Sentenza 21 marzo 2001
Massime • 1
È atto abnorme il provvedimento del Tribunale che, dopo aver dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio pronunciato dal g.u.p., ordini la restituzione degli atti a detto giudice affinché li trasmetta al pubblico ministero per l'integrazione dell'imputazione, che si assume manchevole o insufficiente, ai sensi dell'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. (nel testo applicabile, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 18, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 479) atteso che la pretesa di completamento dell'imputazione realizza un caso di regressione del processo alla fase delle indagini preliminari e incide sull'attività del p.m. e sui correlati poteri di controllo del g.u.p.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 17484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17484 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 21/03/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PA " N. 2171
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 041048/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TR BUSTO ARSIZIO N. IL 00/00/0000
nel procedimento a carico di:
2) NO OB N. IL 10/07/1942
3) FE PP N. IL 03/05/1959
4) MOVIBILE ESTER N. IL 12/08/1958
5) IA RD N. IL 04/04/1958
6) IN CA N. IL 09/09/1934
7) MOVIBILE ANNALISA N. IL 27/10/1962
8) ROVERSI RENATA N. IL 18/01/1946
9) IG IO N. IL 12/02/1933
10) NE NO N. IL 11/01/1944
11) PE RC N. IL 10/02/1958
12) NE PA N. IL 14/02/1946
13) CONFORTI MARINA N. IL 01/11/1931
14) CA MA N. IL 02/01/1955
avverso ORDINANZA del 16/10/2000 GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio FRASSO, il quale chiede dichiararsi la competenza del G.u.p.; del Tribunale di Busto Arsizio;
Udito il Difensore avv. Cesare Cicorella, il quale conclude come da verbale in atti;
OSSERVA:
1. All'udienza dibattimentale del 12 ottobre 2000 riguardante il processo contro di NO RO + 8, imputati del reato di bancarotta fraudolenta e altro, il Tribunale, di Busto Arsizio dichiarava la nullità - per omessa indicazione delle cariche sociali ricoperte nella fallita società "Impresa Ingg. Tosi di Spigna spa" dagli imputati, anche per l'esatta identificazione del concreto apporto causale che ciascuno di essi avrebbe fornito alla produzione dell'evento - del decreto che disponeva il giudizio emesso dal G.u.p. di detto tribunale in data 3 novembre 1998 e disponeva la restituzione degli atti a detto giudice "..affinché li ritrasmetta al p.m. per l'integrazione delle imputazioni".
2. Con ordinanza in data 16 ottobre 2000 l'adito G.u.p. sollevava conflitto di competenza, rilevando che l'ordinanza tribunalizia era da considerarsi abnorme in quanto:
- nella ipotesi di dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio gli atti vanno trasmessi al g.u.p., cui spetta di rinnovare l'atto nullo, e non a detto giudice perché a sua volta li trasmetta al p.m., così facendo retrocedere il processo, irritualmente, alla fase delle indagini preliminari;
era stata dichiarata la nullità del decreto in questione anche nei confronti di imputato - NE IN -, che non aveva sollevato la relativa eccezione, affermando trattarsi di nullità di ordine generale sempre rilevabile di ufficio;
la rilevata nullità era inesistente, atteso che l'enunciazione del fatto ne' era mancante, ne' era insufficiente in quanto non soltanto gli imputati erano stati messi in condizione di positivamente difendersi per essere stata ritualmente depositata anche la richiesta formulata dal p.m. di rinvio a giudizio contenente i dati soggettivi asseritamente mancanti, ma anche, e soprattutto, perché l'indicazione "dei ruoli formalmente rivestiti" e del "concreto apporto causale che ciascuno avrebbe fornito alla produzione dell'evento" non rientrano nella nozione di fatto la cui mancanza o genericità determina la rilevata nullità, anche in considerazione del contestato concorso di persone nel reato implicante la responsabilità di ciascuno dei concorrenti per l'intero reato addebitato a prescindere dall'apporto fornito da ciascuno in concreto.
3. Nelle more della presente udienza il difensore di CA AR depositava memoria difensiva con la quale precisava l'estraneità del proprio cliente alla vicenda processuale, in quanto lo stesso, inizialmente imputato nel processo
contro
NO IN e altri, era stato assolto dalle imputazioni rivoltegli con sentenza, divenuta irrevocabile, emessa il 3 novembre 1998 dal G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio.
4. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la declaratoria. di competenza del Tribunale di Busto Arsizio.
5. Preliminarmente la Corte precisa che erroneamente è stato dato avviso al difensore di CA AR della data di svolgimento dell'odierna udienza, dal momento che la sunnominata persona è estranea, per essere stata di già assolta da ogni addebito, al processo oggetto del presente conflitto di competenza.
