Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2006, n. 38064
CASS
Sentenza 6 novembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art.678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, come quelle impiegate nei fuochi di artificio, vanno invece annoverate nella categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è invece sanzionata nella fattispecie di cui all'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. Quando la detenzione di materiali esplodenti eccede i limiti consentiti dalla licenza e riguarda materiali pirici che per quantità, qualità e, soprattutto, unicità del luogo di deposito sono dotati di elevato effetto distruttivo, deve essere applicata la normativa relativa all'illegale detenzione di esplosivi, in quanto risulta integrato il requisito della micidialità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2006, n. 38064
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38064
    Data del deposito : 6 novembre 2006

    Testo completo