Sentenza 25 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di procedimento instaurato davanti al giudice di pace a seguito di ricorso immediato, è legittimo il decreto di archiviazione pronunciato "de plano", ancorché la richiesta del P.M. non sia notificata alla persona offesa, la quale non abbia richiesto di essere avvisata, in quanto la mera presentazione del ricorso immediato non può essere inteso quale manifestazione di volontà in tal senso, considerato che l'art. 17 comma secondo, D.Lgs. n. 274 del 2000, prevede che tale volontà sia manifestata in modo espresso nella notizia di reato ovvero successivamente, mentre l'art. 17, comma terzo, del succitato D.Lgs. n. 274 del 2000 limita l'obbligo di comunicazione del PM alla persona offesa alla sola ipotesi - disciplinata dall'art. 26, comma secondo, medesimo D.Lgs. - in cui la richiesta di archiviazione sia successiva alla trasmissione del ricorso - ritenuto inammissibile o manifestamente infondato dal giudice di pace - al P.M. per l'ulteriore corso del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2008, n. 18187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18187 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 25/01/2008
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 122
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 3557/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. GARZIA Bartolomeo difensore della persona offesa avv. Tirandola Andrea;
avverso il decreto di archiviazione emesso il 28 settembre 2006 dal Giudice di pace di Vicenza;
nel procedimento penale a carico di:
EO TR, nato a [...] il [...];
Sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato e la rimessione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice di pace di Vicenza ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di EO TR, indagato per ingiuria continuata in danno dell'avv. Tirandola Andrea, sul rilievo dell'infondatezza della notizia di reato, alla luce del parere espresso dal PM a margine del ricorso immediato, parere che si intende riportato e condiviso. Avvero l'anzidetta decisione, la persona offesa ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Parte ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 17, commi 2 e 3, art. 127 c.p.p., comma 5 e art. 408 c.p.p., comma 2, ai sensi dell'ari 606 c.p.p., comma 1, lett. c).
Si duole, al riguardo, che il decreto di archiviazione sia stato emesso de plano senza che la richiesta del PM fosse notificata allo stesso istante. Ritiene in proposito che, nell'ipotesi di ricorso immediato, fosse sempre onere del PM, anche alla luce del disposto dell'art. 17, comma 3, dare comunicazione alla persona offesa, in quanto la presentazione di quel ricorso era intesa dal Legislatore come modalità che racchiude in sè la manifestazione di volontà dell'istante di essere informato dell'intenzione del PM di chiedere l'archiviazione, dimostrando così tacitamente ed implicitamente la stessa volontà.
2. - La doglianza è destituita di fondamento. Ed invero, la formulazione letterale delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del menzionato art. 17, non autorizza l'interpretazione del ricorrente, non essendo possibile ritenere che la mera presentazione di ricorso immediato comporti, eo ipso, manifestazione di volontà di essere informati della richiesta di archiviazione, sulla scorta di un automatismo di effetti non previsto e di una non consentita interpretazione analogica rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, stante la diversità sostanziale delle ipotesi in esame. La fattispecie prevista dal comma 2 riguarda, infatti, l'espressa manifestazione di volontà della persona offesa, contenuta nella notizia di reato ovvero successivamente, di essere informata circa l'eventuale richiesta di archiviazione. La fattispecie del comma 3 riguarda, invece, l'onere del PM di provvedere alla comunicazione alla persona offesa, che abbia proposto ricorso immediato, nella sola ipotesi in cui la richiesta di archiviazione sia successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'art. 26 c.p.p., comma 2. Tale ultima norma riguarda l'ipotesi che il giudice di pace, trascorsi dieci giorni dalla comunicazione del ricorso, ove ritenga il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, dispone, di sua iniziativa, anche in mancanza di richieste, la trasmissione del ricorso, ritenuto inammissibile o manifestamente infondato, allo stesso PM per l'ulteriore corso del procedimento.
L'espressa limitazione dell'obbligo di comunicazione, in caso di ricorso immediato, alla sola ipotesi in cui la richiesta di archiviazione sia successiva all'anzidetta trasmissione, costituisce argomento testuale significativo che vale ad escludere che la mera presentazione del ricorso esprima, implicitamente, la volontà del ricorrente di essere informato di un'eventuale richiesta di archiviazione.
3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2008