Sentenza 4 gennaio 2002
Massime • 2
Il contraente che chieda l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata è tenuto all'adempimento della prestazione corrispettiva o all'offerta della medesima - che può essere costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguirla, senza che sia necessaria una offerta reale - solo se tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre, quando essa, per accordo delle parti, debba essere effettuata contestualmente alla stipula dell'atto definitivo, o comunque successivamente, la sentenza costitutiva degli effetti di questo contratto, promesso e non concluso, deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta, ed il pagamento del prezzo (o della parte residua) va imposto dal giudice quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della proprietà del bene derivante dalla sentenza medesima.
Nel caso in cui le parti di un contratto preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del residuo prezzo debba essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto definitivo, l'offerta di cui al secondo comma dell'art. 2932 cod. civ. è da ritenersi soddisfatta con la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, essendo tale offerta necessariamente implicita nella domanda, così che, in tale ipotesi, deve senz'altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso, ed il pagamento del residuo prezzo deve essere imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice. Ne consegue, ancora, che, ove la prestazione a carico del promissario acquirente del bene preveda, al momento della stipula dell'atto definitivo, non solo il pagamento del residuo prezzo, ma anche l'accollo, da parte del promissario acquirente, del mutuo bancario gravante su detto immobile, questi non è tenuto a pagare il prezzo ovvero ad accollarsi il mutuo prima del contratto definitivo (o della domanda di esecuzione in forma specifica, o della stessa sentenza ex art. 2932), pur dovendosi l'esecuzione di dette prestazioni imporsi, in sentenza, come condizione dell'effetto traslativo divisato dalle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2002, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2002 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN0 0059 /02 i LA CORTE PREMA ASSAZIONE Oggetto Preliminar SEZIONE TERZA CIVILE of castigone Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: abusive Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 13396/99 Dott. OL VITTORIA Consigliere- 17247/99 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere 59 Cron. - Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere .15 Rep. Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud.28/09/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. 12000 SU RG, OR ERNESTO, OR NA, per diritti it. 4 GEN. 2002 OR IR, OR PA, nelle loro qualità di IL CANCELLIERE eredi con beneficio d'inventario dell'Ing. Ant onio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL UFFICIO COPIE ETANORichiesta copia studio CARAVITA 5, presso lo studio dell'avvocato GA dal Sig. I MASSIMO SARDO, difesi dall'avvocato GIAN PIETROper diritti 4 GEN. 2002 COCCHI, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrenti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE EREDITA AC TR NC;
Richiesta copia studio dal Sig. per diritti TWOOD 2001 intimata 4 GEN 2002 - 1678 e sul 2° ricorso n° 17247/99 proposto da: il IL CANCELLIERE -1- EREDITA AC TR NC, in persona del curatore Raffaele Iacono, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO GRASSI, difeso dall'avvocato SALVATORE BIFULCO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SU RG, OR ERNESTO, OR NA, OR IR, OR PA, nelle loro qualità di eredi con beneficio di inventario dell'Ing. Antonio OR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL CARAVITA 5, presso lo studio dell'avvocato GAETANO MASSIMO SARDO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GIAN PIETRO COCCHI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 1106/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 29/04/98 e depositata il 18/05/98 (R.G. 2439/90); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Gian Pietro COCCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso -2- per l'accoglimento del ricorso ricorso eredi TR. -3- LO, rigetto del Svolgimento del processo Con citazione del 18.7.1988 Antonio OR conveniva davanti al Tribunale di Napoli CE TR ed esponeva che aveva stipulato con questi un contratto preliminare, con cui prometteva di acquistare l'appezzamento di un terreno sito in Napoli di tremila in località Posillipo Alto, su gran parte del mq., quale insisteva il ristorante "Le Cascine", con i restanti diritti sul terreno limitrofo, di mq. 2000, del quale il promittente alienante si dichiarava proprietario per usucapione;
