Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2014, n. 46292
CASS
Sentenza 9 ottobre 2014

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In costanza di espiazione di pena conseguente a condanna definitiva, la misura di prevenzione non può essere disposta se non sia acquisita la prova certa che la formazione di risocializzazione propria del trattamento penitenziario non ha esercitato alcun effetto sul condannato, né ha eliminato la sua pericolosità sociale; è compito del giudice di merito procedere ai necessari accertamenti, non potendosi far luogo a misura di prevenzione se la pericolosità sociale non sia sussistente al momento della formulazione del giudizio. (Fattispecie in tema di misura disposta nei confronti di persona indiziata di reati previsti dall' art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/10/2014, n. 46292
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46292
    Data del deposito : 9 ottobre 2014

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