Sentenza 2 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2002, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D ROP OITA AN3046/02 LA CORTE SUPREMAD SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Trezza Vincenzo Presidente R.G.N.10158/99 Dott. Filadoro Camillo Consigliere Consigliere Cron. 7150 Dott. Cellerino EP Consigliere Rep. Dott. La Terza Maura Dott. Di Lella Raffaele Ud. 03/12/01 Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da AN SE, AN DO, D'DI CA, AN ON in proprio e quali eredi di AN ON, rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dall'avv. prof. Mattia Persiani, elettivamente domiciliati presso il suo studio, al J'ufficio Lungotevere Michelangelo n.9 Roma. ed or presse 12 Concelleria Corte Suprema di Cassazione ricorrente - contro 680 4 CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI CHIETI E PESCARA, in liquidazione coatta amministrativa in SOC.COOP.R.L. persona del commissario liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura a margine del controricorso, dall'avv. Sergio Leonardi, presso il cui studio, in via Baglivi n.8 Roma - ha eletto domicilio. controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 90 del 20 maggio 1998 - R.G. 88/1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/12/2001 dal Relatore Cons. Raffaele Di Lella;
Udito l'avv. S. Piccininno per delega dell'avv. Mattia Persiani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, restando assorbiti il secondo ed il terzo, e per il rigetto del quarto motivo. 114 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Pescara, depositato il 18 marzo 1993, NT SC impugnava il licenziamento intimatogli dal Consorzio convenuto il 19 maggio 1992. dicembreessere stato assunto il 1° Esponeva di l'incarico di dirigente addetto alla 1988 con Commerciale, e con la promessa che Divisione 2 sarebbe stato al più presto nominato Vice Direttore. Sosteneva che dopo l'assunzione il Consorzio aveva iniziato а manifestare un inspiegabile atteggiamento ostile nei suoi confronti, dapprima non rispettando 1'impegno assunto circa la sua nomina a vice direttore, e privandolo poi, dopo avergli comminato la sanzione del rimprovero, di talune facoltà a lui spettanti. Denunciava che tali comportamenti avevano provocato l'insorgere di una grave forma depressiva. Precisava infine che, sulla base di una asserita esigenza di procedere ad un radicale ridimensionamento del personale, con lettera del 19/5/1992, mentre era in malattia, era stato licenziato, con decorrenza dalla cessazione della malattia. Rilevava che il comportamento ostile del consorzio 么 attraverso il si era ulteriormente manifestato cinico preannuncio verbale del licenziamento, nonché attraverso una ininterrotta serie di controlli dello stato di malattia, di cui il Consorzio aveva dimostrato di ritenere il carattere simulato, tanto da comunicare, in data 9 novembre 1992, che riteneva chiusa la malattia, che era invece, come dimostrato dai certificati medici, ancora perdurante (e che si era protratta fino all'aprile 1993). 3 Chiedeva dichiararsi la nullità о inefficacia del licenziamento, in quanto intimato non già in relazione alla dedotta sussistenza di un giustificato motivo oggettivo, ma per finalità discriminatorie e vessatorie, ed ordinarsi la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti. alChiedeva altresì la condanna del consorzio risarcimento del danno biologico. Il Consorzio, costituitosi, rilevava la infondatezza del ricorso, e proponeva domanda riconvenzionale con la quale, dedotta la insussistenza dello stato di malattia, chiedeva la condanna dello SC alla restituzione delle retribuzione percepite nel periodo successivo alla intimazione del licenziamento del 19 maggio 1992. A seguito del decesso per suicidio dello SC, il giudizio veniva riassunto dagli eredi, attuali ricorrenti, i quali, oltre a riproporre le domande del del dante causa, chiedevano la condanna risarcimento del danno provocato dal consorzio al ritardo con cui erano state corrisposte le ultime retribuzioni (da ottobre 92 ad aprile 93, epoca di cessazione della malattia) spettanti