Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
In costanza di espiazione di pena conseguente a condanna definitiva, la misura di prevenzione non può essere disposta se non sia acquisita la prova certa che la formazione di risocializzazione propria del trattamento penitenziario non ha esercitato alcun effetto sul condannato, né ha eliminato la sua pericolosità sociale; è compito del giudice di merito procedere ai necessari accertamenti, non potendosi far luogo a misura di prevenzione se la pericolosità sociale non sia sussistente al momento della formulazione del giudizio. (Fattispecie in tema di misura disposta nei confronti di persona indiziata di reati previsti dall' art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2014, n. 46292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46292 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 09/10/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1552
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 13899/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RS MA N. IL 26/04/1968;
avverso il decreto n. 70/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso in data 9 dicembre 2013 la Corte d'appello di Milano ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Milano in data 5 luglio 2013, che applicava nei confronti di UR AS la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del UR, deducendo i motivi di doglianza di seguito indicati.
2.1. Violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4, per motivazione inesistente o meramente apparente del decreto impugnato, e comunque per l'inesistenza dei presupposti di applicazione della misura di prevenzione.
Si evidenzia, al riguardo, un primo profilo di illegittimità legato al fatto che la norma indicata nella proposta avanzata dalla D.D.A. di Milano, ed il contenuto di quest'ultima, facevano riferimento alla esistenza ed attualità di una pericolosità qualificata e particolarmente grave, con riferimento ai reati previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, ovvero alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, laddove il ricorrente non ha mai riportato condanne per reati di criminalità organizzata o di indole mafiosa. Si assume, inoltre, che in una memoria difensiva prodotta in udienza era stata documentata l'attività lavorativa svolta dal ricorrente nell'arco temporale ricompreso fra il 2005 ed il 2010, sino alla data del suo arresto, laddove la Corte d'appello ha ritenuto apoditticamente indimostrata una effettiva e stabile attività da cui trarre lecito sostentamento.
Infine, si deduce l'erronea individuazione del presupposto dell'attualità della pericolosità sociale nei precedenti penali, peraltro assai risalenti nel tempo, e in non meglio precisate frequentazioni con soggetti pregiudicati, senza fornire alcuna motivazione al riguardo, nonostante gli specifici rilievi difensivi sul punto formulati. Il decreto del Tribunale, in ogni caso, è intervenuto quando il UR aveva quasi finito di espiare una condanna, senza tener conto del quadro di principii affermati dalla Suprema Corte e dalla Corte costituzionale in tema di effetto rieducativo della pena, che nel caso di specie aveva avuto un effetto positivo, in ragione sia della concessione della liberazione anticipata per l'intero periodo di detenzione sofferta, sia del provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza - successivamente al decreto applicativo - aveva ammesso il predetto ricorrente ad espiare la residua pena in regime di detenzione domiciliare.
2.2. Carenza radicale di motivazione sulla richiesta subordinata di affievolimento della misura, per la insussistenza della paventata pericolosità sociale qualificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
4. Preliminarmente, deve ritenersi manifestamente infondato il primo dei tre profili di doglianza articolati nel primo motivo di ricorso, ove si consideri che la relativa censura, diversa nella sua formulazione da quella prospettata nei motivi d'appello - ove si lamentava l'omessa individuazione della categoria di appartenenza ex D.Lgs. n. 159 del 2011, art.
4 - e come tale, dunque, improponibile in questa Sede, non integra alcuna delle ipotesi di nullità tassativamente contemplate dal cit. D.Lgs., art. 7, comma 7. 5. Fondato, di contro, deve ritenersi, con carattere assorbente rispetto alle residue doglianze, il terzo profilo del primo motivo, ove si consideri il quadro di principii emergente dalla linea interpretativa ormai da tempo tracciata, al riguardo, da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 1, n. 17932 del 10/03/2010, dep. 11/05/2010, Rv. 247052), secondo cui è nullo, per mancanza di motivazione, il provvedimento applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel quale venga omessa l'indicazione specifica dei dati materiali su cui si fonda il giudizio di attualità della pericolosità sociale del prevenuto. Ne discende che, in costanza di espiazione di pena conseguente a condanna definitiva, la misura di prevenzione non può essere disposta se non sia acquisita la prova certa che la formazione di risocializzazione propria del trattamento penitenziario non ha esercitato alcun effetto sul condannato, ne' ha eliminato la sua pericolosità sociale;
è compito del giudice di merito procedere ai necessari accertamenti, in quanto non si può far luogo a misura di prevenzione se la pericolosità sociale non sia sussistente al momento della formulazione del giudizio (Sez. 1, n. 44151 del 05/11/2003, dep. 18/11/2003, Rv. 226608). Tale accertamento, peraltro, va condotto sulla base di ogni elemento utile, e in particolare alla luce delle eventuali allegazioni difensive e dei comportamenti tenuti dallo stesso prevenuto nel periodo intercorso tra l'accertamento del reato e il momento di applicazione della misura (Sez. 1, n. 17932 del 10/03/2010, dep. 11/05/2010, Rv. 247053).
La pericolosità sociale del proposto, in definitiva, deve essere attuale e, quindi, sussistente al momento della relativa decisione, con la conseguenza che la detenzione, per un congruo lasso di tempo, impone un particolare rigore nella valutazione degli indici sintomatici della sua persistenza, in quanto pur non essendo incompatibile con il protrarsi della pericolosità non ne implica "eo ipso" la persistenza. D'altro canto anche la presunzione di perdurante pericolosità ammissibile per gli appartenenti alle associazioni criminali di tipo mafioso o dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una puntuale motivazione sull'attualità della pericolosità, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizi siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio. Ne consegue che, anche in tal caso, il giudice di merito deve procedere ai necessari accertamenti, fornendo giustificazione adeguata sulla persistenza della pericolosità al momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione, pericolosità che assume un valore di vero e proprio presupposto dell'applicabilità di tali misure (Sez. 5 n. 34150 del 22/09/2006, dep. 12/10/2006, Rv. 235203). Solo apoditticamente formulata risulta, nella motivazione del provvedimento impugnato, la valutazione di irrilevanza degli effetti del trattamento penitenziario del ricorrente, alla stregua delle deduzioni svolte dalla difesa.
In ordine ai profili critici sul punto evidenziati in narrativa (v., supra, il par. 2.1.), dunque, solo apparente deve ritenersi la motivazione del provvedimento impugnato, traducendosi tale vizio in quello di violazione di legge per mancata osservanza, da parte del Giudice, dell'obbligo, sancito dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 9, di provvedere con decreto motivato (da ultimo, v.
Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, dep. 14/05/2013, Rv. 257007).
6. S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnato decreto, per una nuova deliberazione che, nella piena libertà dei relativi apprezzamenti di merito, dovrà colmare il su indicato vizio motivazionale, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuova deliberazione ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2014