Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0 31-8 8/0 1 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 16967/98 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron. 6594 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Ud. 13/12/00 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studiosul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE CAMELIN GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA 3000 per diritti L. il --5-MAR-2001----- VIA F. CIVININI 12, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE CASSIANO MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FIORIO VALENTINO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 5424 -1- POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 259/97 del Tribunale di PINEROLO, depositata il 29/10/97 R.G.N. 628/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 10.11.92 il Tribunale di Torino, dopo aver disposto due consulenze tecniche d'ufficio, confermava la decisione di rigetto della domanda proposta da EP AM per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità. A seguito dell'annullamento di tale pronuncia con decisione n.6822 del 1995 di questa Corte, il Tribunale di Pinerolo, designato quale giudice del rinvio, con il compito di procedere a nuovo esame del merito, disponeva un'ulteriore consulenza tecnica di ufficio e quindi con sentenza del 29.10.97 confermava la statuizione di rigetto della domanda, ritenendo di condividere il parere espresso dall'ultimo consulente tecnico nominato, con riferimento alla identificazione dell'attività di operaio generico quale confacente alle attitudini dell'assicurato, e all'incidenza non invalidante di varie patologie riscontrate (edentulia, esiti di colecistectomia e di pregressa pielonefrite senza incidenza funzionale, varici agli arti inferiori, ipoacusia, spondiloartrosi, ambliopia) nonché di esiti di infortuni sul lavoro (nei quali il AM aveva riportato la perdita anatomica subtotale delle due falangi distali del terzo e quarto dito della mano sinistra, subanchilosi delle interfalangee del secondo dito della stessa mano, lievissima perdita di tessuti del polpastrello e lieve limitazione della flessione della terza falange del terzo dito della mano sinistra) e di una sindrome ansioso depressiva. 3 In proposito, il Tribunale riteneva corrette le conclusioni del C.T.U., secondo cui la patologia spondilodiscoartrosica comportava una riduzione della capacità lavorativa del 25/30%, mentre una riduzione ulteriore del 15%20 era dovuta alla patologia alla mano sinistra;
ancora nella stessa misura era indicata la riduzione della capacità lavorativa era attribuita alla sindrome ansiosa. Con tale parere medico legale, la valutazione globale della riduzione della capacità di lavoro era stata indicata intorno al 60%. Avverso questa sentenza il AM propone ricorso per cassazione con unico complesso motivo. L'INPS si è costituito con il deposito di procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denunciano i seguenti vizi: «violazione-falsa applicazione del 1° comma dell'art. 1 1.222/84 con riferimento al concetto di capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini»; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa la valutazione del danno globale e quella dei danni singoli afferenti i postumi degli infortuni, il visus e le varici»; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della diminuzione della capacità di lavoro in relazione all'età, alla formazione professionale e allo stato di disoccupazione. Violazione- falsa applicazione del 1° comma dell'art.1 1. 222/84 in relazione al principio predetto». Il motivo si articola nelle seguenti censure: a) il Tribunale ha erroneamente affermato che il concetto di capacità lavorativa di cui all'art.1 della legge n.222/1984 fa riferimento ad una capacità specifica e non ad una capacità generica. La valutazione va infatti rapportata a tutte le mansioni potenzialmente confacenti alla persona e alla professionalità del lavoratore;
non può dirsi quindi che per un lavoratore come il AM, con attitudini di manovale od operaio generico, non si devono considerare i danni conseguenti alla perdita di falangi e all'ambliopia, né può farsi riferimento solo a specifiche mansioni di custode, centralinista, fattorino o commesso;
b) la decisione impugnata è insufficientemente motivata in ordine alla quantificazione del danno visivo: il Tribunale non spiega perché ha ritenuto di aderire alle conclusioni del dott. Castrataro (C.T.U. nominato nel giudizio di rinvio) piuttosto che a quelle della dott. Barocelli (primo C.T.U. nominato nel giudizio di appello) né perché debbano essere disattese le risultanze del certificato specialistico del 19 luglio 1990 con la diagnosi di visus all'occhio destro di 10/10 con correzione e di 1/10 all'occhio sinistro per ambliopia da astigmatismo»; analoga critica riguarda la valutazione negativa della rilevanza delle varici agli arti inferiori;
c) sono stati violati i criteri che impongono una valutazione globale dell'incidenza delle singole lesioni, e non consentono una mera somma aritmetica delle percentuali di riduzione della 5 capacità di lavoro attribuite alle diverse infermità; il Tribunale non ha poi spiegato perché la valutazione delle singole patologie non comporti il superamento della soglia invalidante, date le varie percentuali indicate nella relazione peritale, a cui si devono comunque aggiungere i danni per l'ambliopia e le varici;