al de cuius, nonché del danno а loro derivato dalla morte di quest'ultimo. Il Pretore rigettava la domanda di impugnativa del licenziamento, dichiarava inammissibili le domande 4 di condanna al risarcimento dei suddetti danni (danno biologico subito dallo SC per effetto del licenziamento, danno subito dagli eredi per la morte dello SC, danno per il ritardo nel pagamento delle retribuzioni), rigettava la domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Pescara rigettava l'appello proposto dagli eredi SC, e confermava la sentenza pretorile. A fondamento della decisione il giudice del gravame Osservava: Andava negata la natura persecutoria del licenziamento. Non era stata infatti fornita alcuna prova che, all'atto dell'assunzione, fosse intervenuta da parte del Consorzio, e nei confronti dello SC, una formale promessa o impegno alla promozione dello stesso a vice direttore, potendo soltanto ritenersi, sulla base delle risultanze processuali, che allo SC era stata prospettata la possibilità di futuri e ipotetici avanzamenti di carriera. Né a conclusioni opposte poteva condurre la lettera del 7/2/1989 (nella quale, in risposta ad una sollecitazione, si faceva riferimento alla imminente nomina dello SC a vice direttore). Si trattava infatti di missiva (successiva di alcuni mesi all'assunzione, e diretta non già al Ministero della Marina ricorrente, ma al proveniva da un soggetto (il Mercantile) che 5 Direttore del Consozio) privo del potere di disporre tale promozione. Il giudice del merito evidenziava inoltre come le dichiarazioni del teste NA, in merito alla promessa allo SC della promozione a Vice direttore, si limitavano a riportare quanto a lui riferito dallo stesso SC;
e che le risultanze dei referti medici, richiamate dagli appellanti, individuavano stati soggettivi e condizioni psicologiche dello SC, ma erano prive di qualunque valenza probatoria quanto alla sussistenza della promessa di promozione. Né d'altra parte il rimprovero formulato nei confronti dello SC e le conseguenti decisioni dal Consorzio potevano considerarsiassunte dimostrativi di un intento persecutorio, anche perché non era stata mai contestata la veridicità dei fatti imputati allo SC, e posti a base di quei provvedimenti, né la legittimità degli stessi. Le ulteriori denunciate circostanze che avevano accompagnato la irrogazione del licenziamento (la preventiva comunicazione orale del licenziamento, e la dichiarazione unilaterale di chiusura della malattia) non apparivano obiettivamente idonee ad sussistenza di un intento attestare la apoditticamente persecutorio, asserito dai ricorrenti. 6 Il giudice del gravame osservava ancora che neppure poteva ritenersi la ingiustificatezza del in quanto le ragioni poste a base licenziamento, dello stesso (la grave situazione economico gestionale per la perdita della concessione di vendita delle macchine Fiat e per la progressiva contrazione delle vendite in generale, che aveva reso necessario il ricorso alla cassa integrazione per 58 lavoratori su 76 in servizio) avevano trovato riscontro nelle risultanze testimoniali. Con riferimento all'ulteriore motivo di appello (con cui si censurava la statuizione del Pretore, che aveva ritenuto inammissibile, perché tardiva, la domanda con la quale i ricorrenti avevano denunciato la nullità del licenziamento anche per violazione dell'art legge 300 del 20 maggio 1970, ritenendo che dalle dichiarazioni contenute nella memoria difensiva del Consorzio, circa la ritenuta natura simulata della malattia, fosse emersa la reale natura disciplinare del provvedimento espulsivo), il Tribunale rilevava la correttezza della statuizione impugnata, osservando che la domanda in questione non solo era tardiva, in quanto non proposta con il ricorso introduttivo, ma era comunque infondata, in quanto collegata а pretese allegazioni processuali del procuratore ad litem, che è privo di legittimazione sostanziale al 7 fine di integrare l'attività negoziale già posta in essere dalla parte. Con riferimento al successivo motivo di appello, il giudice del gravame osservava come correttamente il