6. Riguardo al merito della questione deve, innanzitutto, precisarsi che l'instaurato conflitto rientra tra quelli di cui al primo comma dell'art. 28 c.p.p. e non tra quelli, riguardanti casi analoghi, di cui al secondo comma di detto articolo, di guisa che allo stesso non è applicabile la regola, secondo la quale "..qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo..".
Invero, questa Corte ha precisato,(cfr., SS.UU., 6.12.1991, ric. Di Stefano, in Cass., pen., 1992, 1767) che la prevalenza delle decisioni del giudice del dibattimento su quella del giudice che ha disposto il rinvio a giudizio si verifica solo rispetto ai provvedimenti che il, codice riserva al giudice del dibattimento e non anche rispetto a eventuali provvedimenti emessi da questo giudice al di fuori dei propri poteri, come risultano essere quelli abnormi siccome estranei a modelli processuali regolamentati dal codice di rito.
E l'ordinanza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio all'udienza dibattimentale del 12 ottobre 2000 va qualificata come abnorme. Infatti, il decreto che dispone il rinvio a giudizio è nullo, a norma dell'art. 429 co. 2^ c.p.p. - nella dizione antecedente alla modifica apportatavi dall'art. 18 co. 2^ della legge 16.12.1999 n.479, applicabile alla specie in quanto norma processuale tempus regit actum) vigente alla data, 3 novembre 1998, dell'emissione del decreto in questione - se manca o è insufficiente l'indicazione riguardante, tra l'altro, l'enunciazione del fatto.
Detta nullità, rientrante tra quelle relative, (cfr., Cass.27.9.1996, ric. Pieroni, rv. n. 206.623) e non tra quelle generali come erroneamente affermato dal Tribunale di Busto Arsizio, non si verifica allorquando nel capo di imputazione il fatto di reato sia contestato in modo da consentire il concreto espletamento della difesa in relazione a ogni elemento di accusa (cfr., Cass.22.11.1994, ric. Ricci, in Cass. pen., 1997, 827).
Ne discende che, dovendosi notificare, ai sensi dell'art. 419 c.p.p., all'imputato insieme all'avviso del giorno, ora e luogo di svolgimento dell'udienza preliminare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e risultando, nel caso che ci occupa, che detta richiesta conteneva, accanto al nominativo di ciascuno degli imputati, la specificazione del ruolo da ciascuno di essi rivestito nella fallita società, il decreto in questione non era ne' mancante, ne' insufficiente riguardo all'enunciazione del fatto contestato agli imputati.
Così come la natura concorsuale dei reati contestati agli imputati esime, ai fini della sufficiente enunciazione del fatto di reato, l'indicazione particolareggiata delle azioni singolarmente compiute dai medesimi, sia perché, ovviamente, derivanti dai ruoli ricoperti nella fallita società, sia per la natura monistica del reato accolta dal vigente codice penale, per la quale ciascun concorrente risponde dell'intero reato a prescindere dal concreto apporto singolarmente fornito per la sua consumazione.
Conclusivamente la Corte precisa che la dichiarazione di una nullità inesistente rende abnorme il provvedimento che l'ha affermato, così come presenta la medesima natura quello del giudice del dibattimento che, contrariamente al disposto di legge, dispone, come nel caso in esame, la retrocessione del processo alla fase degli atti preliminari per il completamento dell'imputazione da parte del pubblico ministero, in quanto è precluso al giudice del dibattimento, stante l'autonomo ed esclusivo potere dell'organo dell'accusa di modificare il fatto contestato e di procedere, eventualmente, a nuove contestazioni, ogni provvedimento che pretenda di dare al capo di imputazione una conformazione palesemente incidente sull'agere del p.m. e suoi poteri di controllo del g.u.p. (cfr., sul punto, Cass. Sez. 1^, 31.5.2000, confl. comp. in proc. Berlusconi e altri). Ne discende che, mentre il proposto conflitto va risolto con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Busto Arsizio a conoscere del processo
contro
NO IN e altri con conseguente prosecuzione dell'instauratosi dibattimento, deve essere annullata senza rinvio a norma dell'art. 620 lett. d) c.p.p., attesa l'abnormità del suo contenuto, l'ordinanza, emessa dal suddetto tribunale in data 12 ottobre 2000, costituente causa della verificatasi stasi processuale e ostacolo al regolare svolgimento del dibattimento.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Busto Arsizio, al quale, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza 12.10.2000 emessa da detto giudice, dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2001