d) infine, il Tribunale non ha tenuto conto dell'età e della mancanza di formazione professionale del AM. Il ricorso non merita accoglimento. Per quanto riguarda i rilievi riportati al precedente punto a), devono essere in primo fu luogo disattese le critiche mosse all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la nozione di capacità lavorativa di cui all'art. 1 della legge n.222 del 1984 fa riferimento non ad una capacità generica ma ad una capacità specifica: nella motivazione questa enunciazione pone in diretta correlazione la capacità lavorativa e le occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore, da individuare tenendo conto delle specifiche capacità professionali di questi e quindi delle sue conoscenze tecniche, delle sue esperienze di lavoro e delle sue capacità di adattamento. La decisione non si discosta quindi, sotto questo profilo, dal principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la nuova nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla 1. 12 giugno 1984 n. 222, che ha sostituito come criterio di riferimento per la concessione della prestazione previdenziale la capacità di guadagno del sistema previgente con la capacità di lavoro, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico ma alla riduzione della specifica capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, cosicché ai fini dell'accertamento della detta invalidità occorre pur sempre considerare caso per caso le condizioni del soggetto protetto tenendo conto della sua età, della sua formazione e personalità professionale (Cass. 10 maggio 1995 n.5086). Il Tribunale si è attenuto a questi criteri, fondando il proprio convincimento sui risultati di un'indagine peritale che ha riferito le attitudini del sig. AM, in base ai dati sulla sua vita lavorativa, ad attività di operaio generico metalmeccanico, operaio generico nel settore del commercio od operaio agricolo, nonché a compiti semplici di custode, centralinista, fattorino o commesso;
questa valutazione non è stata specificamente censurata dal ricorrente. Ulteriori critiche, richiamate ai punti a) e b), riguardano il giudizio medico legale su singole infermità. Per quanto riguarda l'entità del deficit visivo, la sentenza impugnata ha utilizzato i risultati di una visita specialistica effettuata nell'aprile del 1997, che determina in 4/5 decimi (e non 1/10) il visus residuo nell'occhio sinistro;
questo apprezzamento di fatto non è efficacemente criticato dal ricorrente, che si limita a richiamare i diversi dati di un altro certificato medico risalente a vari anni prima. L'ultimo elaborato 7 peritale, richiamato nella sentenza, esclude l'incidenza della patologia diagnosticata sulla capacità lavorativa in base a considerazioni analiticamente esaminate nella motivazione (che rileva anche la sostanziale concordanza sul punto dei pareri espressi dai vari consulenti tecnici), riassumibili nell'affermazione secondo cui le attività generiche confacenti con le attitudini del lavoratore non richiedono un'integra visione stereoscopica. Questa, secondo il giudice dell'appello sarebbe necessaria solo per l'espletamento di attività lavorative di precisione, quali il taglio di materiali o la saldatura di componenti di piccole dimensioni. Anche questo giudizio di fatto si sottrae alle critiche del ricorrente, che contrappone ad esso un proprio diverso apprezzamento sostenendo la necessità di un'integra funzione visiva stereoptica per l'operaio generico. Quanto alla riduzione della funzione prensile della mano sinistra, il danno risulta specificamente identificato sotto il profilo della riduzione della capacità di trasportare pesi e carichi;
anche per questo aspetto i vizi denunciati si risolvono in una semplice difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte. Analoghe considerazioni valgono per le varici agli arti inferiori, di cui è stata esclusa la rilevanza ai fini del giudizio medico legale (con valutazione sostanzialmente concorde nei 0 0 8 diversi elaborati peritali richiamati) con riferimento alle attitudini di operaio generico. E' poi infondata la critica del punto c), perché il giudice dell'appello non ha determinato l'entità della riduzione della capacità lavorativa in base ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, né ha fatto riferimento ad sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto tra queste e la riduzione conseguente in base ad indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica (secondo un criterio che non può essere utilizzato ai fini dell'accertamento per l'invalidità nell'ambito della disciplina di cui alla legge n.222/1984: cfr. Cass. 20 giugno 1994, n. 5934, 5 gennaio 1995, n. 148, 21 ottobre 1995, n. 10949) ma ha proceduto, come risulta dalla motivazione (cfr. p. 24) ad una valutazione complessiva del quadro patologico, con riferimento alla incidenza delle affezioni sulle attività svolte in precedenza ed ogni altra confacente, e senza alcuna contraddizione logica tra la determinazione della percentuale globale di invalidità e l'indicazione dell'incidenza percentuale delle singole malattie. Infine, contrariamente a quanto sostenuto al punto d), il Tribunale ha tenuto conto dell'età dell'assicurato (v. sentenza p. 25/26) e della sua formazione professionale, pur escludendo correttamente la rilevanza ai fini del giudizio dei fattori socio- economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro (giurisprudenza costante: v., oltre a Cass. 5934/1994 cit., 23 gennaio 1996, n. 490, 3 dicembre 1998, n. 12261, 13 maggio 2000, n. 6185). Il ricorso deve essere quindi respinto. Non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000 Il Presidente englieben bunull Fabio Miantauan Il Consigliere estensore P IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 5 MAR. 2001 - oggi, IL CANCELLIERÉ L L A E G L E D G 8 - E - 1 3 1 5 N 7 3 . 3 D A O I T S N A T T R I L S D 1 O I I E E ' L R 0 . E I S R O , S T G D E A R I P O N S G T E , A S A A S A M , L O O I D E P E A L I O T D S D N I E T S B 101 0