che il prezzo era fissato in £. 3.050.000.000, di cui f. 300 milioni in acconto, mentre la restante parte del prezzo doveva essere versata, al momento della stipula del contratto effettuarsi entro il definitivo notarile (da E.salvo l'accollo di 20.12.1987) in contanti, 896.000.000 in favore della Banca Centro Sud, oltre gli interessi relativi dal 13.7.1987. Assumeva l'attore che non era stato possibile stipulare il contratto definitivo per non aver il convenuto consegnato al notaio la documentazione necessaria. Chiedeva, pertanto, che fosse emessa sentenza costitutiva di trasferimento alle condizioni del preliminare, subordinando detto trasferimento al 3 pagamento del prezzo e che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni. Il convenuto resisteva ala domanda, assumendo tra l'altro che il OR non aveva provveduto alla sistemazione dei rapporti debitori con la City-bank; chiedeva, pertanto, in riconvenzionale la risoluzione del contratto, con il risarcimento dei danni in f. 2 miliardi. Il Tribunale con sentenza del 21.3.1990 rigettava la domanda di sentenza ex art. 2932 C.C., in quanto il proprietario solo della metà del terrenoTR era compravenduto né poteva realizzarsi l'effetto liberatorio dell'accollo, poiché non risultava l'assenso della banca;
riteneva l'esclusiva responsabilità del convenuto per la mancata stipula del definitivo e disponeva il prosieguo del giudizio per il risarcimento. Proponeva appello il TR ed appello incidentale il OR. La corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 18.5.1998, rigettava entrambi gli appelli. Riteneva la corte di merito che la sanzione di nullità, prevista dall'art. 40 della 1. n. 47/1985, relativa al trasferimento di immobili abusivi, non atteneva ai contratti preliminari;
che il contratto definitivo non 4 potette essere stipulato per colpa esclusiva del TR, che si affermava proprietario solo del 50% dei tremila mq. e non consegnò al notaio il titolo di provenienza del restante 50%; che il TR con missiva del 15.7.1988 ribadì che non vi erano altri titoli di proprietà; che, invece, era successivamente risultato con produzione in appello da parte del OR che con atto per notaio Chieffi del 2.7.1962, il TR aveva acquistato il restante 50% del terreno;
che, per tale considerarsi inadempiente il TR;
motivo, doveva che il OR non poteva essere considerato inadempiente per le prestazioni ancora dovute, poiché esse dovevano effettuarsi al momento della stipula del definitivo;
che la sentenza di cui all'art. 2932 c.C., in ogni caso non poteva essere emessa, in quanto, pur potendo la stessa essere condizionata al pagamento del residuo prezzo, nulla poteva disporsi in merito all'accollo, non essendo possibile l'esecuzione in forma specifica di un facere infungibile e di obblighi che comportavano la determinazione autonoma di volontà di un terzo (nella fattispecie: della banca). Avverso questa sentenza, hanno proposto ricorso per Cassazione gli eredi del OR, e cioè ER LO, OR NE, EN, AN e OL. 5 L'eredità Giacente di TR CE, in persona del curatore, resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale. I ricorrenti hanno presentato controricorso. Motivi della decisione 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c.. Deve, poi, essere riservata priorità logica al ricorso incidentale. Con il primo motivo del ricorso incidentale, infatti, ricorrente eredità giacente di TR CEla assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assume la ricorrente incidentale che, avendo il TR proposto domanda di risoluzione contrattuale, la stessa paralizzava la domanda ex art. 2932 C.C. proposta dal OR e che con motivazione viziata la sentenza impugnata aveva ritenuto che unico inadempiente era il TR, per non aver fornito al notaio i titoli di proprietà, mentre inadempiente era il OR che non aveva effettuato l'accollo del mutuo.
