, perciò, la sentenza della Corte torinese che, nella corretta applicazione della legge, in modo ineccepibile ha argomentato che dalla asserita impossibilità giuridica di rimuovere i mobili e gli arredi di proprietà del Circolo, esistenti nell'immobile locato, non deriverebbe anche la impossibilità di eseguire il rilascio del medesimo immobile, poiché la supposta impossibilità di rimozione di detti beni comporterebbe al più - secondo quanto questo giudice di legittimità pure ha affermato (Cass.
9.12.1996 n. 10959) che i beni medesimi debbano essere considerati quali addizioni non separabili dall'immobile, assoggettati, quindi, alla disciplina di cui agli artt. 1592 e 1593 cod. civ.. Nè può essere condivisa l'altra censura del ricorrente, che proprio dalla ritenuta applicabilità della disciplina degli artt. 1592 e 1593 cod. civ. trae argomento per denunciare che, in tale situazione, verrebbe meno la stessa qualificazione di bene protetto, qualora all'immobile, cui il bene stesso inerisce, non fosse mantenuta la specifica destinazione di uso propria del Circolo degli artisti. Sono oggetto della tutela di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 1089 del 1939 le cose, immobili e mobili, che presentano interesse storico, artistico, archeologico o etnografico, considerate per il loro valore intrinseco ovvero per il valore che hanno acquistato in riferimento ad eventi storici, letterari, artistici e culturali in senso ampio.
Ne deriva che se, in base alla nozione di bene culturale nei suoi profili di immaterialità, oggetto di tutela sono i valori filosofici, artistici e storici ed il relativo loro interesse pubblico, occorre, naturalmente, che detti valori risultino incorporati ed assimilati in strutture materiali in qualche modo stabili o perpetuabili, che ne consentano la preservazione in modo idoneo.
Più particolarmente, il valore culturale dei beni - secondo quanto è stato rilevato anche dal giudice delle leggi (Corte Cost.
9.3.1990 n. 118) - può essere dato anche dal collegamento del loro uso e della loro utilizzazione pregressi con accadimenti della storia, della civiltà o del costume anche locale;
però detta utilizzazione "non assume rilievo autonomo, separato e distinto dal bene, ma si compenetra nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale e, quindi, non può essere protetta separatamente dal bene". Il vincolo - ha ritenuto sempre il giudice costituzionale con la predetta decisione - non può assolutamente riguardare l'attività culturale in sè e per sè, cioè considerata separatamente dal bene, dovendo detta attività essere libera secondo i precetti costituzionali, pur quando la esigenza di protezione culturale dei beni si sia estrinsecata in un vincolo di destinazione, che agisce sulla proprietà del bene e trova giustificazione nella funzione sociale, che la proprietà privata deve svolgere.
Di conseguenza, alla stregua delle considerazioni di cui innanzi, non è consentito - siccome, invece, il Circolo ricorrente prospetta - dilatare la interpretazione della normativa di tutela della legge n. 1089 del 1939 sino a fare ricomprendere per i beni culturali, oltre che un ammissibile vincolo di destinazione diretto a preservarne il valore storico e di civiltà, anche un vincolo specifico di destinazione all'uso esclusivo di un determinato soggetto al fine di garantirne la continuazione dell'attività in un particolare immobile.
Invero, non potendo esso avere un contenuto positivo e dovendo esprimere soltanto un divieto di mutamento, anche per il vincolo di destinazione deve escludersi la funzione di assicurare la continuazione di una precedente attività e ritenersi, invece, che esso deve consistere nell'impedire in futuro innovazioni incompatibili con il valore culturale che il bene documenta. Il motivo di impugnazione, che vorrebbe sostanzialmente assoggettata a vincolo la particolare destinazione dell'immobile locato a suo uso esclusivo in ragione dell'attività svolta dal Circolo ricorrente a protezione dei beni culturali di sua proprietà, non è, perciò, fondato, quando anche tra detti beni fossero da includere addizioni inseparabili dall'immobile.
Con il terzo mezzo di doglianza il ricorrente - denunciando la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della impugnata sentenza con riferimento al concetto "cardine" di bene culturale - lamenta che la Corte di merito, affermando che l'accoglimento della tesi circa la inammissibilità dell'ordine di rilascio del bene locato avrebbe introdotto una fattispecie espropriativa senza previsione di indennizzo, non avrebbe, piuttosto, considerato che la eccepita inammissibilità del procedimento di sfratto rappresentava unicamente un limite al godimento della proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale di rendere fruibile il bene culturale.
Il motivo di ricorso deve considerarsi assorbito da quanto esposto in ordine ai primi due mezzi di doglianza, relativamente alla illegittimità di vincoli di destinazione dell'immobile che si risolvano, a carico del proprietario, nella imposizione di obblighi positivi tali da comportare un divieto di uso privato del bene protetto.
