Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6814
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Sentenza 18 maggio 2001

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La necessità dell'autorizzazione del Ministero dei Beni Culturali per la rimozione, dall'immobile ove sono allocati, di beni di interesse storico, artistico, archeologico o etnografico, non esclude l'interesse ad agire del locatore del medesimo per ottenerne il rilascio alla scadenza della locazione, incidendo la mancanza di tale autorizzazione soltanto sull'eseguibilità del relativo provvedimento, non precluso da alcun vincolo di destinazione dell'immobile all'uso esclusivo del conduttore al fine di garantire la continuazione dell'esercizio della connessa attività culturale, salva l'applicabilità della disciplina degli artt. 1592 e 1593 cod. civ. se i suddetti beni costituiscono, anche per il loro vincolo di destinazione volto a preservarne il valore storico e di civiltà, addizioni inseparabili dall'immobile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6814
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6814
    Data del deposito : 18 maggio 2001

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