2.1. La priorita' logica della domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento ovvero di sentenza ex art. 2932 c.c. (in quanto l'accertamento positivo della prima fa venir meno il contratto da eseguire) non esclude che debba ilvalutarsi comportamento dei contraenti rispetto alle prestazioni dovute al fine di stabilire se vi sia inadempimento che legittimi la risoluzione. Il principio fondamentale che informa la disposizione dell'art. 1453 c.c. ' che risoluzione e di un contratto con prestazioni corrispettive non e' concepibile se non quando una delle parti non abbia assolutamente adempiuto la sua obbligazione o ne abbia ritardato l'adempimento non parlarsipotendo inadempimento contrattuale e di conseguente di risoluzione del rapporto per inadempimento quando non sussiste una delle due obbligazioni corrispettive in stato di inadempienza antecedente alla domanda di risoluzione. Una prevalenza della domanda di risoluzione del contratto preliminare di compravendita proposta dal promittente venditore su quella di esecuzione specifica proposta ex adverso e' configurabile solo in presenza di un inadempimento grave e persistente del promittente acquirente che giustifichi il rifiuto del primo ad adempiere e sulla base di una १. valutazione unitaria e comparativa degli inadempimenti che le parti si siano addebitati . inadempimentiA fronte di contrapposti assunti reciproci, al fine di stabilire da quale parte fosse l'inadempimento colpevole, compito del giudice del merito non è quello di limitarsi ad esaminare la condotta del solo promissario acquirente (come la mostra di ritenere), bensìricorrente incidentale quello di procedere necessariamente ad una valutazione comparativa dei comportamenti di entrambi i contraenti, per accertare la sussistenza di reciproche inadempienze secondo un ordine di successione cronologica, onde apprezzare la loro effettiva gravità e la loro concreta nell'ambito dell'economia incidenza causale, complessiva del rapporto. Tale accertamento, costituendo una valutazione di fatti e di prove inerenti al processo, rientra nei poteri del giudice di merito ed è, pertanto, incensurabile in Cassazione, se congruamente motivato (Cass. 5.1.1998,n. 41).
2.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto che il contratto definitivo non venne stipulato per inadempimento del TR, che aveva prodotto al notaio solo il contratto di acquisto del 50% del terreno promesso in vendita, ribadendo con ९. missiva del 15.7.1988 che non vi erano altri titoli di proprietà, per cui in tale situazione non poteva farsi carico al OR di non essersi attivato per l'accollo del mutuo presso la banca e non poteva essere considerato illegittimo ed ingiustificato il rifiuto del OR a stipulare l'atto. Lo stesso giudice di appello ha ritenuto che il suddetto inadempimento da parte del promissario alienante nella cronologia degli adempimenti contrattuali precede. l'accollo del mutuo bancario ed il pagamento del residuo prezzo, che dovevano essere effettuati solo al momento della stipula del contratto definitivo e che, poiché il OR si dichiarò pronto ad eseguire le prestazioni a suo carico al momento del trasferimento dell'immobile, ciò soddisfaceva i requisiti dell'offerta di cui all'art. 2932 c.c. (pag. 17). Osserva questa corte, quanto alla ricostruzione delle sequenze degli adempimenti contrattuali, che trattasi di accertamento riservato al giudice di merito, che l'ha effettuato con motivazione non apparente né insufficiente né contraddittoria.
2.3. Inoltre la sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia. Infatti il contraente, il quale chiede l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, è tenuto all'adempimento della prestazione corrispettiva o all'offerta della medesima - che può essere costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguirla, senza che sia necessaria una offerta reale solo se tale prestazione sia esigibile al momento della domanda giudiziale, mentre, quando essa, per accordo delle parti, debba essere effettuata contestualmente alla stipula dell'atto definitivo, о comunque successivamente, la sentenza costitutiva degli effetti di questo contratto, promesso e non concluso, deve essere pronunciata indipendentemente da qualsiasi offerta ed il pagamento ) della parte residua) va imposto dal del prezzo 0 quale condizione per il verificarsi del giudice richiesto effetto traslativo della proprietà del bene, derivante dalla sentenza medesima (Cass. 15 marzo 1990, n. 2103) (vedasi anche quanto si dirà ai punti successivi 9.1 e 9.2).
3. Con il secondo motivo del ricorso incidentale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 17,18,40 e 47 1. 28.2.1985, n. 47 e 1. 16.3.1939, n. 1089, in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5. 10 Assume la ricorrente che l'immobile insistente sul preliminare di terreno, ed oggetto anch'esso del vendita, era oggetto di abusi edilizi e che pertanto il contratto preliminare era nullo, ai sensi dell'art. 40 1. n. 47/1985, con la conseguenza che erroneamente la sentenza impugnata aveva escluso detta nullità, trattandosi solo di un preliminare di vendita. In ogni caso, secondo la ricorrente incidentale, non poteva mai emettersi una sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo di un contratto definitivo di vendita dell'immobile, proprio perché abusivo, in quanto in questo modo si sarebbe aggirato il divieto imposto al notaio di rogare l'atto definitivo di vendita di immobile abusivo;
che, per potere emettere detta sentenza, il giudice avrebbe dovuto accertare l'esistenza di una concessione edilizia e la conformità delle opere eseguite a detta concessione.