primo giudice avesse ritenuto la inammissibilità (essendo il consorzio in liquidazione coatta amministrativa con conseguente temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario) delle domande di condanna aventi ad oggetto i pretesi crediti nei confronti del Consorzio stesso. Precisava in proposito (richiamando una decisione di questa Corte : (Cass 5816/1985) che tutti i debiti dell'impresa, siano essi anteriori о posteriori alla instaurazione della procedura concorsuale, sono soggetti alla cognizione amministrativa. Avverso tale pronuncia D'NO RM, SC EP, SC AL, SC IC propongono ricorso per cassazione affidato а quattro motivi, illustrato con successiva memoria. Il Consorzio Agrario Interprovinciale di Chieti e Pescara, Soc. Coop.R.L. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art 3 della legge n.604 del 15 luglio 1966, nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. 8 I ricorrenti, premesso che il contratto collettivo del settore prevede che il licenziamento del dirigente debba essere intimato solo per giusta causa ○ giustificato motivo, sostengono che il giudice del merito ha erroneamente ritenuto la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento, in quanto la denunciata riduzione delle vendite non aveva dirette conseguenze sulla persistente utilità della posizione lavorativa del ricorrente, unico dirigente addetto alla sovrintendenza della intera divisione commerciale. In ogni caso non risultava che il consorzio avesse valutato e verificato la possibilità di utilizzazione del ricorrente in altri incarichi o mansioni. Il motivo di ricorso non merita accoglimento. La nozione di motivo oggettivo idoneo a giustificare il licenziamento del dirigente non si identifica con quella di giustificato motivo del licenziamento degli altri lavoratori subordinati ai sensi della legge 604 del 1996, considerata la peculiarietà del rapporto dirigenziale. Pertanto, una volta accertata la insussistenza di finalità discriminatorie ed il rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, può rilevare qualsiasi 9 motivo, purché giustificato, ossia tale da escludere l'arbitrarietà ○ la pretestuosità del provvedimento espulsivo (Cass. 1591 del 12/02/2000; Cass. 06729 del 01/07/1999; Cass. 6169 del 19/06/1999) Nel caso di specie il giudice del gravame ha sussistenza della graveaccertato la reale gestionale venutasi a situazione economico verificare, e che aveva imposto una radicale riduzione del personale in servizio, ed ha ritenuto la legittimità del licenziamento, in quanto non pretestuoso, ma funzionale a fronteggiare la sfavorevole situazione insorta. Né a tali conclusioni può efficacemente opporsi che il contratto collettivo del settore richiamerebbe, anche con riferimento ai dirigenti, la nozione di giustificato motivo di cui alla legge 604/1966, e quindi la applicabilità di tale normativa. Si tratta infatti di affermazione del tutto indimostrata. Deve al riguardo osservarsi che i ricorrenti, nell'invocare la normativa pattizia che, a loro dire, avrebbe esteso al rapporto di lavoro dirigenziale la disciplina di cui all'art 3 legge alla nozione di 604/1966 con riferimento 10 giustificato motivo idoneo a legittimare il provvedimento espulsivo, avrebbero dovuto riportare (nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) il contenuto della norma invocata, attraverso la trascrizione della stessa, al fine di permettere al giudice di legittimità il controllo della invocata fonte pattizia, e quindi la valutazione della fondatezza della censura, che, sulla base della stessa, è stata proposta, senza la necessita' di accedere a fonti estranee al ricorso (Cass. 14728 del 21/11/2001; Cass. 10484 del 01/08/2001; Cass. 09777 del 19/07/2001; Cass. 00088 DEL 05/01/2001). I ricorrenti si limitano invece ad un mero e generico richiamo della norma contrattuale, proponendo una lettura interpretativa dello stessa, senza riportarne neppure parzialmente il contenuto testuale, e dunque impedendo al giudice di possibilità di controllo e dilegittimità la verifica. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt.1362, 1367, 2727, 2729, nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. 