Se, infatti, il vincolo imposto ad un bene immobile, in ragione della testimonianza di valori culturali che esso rende, consiste nel divieto di distoglierne aggiunzioni particolari, che vi si incorporino o in un altro modo accessorio vi si colleghino - siccome il giudice di merito ipotizza nel caso di specie in virtù della disposizione dell'art. 11 della legge n. 1089 del 1939 - detto vincolo non comporta anche per il proprietario un divieto di uso privato (diretto o indiretto, mediante cessione ad altri dietro corrispettivo del suo godimento, in virtù di contratto di locazione conforme alle condizioni ed alle modalità prescritte ai sensi dell'art. 61 stessa legge); sicché non è fuori luogo la considerazione del giudice di merito che in un eventuale siffatto divieto ravvisa una espropriazione senza indennizzo. Con il medesimo terzo motivo della impugnazione il ricorrente, per il caso di mancato accoglimento della censura relativa alla inammissibilità del procedimento di rilascio, solleva - con riferimento all'art. 3 Cost. ed al principio di ragionevolezza che la norma sottende - questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis della legge 6.2.1987, n. 15, nella parte in cui la norma non estende il previsto regime di sottrazione dei provvedimenti di rilascio degli "studi di artista" anche agli enti morali legalmente riconosciuti, che possiedano beni culturali sottoposti a leggi di tutela, come si verifica nel caso di esso Circolo degli artisti. Del proposto incidente di costituzionalità deve, nella specie, escludersi il requisito della richiesta rilevanza. La Corte torinese - che pure ha ribadito, secondo la decisione di primo grado, come, a prescindere dalla equiparabilità del cd. "studio di artista" al Circolo, comunque non sussisteva il presupposto di applicabilità dell'art. 4 bis predetto in difetto del costituito vincolo impeditivo con decreto ministeriale - ha, altresì, precisato che il medesimo Circolo appellante non aveva riproposto specificamene nell'atto di impugnazione la tesi fondata sulla applicazione della norma, in questa sede denunciata per contrasto con la Costituzione, e che, in sede di discussione, aveva anche dichiarato di abbandonare detta tesi.
Ne consegue che, non essendo stata riproposta in appello la questione relativa alla applicabilità della norma dell'art. 4 bis, che il giudice di primo grado aveva escluso potersi analogicamente estendere al rapporto di locazione riguardante il Circolo ricorrente, sul punto - secondo rilievo neppure contestato del giudice di appello - è intervenuto il giudicato, che impedisce ogni richiamo della norma dichiarata estranea alla disciplina della fattispecie, seppure nella lettura allargata, che si sollecita alla Corte costituzionale. Infondato è anche il quarto motivo di impugnazione, con il quale, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 92 stesso codice nonché la omessa motivazione su un punto specifico del gravame, perché il giudice di appello, pur compensando interamente tra le parti per giusti motivi le spese del giudizio di secondo grado, aveva omesso di adottare analoga statuizione anche per il giudizio di primo grado, così come era stato specificamente richiesto con l'atto di appello.
La Corte di merito ha ravvisato nella peculiarità e nella complessità della fattispecie in fatto e in diritto i giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di appello ed ha confermato la statuizione, a carico del soccombente, di quelle del giudizio di primo grado.
La decisione sul punto non è in contrasto con l'art. 92 c.p.c., dato che la condanna del Circolo alle spese di primo grado è la conseguenza della soccombenza e della ritenuta insussistenza, in prime cure, di giusti motivi di compensazione.
La decisione, inoltre, non è contraddittoria ne' illogica, essendo principio pacifico che non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice di appello che ravvisi i giusti motivi ex art. 92 c.p.c. solo per un grado del giudizio e regoli le spese dell'altro grado in base al principio della soccombenza.
Con l'ultimo mezzo di doglianza il ricorrente - deducendo la violazione e la falsa applicazione del decreto legislativo 29.10.1999 n. 940, contenente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8.10.1997, n. 352 - assume che il suddetto Testo Unico, pubblicato nelle more tra la pubblicazione della denunciata sentenza e la proposizione della impugnativa per cassazione, avrebbe conferito maggiore fondamento ai motivi innanzi precisati, giacché, nella avvenuta equiparazione delle persone giuridiche private senza fini di lucro agli enti pubblici con riferimento alla tutela privilegiata dei beni culturali in loro proprietà, dovrebbe uscirne rafforzata la incostituzionalità, per violazione dell'art. 3 Cost., della norma di cui all'art. 52 del suddetto T.U. n. 940 del 1999, laddove la esclusione dei provvedimenti di rilascio in materia di locazione di "studi di artisti" non è prevista anche per gli enti morali legalmente riconosciuti, che occupino uno stabile che contenga beni culturali dei quali sia stata disposta dalla competente autorità la inamovibilità, siccome sarebbe nella specie avvenuto per effetto di provvedimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione secondo documentazione allegata al ricorso medesimo e inammissibile ex art. 372 c.p.c.. Rileva questa Corte che il mezzo di doglianza mira ad ottenere, sotto un profilo solo in parte diverso da quello già esaminato a proposito del terzo motivo di ricorso, la remissione alla Corte Costituzionale della medesima questione, della quale è stata esclusa la rilevanza nel presente giudizio.
La denuncia di incostituzionalità rimane assorbita dalle considerazioni già svolte, senza che occorra anche osservare come lo "ius singulare", di cui all'art. 4 bis della legge n. 15 del 1987 (che non ha assunto alcuna valenza normativa aggiuntiva per effetto della inserzione nel suddetto Testo Unico), non può essere assunto a parametro della pretesa disparità di trattamento di situazioni analoghe, costituendo l'opzione del legislatore una valutazione del tutto discrezionale e particolare.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001