4. Ritiene questa Corte che il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile, nei termini di cui si dirà. Anzitutto va rilevato che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 1. n. 47/1980 concerne unicamente i contratti che trasferiscono la proprietà, e non trova 11 applicazione nei confronti del preliminare di compravendita di edificio abusivo. Infatti, come questa Corte ha già rilevato, la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 1. 28 febbraio 1985 n. 47 con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria e, quindi la connessa disposizione dell'art. 21 ivi richiamato, trovano applicazione nei soli atti di trasferimento immobiliare, "id est" ai contratti con effetti reali e le relative previsioni non possono essere estese ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita. ( Cass. 17 giugno 1999, n. 6018; Cass. civ., sez. II, 1 settembre 1997, n. 8335; Cass. civ., sez. II, 3 settembre 1993, n. 9313). Infatti, a parte il rilievo che la lettera della norma in questione attiene solo agli atti traslativi dei diritti reali sull'immobile e non agli atti ad efficacia obbligatoria, va rilevato che successivamente al contratto preliminare, può intervenire la concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi, con la conseguenza - in questa ipotesi di successiva sanatoria - che rimane esclusa la sanzione di nullità predetta per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero che non possa essere emessa la sentenza 12 j ex art. 2932 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 1999, n. 1501). Sotto questo profilo, quindi, il motivo di ricorso è infondato.
5.1. Diversa questione è se, pur non essendo nullo il preliminare di vendita di immobile abusivo, possa poi richiedersi l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ed ottenere quindi una pronunzia di trasferimento del bene ex art. 2932 c.c., senza che sia intervenuta una concessione in sanatoria per l'immobile abusivo. L'assenza della concessione edilizia, o anche l'omessa dichiarazione degli estremi di tale concessione, l'omessa allegazione della domanda di concessione in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione, non consente che vi possa essere esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita, dato che la sentenza non può eludere disposizioni di legge che regolano, nella forma l'esercizio dell'autonomia negozialee nel contenuto, delle parti stesse (Cass. 8 febbraio 1997, n. 1199; Cass. 9 dicembre 1992, n. 13024) Infatti l'art. 40 secondo comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47 stabilisce che "gli atti tra i vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli 13 di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione estremi della licenza о delladell'alienante, gli concessione ad edificare O della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata una copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione ovver o copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35". Il quarto comma del medesimo articolo aggiunge che "se la mancanza delle dichiarazioni 0 dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza о della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al primo settembre del 1967, essi possono essere confermati partianche da una sola delle mediante atto 14 successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa O al quale siano dichiarazioneallegate la sostitutiva di atto copia della domanda indicate al comma notorio O la precedente". Le citate disposizioni, dunque: 1) implicitamente prescrivono che negli atti relativi ad edifici (0 loro parti) sia contenuta l'indicazione degli estremi della licenza o della concessione ad edificare in sanatoria ° sia, in mancanza della licenza, concessione (inallegata copia della domanda di sanatoria) munita degli estremi del versamento delle prime due rate della oblazione prevista dall'art. 35; 2) espressamente prevedono una nullità formale 0 testuale (e non meramente virtuale) legata alla mancanza delle prescritte indicazioni ei tuttavia, sanabile con un successivo atto che, contenendo le indicazioni omesse nel precedente atto o recando in allegato la domanda di concessione edilizia in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate dell'oblazione dovuta, ne integri il contenuto;
3) implicitamente prevedono (come é reso evidente dalla ratio legis e, comunque, dalla esclusione della sanatoria nei casi di domandainesistenza della licenza edilizia о della 15 sanatoria) una nullità di concessione in sostanziale legata alla carenza della licenza ° assenza della domanda di concessione edilizia o dalla concessione in sanatoria e del versamento della prescritta oblazione.
