Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12238
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Sentenza 20 agosto 2003

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In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel giudizio di opposizione alla stima, espressamente promosso ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con riferimento all'indennità di espropriazione, il successivo inserimento nel medesimo di una domanda di opposizione alla liquidazione dell'indennità di occupazione, ai sensi dell'art. 20 della stessa legge, anche se collegata dall'unica vicenda procedimentale, per il fatto che le stime siano state contestualmente effettuate nella stessa sede amministrativa, con un unico provvedimento, non fa venir meno l'autonomia dei due diritti e dei relativi rimedi giurisdizionali, che - pur rivolti contro l'unico provvedimento - restano differenziati. Se la successiva domanda di opposizione alla liquidazione dell'indennità di occupazione trova un ostacolo insormontabile nella scadenza del termine di trenta giorni accordato dal detto art. 20, il decorso di tale termine è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., dato che l'autonomia e la discrezionalità dell'ente medesimo nelle scelte inerenti alla gestione delle proprie posizioni debitorie non implica la rinunciabilità degli effetti derivanti a carico dei creditori da detta decadenza, vertendosi in tema di conseguenze direttamente stabilite dalla legge a tutela di interessi della collettività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12238
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12238
    Data del deposito : 20 agosto 2003

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