Sentenza 2 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/07/2003, n. 10389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10389 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
O L 4 L 7 O .3 B ) E N E , E 1 C N 9 A O 9 I P 1 Z - I 1 A 1 D R - T 1 IN NON DEL P1 038 9 / 03 E IS 2 C . G I L E D R REPUBBLICĂ ITALI 9 U 3 I A D E G E 6 E T 4 N N . . E T S T T E S R (I A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Primo Presidente f.f. Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 30609/01 Cron. 23259 Dott. Vittorio DUVA Presidente di sezione - Dott. Giovanni - Consigliere PRESTIPINO Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Ud.20/03/03 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere - Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato MARIA ATHENA LORIZIO, che lo rappersenta e difende unitamente all'avvocato MARCO SELVAGGI, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente - 2003 contro 301 CI UC;
-1- intimato avverso la sentenza n. 2606/01 del Giudice di pace di FIRENZE, depositata il 25/09/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito l'Avvocato Maria Athena LORIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'A.G.A.. -2- Svolgimento del processo Con ricorso notificato al Comune di Firenze, il sig.CA PI propose opposizione, ai sensi dell'art.23 1.n.689 del 1981, davanti al giudice di pace di Firenze avversO la cartella esattoriale emessa dalla Cassa di Risparmio di Firenze, quale concessionario del servizio di riscossione delle entrate di quel Comune relativa alla sanzione - determinata, ai sensi dell'art.15 della legge n.1497 del 1939, nell'importo di lire 1.447.690 (di cui lire 1.400.000 per indennità risarcitoria), nell'ambito di un procedimento di condono edilizio per opere abusive realizzate in area soggetta a tutela paesaggistica. A sostegno della domanda dedusse l'inapplicabilità dell'art.15 della legge 1497/1939 e del d.m.26 settembre 1997, rilevando che tale norma sarebbe stata applicabile soltanto in relazione ad abusi non condonabili, e la non debenza delle somme addebitate, e chiese che fosse annullata e comunque dichiarata di nessun effetto la cartella di pagamento. Il Comune, costituitosi nel giudizio, eccepì in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nonché 1'incompetenza per l'inammissibilità materia del giudice adito, SU Corte di Cassazione (r.n.30609 01) est. V.Proto -3- dell'opposizione avverso la cartella esattoriale, e la carenza di legittimazione passiva di esso resistente;
nel merito, contestò la fondatezza del ricorso. Con sentenza depositata il 28 dicembre 2001 il giudice di pace accolse l'opposizione, avendo ritenuto fondati i rilievi del ricorrente in ordine alla mancata indicazione nella cartella esattoriale dell'autorità e del termine relativi all'impugnazione esperibile. Avverso questa decisione il Comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione in base а sei motivi. Col primo motivo deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Col secondo motivo denuncia l'incompetenza per materia del giudice di pace. Col terzo motivo deduce la carenza di legittimazione passiva del Comune di Firenze, con riferimento alle censure relative alla validità dell'atto. Col quarto motivo sostiene l'inammissibilità dell'opposizione, non essendo stato impugnato il provvedimento di determinazione della sanzione irrogata dal Comune. SU Corte di Cassazione (r.n.30609 01) est. V.Proto Col quinto motivo deduce che la sanzione applicata troverebbe la propria fonte nell'art.15 1.n.1497 del 1939, sostituito dall'art.164 del d.lgs.n.490 del 1999, riproduttivo della disciplina anteriore, vigente al momento dell'irrogazione della sanzione, e che l'applicabilità della sanzione stessa, anche in presenza di pratiche di condono edilizio, sarebbe confermata dall'art.2, comma 46, della 1. n. 662 del 1996 conv. nella 1. n.30 del 1997. Col sesto motivo deduce che la mancata indicazione nella cartella esattoriale dell'autorità alla quale Д sarebbe stata possibile ricorrere e del termine per impugnare costituirebbe un'irregolarità non inficiante la legittimità del provvedimento. I motivi sono stati illustrati con memoria. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione. Col primo motivo si denunciano la violazione della legge n.2248 del 1865, allegato E) sul contenzioso amministrativo;
dei principi generali sul riparto della giurisdizione in relazione alla situazione giuridica soggettiva tutelata e alla qualificazione del potere esercitato pubblica dalla delle amministrazione;
l'errata valutazione risultanze del potere amministrativo riguardo alla SU Corte di Cassazione (r.n.30609 01) est. V.Proto 5 tutela delle bellezze naturali;
e la violazione dell'art.34 della legge n.80 del 1998. Il ricorrente, sotto un primo profilo, lamenta che la sentenza impugnata non abbia considerato che in materia di sanzioni amministrative, irrogate ai sensi dell'art.15 1.1497 del 1939, nell'esercizio un'attività discrezionale della pubblica di potendo questa scegliere fra amministrazione, dell'opera abusiva e l'ordine di demolizione l'indennità risarcitoria, la posizione del privato di interesse legittimo, come sarebbe tale tutelabile davanti al giudice amministrativo. Sotto altro profilo, deduce che, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n.80 del 1998, con cui è stata attribuita al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, la controversia sarebbe oggi devoluta alla giurisdizione esclusiva di quest'ultimo. La censura, nel suo secondo profilo, di carattere pregiudiziale ed assorbente, è fondata. A norma dell'art.34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 (in vigore, ai sensi dell'art. 45, dal 1° luglio 1998), poi sostituito dall'art. 7, comma 3, lett.b, della legge 21 luglio 2000, n.205, esclusiva delsono devolute alla giurisdizione SU Corte di Cassazione (r.n.30609 01) est. V.Proto -6 giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti pubbliche in materia delle amministrazioni urbanistica ed edilizia. Come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (Cass.S.U.14 luglio 2000, n.494), la disposizione si caratterizza per l'estrema ampiezza della formula adottata, sia nella delimitazione dell'ambito della materia, sia nell'indicazione delle controversie che in tale ambito assumono rilevanza ai fini della determinazione della giurisdizione esclusiva. Essa stabilisce, infatti, che sono compresi nella materia urbanistica tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e che rientrano nelle controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, purché attinenti alla materia urbanistica (come sopra definita), le controversie determinate da atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche. ritenuto (Cass.S.U.13 In questa linea si è, poi, dicembre 2002, n. 17913) che la norma comprende anche le ingiunzioni in materia edilizia;
a sostanziale conferma di un orientamento, già espresso in tema di amministrative persanzioni SU Corte di Cassazione (r.n.30609 01) est. V.Proto abusi edilizi, che (sia pure in un diverso contesto normativo), in base al disposto dell'art.16 della legge 28 giugno 1977, n.10, aveva attribuito in tale materia le relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr., ex plurimis, Cass.30 dicembre 1999, n.944 e Cass.20 ottobre 1995, n.10923). Alla stregua delle considerazioni che precedono il motivo (nel suo secondo profilo) merita, dunque, accoglimento. Resta, pertanto, assorbito l'esame delle ulteriori censure. Conseguentemente, deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del Ө giudice amministrativo. La sentenza impugnata va, quindi, cassata senza rinvio. Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e giurisdizione esclusiva del giudice dichiara la Dichiara assorbite le ulteriori amministrativo. censure. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso il 20 marzo 2003 nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili. SU Corte di Cassazione (r.n.30609 01) est. V.Proto جھ نے H (cons.est. SU Corte di Cassazione (r.n.30609 Il Presidente perma IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista With Depositats in Cancelleria - 2 LUG. 2003 OLLIERE C1 Giovanni Giambattista 01) est. V.Proto