5.2. Il puntuale riferimento agli "atti giuridici tra vivi" rivela che il legislatore, che pure si é occupato nel quinto comma dell'art. 40 (aggiunto 8 bis del d.l. 23 aprile 1985 n.dall'art. 146) dei trasferimenti operati nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari, non ha preso in considerazione i trasferimenti coattivi che, per l'esecuzione del contratto preliminare di compravendita (cui, come già chiarito da questa non sono applicabili le citate disposizioni Corte, dell'art. 40), si realizzano con sentenza, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.. la sentenza prevista dall'art. 2932 cod. Ma attesa la sua peculiare funzione sostitutiva civ., di un atto negoziale dovuto dalle parti, non può certo realizzare un effetto maggiore o diverso da quello che, immobiliare, sarebbe stato possibilein materia alle parti, ° che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma ° nel contenuto, 16 l'esercizio dell'autonomia negoziale delle predette parti. Ciò impedisce la pronuncia della sentenza costitutiva di trasferimento prevista dall'art. 2932 non solo nei casi di assenza della cod. civ. concessione edilizia ma anche in quelli di omessa dichiarazione degli estremi di tale concessione di omessa allegazione della domanda di concessione in sanatoria con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione. Tale limite non può essere superato, per le sentenze, dalla astratta possibilità della successiva sanatoria prevista dal quarto comma tradell'art. 40 data l'evidente incompatibilità dell'atto nullo,l'istituto della c.d. conferma previsto da questa disposizione, e le peculiari caratteristiche della sentenza e l'autorità del giudicato che questa é necessariamente destinata ad acquistare. Tale conclusione non é efficacemente contraddetta dalla considerazione circa le inique conseguenze che impossibilità esse comportano a causa della giuridica per il promittente acquirente di procurarsi la copia della domanda di concessione in sanatoria e la conseguente situazione di vantaggio 17 in cui si troverebbe il promittente venditore che, aomettendo di produrre la domanda, potrebbe, suo piacimento, impedire il trasferimento coattivo. L'argomento ignora del tutto, infatti, che l'art. 47 della legge n. 47 del 1985 attribuisce a chi abbia stipulato un contratto preliminare con sottoscrizione autenticata (0, comunque, riconosciuta autentica) il diritto di prendere in visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile e trascura, comunque, di considerare che l'art. 213 cod. proc. civ. consente alla parte di procurare l'acquisizione dei predetti documenti sollecitandone é tenuto aal giudice (che, pur potendolo, non provvedere di ufficio) la richiesta alla P.A.. 5.3.Sennonchè nella fattispecie il giudice di merito ha rigettato la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento non sul rilievo che l'immobile era abusivo e che non era intervenuto alcun sulprovvedimento di sanatoria, non pronunziandosi punto, ma per la diversa ragione che non era possibile con la sentenza disporre l'accollo del mutuo. Ne consegue che la questione dell'impossibilità della pronuncia di una sentenza ex art. 2932 C.C. per abusività dell'immobile è rimasta assorbita. 9 . 18 Ciò comporta che da una parte il motivo è sotto questo profilo inammissibile (mancando sul punto una pronuncia conseguente soccombenza della del giudice ed una ricorrente incidentale) e dall'altra che la questione potrà essere sottoposta al giudice del rinvio, per i necessari accertamenti fattuali di esclusiva competenza del giudice di merito. Il ricorso incidentale va pertanto rigettato.
7. Con l'unico motivo del ricorso principale i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c., in quanto i giudici di merito, pur rilevando l'esclusivo inadempimento del TR per la mancata stipula del contratto definitivo, hanno non poteva accogliersi la tuttavia ritenuto che domanda ex art. 2932 c.c., poiché tra le condizioni vi era anche che il TR al momento del contratto definitivo pagasse il residuo prezzo e si accollasse il mutuo bancario e che non poteva accogliersi la domanda, accollo, in quanto non ècondizionandola a detta possibile l'esecuzione specifica di obbligazioni infungibili di fare o di obblighi che comportino la determinazione autonoma di volontà di terzo (nella specie: la banca mutuante). Ritiene, invece, il ricorrente che la pronuncia richiesta andava emessa, eventualmente condizionandola 19 al pagamento del residuo prezzo ed all'accollo del mutuo.
8. Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato e che lo stesso vada accolto. La sentenza impugnata, nel rigettare la domanda di sentenza ex art. 2932 c.c., si fonda su un remoto precedente di questa Corte, secondo cui è inammissibile una domanda diretta ad ottenere una sentenza di trasferimento del diritto ex art. 2932 C.C. allorchè ad essa consegua un facere infungibile о la determinazione autonoma di volontà di un terzo, poiché dette due prestazioni sono insuscettibili di esecuzione in forma specifica (Cass. 26.3.1979,n. 1756; ad essa va aggiunta anche Cass. 14.9.1979, n. 5922). Poiché nella fattispecie l'accollo del mutuo doveva essere liberatorio per l'alienante e poiché tanto richiedeva l'assenso del creditore (la banca), non il promissario acquirente procurato essendosi anticipatamente alla stipula del contratto definitivo detto consenso del creditore mutuante, non poteva emettersi la sentenza richiesta. ' anzitutto, vada 9.1. Ritiene questa Corte che - secondo la dottrina e la giurisprudenza osservato prevista dall'art. 2932 prevalenti che la sentenza - inquadra nella categoria delle sentenze C.C. si 20 0 2 costitutive e che la sua funzione è quella di operare situazione sostanziale,ex nunc quel mutamento della che sarebbe dovuto avvenire a seguito del consenso prestato dalla parte che vi era obbligata, agendo in tal modo come "surrogato" del contratto definitivo. Ne consegue che, non trattandosi di una sentenza di condanna, non può sorgere questione in merito all'impossibilità di esecuzione specifica di un facere infungibile ovvero di un obbligo che comporti la determinazione della volontà di un terzo. Tutto ciò sta fuori dalla struttura e dalla funzione della sentenza, che, in buona sostanza, deve solo sostituirsi al mancato consenso del promittente inadempiente e realizzare quindi il contratto definitivo e, come tale, non contiene alcuna statuizione di condanna e tanto meno ad un facere infungibile o a carico di terzi. In questa ottica si comprende come la giurisprudenza costante di legittimità ritiene che, quando per accordo delle parti la prestazione da parte del contraente, che specifica dell'obbligo dirichiede l'esecuzione concludere un contratto, debba essere effettuata al momento della stipulazione del definitivo, la sentenza 2 costitutiva ex art. 2932 C.C. debba essere senz'altro emessa ed il pagamento del prezzo debba essere imposto solo come condizione per il verificarsi dell'effetto 21 pronuncia (Cass. derivante dalla traslativo 27.4.1996,n. 18.11.1996,n. 10096; Cass. 3926; Cass. 30.1.1995, n. 1077; Cass. n. 6258/1984; Cass. n. 3560/1977).
9.2. Ciò comporta che se la prestazione a carico del promittente acquirente del bene prevede, al momento della stipula del definitivo, non solo il pagamento del residuo prezzo, ma anche l'accollo del mutuo bancario gravante su detto immobile, il promittente acquirente non è tenuto a pagare il prezzo o effettuare l'accollo precedentemente al contratto definitivo o alla domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto o alla stessa sentenza ex art. 2932 c.c., pur dovendosi l'esecuzione di dette prestazioni fissare in sentenza, come condizione degli effetti traslativi della pronuncia medesima. In questo caso, quindi, poiché la sentenza ex art. 2932 C.C. non condanna il promissario acquirente ad effettuare l'accollo, né ovviamente il creditore a - prestare il consenso liberatorio, non sorge un problema di impossibilità di esecuzione in forma specifica di dette attività, ed esse operano solo quale condizione degli effetti traslativi della sentenza (aderendosi, in questa peculiare ipotesi, all'orientamento che anche l'adempimento di una parte possa costituire condizione 222 2 sospensiva cui è condizionata la produzione degli effetti giuridici del negozio, Cass. 8.8.1990, n. 8051; Cass. 24.2.1983,n, n. 1432). Il motivo di ricorso principale va, pertanto, accolto. La sentenza impugnata va cassata, in relazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso principale. Cassa, in relazione al ricorso accolto, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, lì 28 settembre 2001. 109T129,11 Il Presidente Il cons. est. Autorio Segreto line 64,97 456T TOT 191,08 Depositata in Cancel IL CANCELLIERE C1 4.4.02 Ginaa Basoli GEE, IL CANCELLIERE C1 Gin Basoll AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 11 APR. 2002 an15329 to ... Serie 4 Registrato in data. Iversate € 181,08 Neuro CENTONOVANTUN 108 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia Di Jepp) Responsabile Servizio M ari (Dr. M. RACCI 23