11 I ricorrenti si dolgono che il giudice del gravame ha escluso la natura discriminatoria o vessatoria del licenziamento. Al riguardo i ricorrenti osservano innanzitutto che il Tribunale, nel valutare il complessivo comportamento del Consorzio, erroneamente ha negato la sussistenza di una promessa al ricorrente di riconoscergli l'incarico di vice direttore, nonostante l'inequivocabile significato della lettera del 7/2/89, e nonostante la testimonianza del NA (che, anche se riferiva circostanze "de relato ex parte actoris", andava tuttavia valutata nel contesto delle complessive risultanze) ed il contenuto della consulenza tecnica. На inoltre in modo superficiale ed illogico affermato la inidoneità del rimprovero e dei conseguenti provvedimenti ad attestare un atteggiamento ostile nei confronti dello SC. In proposito il ricorrente si duole che il giudice del merito non abbia valutato tali risultanze nel loro complesso ed in relazione alle ulteriori emergenze processuali. Il giudice del gravame non avrebbe inoltre motivato circa la inidoneità del preavviso orale del comunicazione di chiusura licenziamento о della 12 della malattia (invece ancora sussistente) ad assumere valore quantomeno indiziario dell'atteggiamento ostile e persecutorio nei confronti delle SC. Le censure appaiono prive di fondamento. Il giudice del gravame è pervenuto alla statuizione censurata attraverso l'articolarsi di un discorso argomentativo logico e coerente, fondato su una ampia ed esauriente valutazione delle complessive risultanze processuali ed una corretta interpretazione degli atti dichiarazioni ○ negoziali, ed articolato (come già evidenziato nella parte espositiva della presente sentenza) da un lato sul rilievo della insussistenza di prove idonee ad attestare che all'atto della costituzione del rapporto di lavoro, fosse stato assunto un preciso impegno о una specifica promessa alla promozione dello SC a vice direttore;
e dall'altro sulla rilevata e motivata inidoneità dei comportamenti denunciati (l'adozione di un provvedimento disciplinare del quale peraltro non si contesta la sussistenza del motivo che ne aveva determinato l'adozione il preavviso orale di licenziamento, il disconoscimento della effettività 13 della malattia) ad integrare indici obiettivi di un comportamento persecutorio. Le censure proposte ed esaminate non evidenziano alcuna incoerenza o insufficienza motivazionale, né individuano elementi idonei ad attestare le denunziate violazioni di legge, ma si risolvono nel contrapporre inammissibilmente una personale, e talora forzata, valutazione delle risultanze processuali, a quella fatta propria dal giudice del merito. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt, 115, 116 e 416 c.p.c., nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I ricorrenti censurano la decisione impugnata sotto un doppio profilo: immotivatamente, e comunque per aver ritenuto la tardività della nuova domanda erroneamente, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento per violazione dell'art 7 legge 300 del 20 maggio 1970; per aver ritenuto di non poter valutare, in relazione a tale domanda (e indipendentemente dalla sua tardività), la illegittimità del licenziamento 14 con riferimento alla sua reale natura di provvedimento disciplinare, adottato in violazione del citato art.7, sulla base della erronea affermazione per la quale il procuratore ad litem (il quale, secondo i ricorrenti, nella memoria difensiva di primo grado avrebbe lasciato intendere che il licenziamento era stato intimato non già o non tanto per il motivo oggettivo dedotto nel provvedimento di licenziamento, ma soprattutto per motivi disciplinari, e cioè per avere lo SC simulato la malattia) è privo di potere sostanziale idoneo a consentirgli attività di natura negoziale con riferimento ad atti o provvedimenti posti in 14 essere dalla parte, per cui le deduzioni contenute nella memoria difensiva non possono considerarsi riferibili alla parte. Le censure non meritano accoglimento. Sotto il primo profilo dedotto va osservato che il giudice del gravame ha motivato la propria statuizione di tardività, e quindi di inammissibilità, rilevando che la domanda non era stata proposta nel ricorso del introduttivo giudizio. 