Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1999, n. 1501
CASS
Sentenza 23 febbraio 1999

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Benché l'art. 40 legge n. 47 del 1985 consenta la stipula di un atto tra vivi con il quale venga trasferita la proprietà di un immobile costruito senza la necessaria licenza o concessione (o in difformità dalla stessa), purché l'alienante dichiari gli estremi della concessione in sanatoria o alleghi agli atti copia della relativa domanda, è tuttavia necessario che la situazione dell'immobile venga resa nota in sede di preliminare di vendita e accettata dal provvisorio acquirente, essendo evidente che un tale immobile, ancorché commerciabile, è pur sempre esposto al rischio del rigetto della domanda di concessione in sanatoria; ne consegue che il promissario alienante che abbia taciuto in sede di preliminare sulla pendenza della pratica di condono deve ritenersi inadempiente, con conseguente legittimazione del promissario acquirente all'azione di risoluzione, a nulla rilevando che la concessione in sanatoria sia stata successivamente ottenuta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/1999, n. 1501
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1501
Data del deposito : 23 febbraio 1999

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