15 La statuizione appare corretta, poiché nel rito del lavoro, ai sensi dell'art 414 e 420 cpc, non consentito introdurre nuove domande a seguito delle difese articolate nella memoria difensiva. Anche sotto l'ulteriore profilo di censura dedotto, la doglianza, indipendentemente dalla rilevata tardività della domanda, non potrebbe comunque trovare accoglimento. Infatti, anche a voler ritenere la riferibilità alla parte delle dichiarazioni del procuratore della convenuta, contenute nella memoria difensiva di primo grado, (e indipendentemente dalla considerazione che la legittimità del licenziamento va valutata esclusivamente in relazione ai motivi formalmente dedotti а giustificazione dello stesso), va osservato che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, omette di precisare il contenuto di tali affermazioni e dichiarazioni, suscettibili, а suo dire, di essere interpretate nel senso del riconoscimento di un motivo di licenziamento diverso da quello dedotto nel provvedimento espulsivo. Non precisa cioè in che modo ed in quali termini la convenuta, attraverso il suo procuratore, avrebbe indicato ed individuato 16 nella simulazione della malattia (riguardante peraltro in massima parte periodi successivi alla data di adozione del provvedimento espulsivo) il reale motivo giustificativo dello stesso, diverso da quello indicato nel provvedimento espulsivo. Le suddette carenze espositive dei fatti posti а base del motivo di ricorso ne determinano la inammissibilità, in quanto impediscono al giudice di legittimità la possibilità di apprezzare la rilevanza delle denunciate circostanze, di cui sarebbe stata omessa la valutazione, ai fini della decisione. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art, 409 c.p.c., nonche degli artt. 24, 111 e 298 del R.D. n.267 del 16 marzo 1942, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. I ricorrenti sostengono che erroneamente il giudice del gravame ha ritenuto la improponibilità (essendo il consorzio sottoposto а liquidazione coatta amministrativa con conseguente temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario) delle domande di condanna del consorzio al risarcimento 17 del danno biologico subito dallo SC per effetto dell'illegittimo comportamento tenuto nei suoi confronti, al risarcimento del danno derivante ai ricorrenti dalla morte dello SC, al risarcimento del danno conseguente al ritardo nell'adempimento dell'obbligo retributivo. Sostengono i ricorrenti che i crediti azionati, essendo insorti nel corso della procedura concorsuale direttamente nei confronti dell'organo della amministrazione straordinaria, devono ritenersi estranei al concorso ed azionabili nelle sedi contenziose ordinarie. Il motivo di ricorso in esame è infondato. Va infatti osservato che, in tema di liquidazione coatta amministrativa, anche i crediti cosi detti di massa e quelli inerenti alla gestione commissariale, benché soddisfatti in prededuzione, sono assoggettati alla procedura esecutiva collettiva, con divieto di azioni esecutive individuali, in quanto, secondo la regola fondamentale dell'istituto fallimentare, tutti i crediti che devono essere soddisfatti sul patrimonio dell'imprenditore insolvente devono essere fatti valere ed accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso (vedi Cass 7704 18 del 6/8/1998; Cass. 553 del 17/1/2001; Cass. 6659 del 15/5/2001). Il ricorso va dunque rigettato. Stimasi equo compensare fra le parti le spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso;
Compensa fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Trezza Raffaele Di Lella Julle ShillIL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 2 MAR. 2002 oggi, MA IL CANCELLIERE I D , A S O 0 S L 1 L A 3 . T O , 3 T B R A 5 I S 'A D E P L N A S L T I E S 3 N D -7 O G I P S -8 O IM N 1 A E 1 D S A E D I E , A E O G T R O G N T T E E IS IT L S G E IR E A R D L L O E D 19