Sentenza 20 agosto 2003
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel giudizio di opposizione alla stima, espressamente promosso ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con riferimento all'indennità di espropriazione, il successivo inserimento nel medesimo di una domanda di opposizione alla liquidazione dell'indennità di occupazione, ai sensi dell'art. 20 della stessa legge, anche se collegata dall'unica vicenda procedimentale, per il fatto che le stime siano state contestualmente effettuate nella stessa sede amministrativa, con un unico provvedimento, non fa venir meno l'autonomia dei due diritti e dei relativi rimedi giurisdizionali, che - pur rivolti contro l'unico provvedimento - restano differenziati. Se la successiva domanda di opposizione alla liquidazione dell'indennità di occupazione trova un ostacolo insormontabile nella scadenza del termine di trenta giorni accordato dal detto art. 20, il decorso di tale termine è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., dato che l'autonomia e la discrezionalità dell'ente medesimo nelle scelte inerenti alla gestione delle proprie posizioni debitorie non implica la rinunciabilità degli effetti derivanti a carico dei creditori da detta decadenza, vertendosi in tema di conseguenze direttamente stabilite dalla legge a tutela di interessi della collettività.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2003, n. 12238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12238 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Comune di Troina, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio Clemente n. 18, presso l'avv. Pierluigi Tiberio, difeso dall'avv. Gaetano Poeta per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RI NT, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 22, presso l'avv. Igor Turco, difesa dall'avv. Giuseppe Lo Vetri per procura a margine del controricorso;
- resistente - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n. 160 del 21 luglio-11 settembre 2000, notificata il 20 ottobre successivo;
sentiti il Cons. Dott. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per l'accoglimento degli ultimi due motivi del ricorso ed il rigetto degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI NT, quale proprietaria di un terreno di mq. 7822, occupato dal Comune di Troina e poi in suo favore espropriato nell'ambito di procedura ablativa rivolta alla realizzazione di opere di urbanizzazione inerenti a piano per insediamenti artigiani, l'11 maggio 1988 ha citato davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta detto Comune, proponendo opposizione avverso il provvedimento con cui la Commissione provinciale di Enna aveva determinato i crediti indennitari in lire 24.883.750, sulla scorta del valore agricolo;
ha dedotto che il fondo aveva natura edificatoria e che l'indennità di espropriazione doveva essere commisurata al valore di mercato, ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.
La Corte d'appello, con sentenza depositata l'11 settembre 2000, ha liquidato l'indennità di espropriazione in lire 55.184.210 e l'indennità di occupazione legittima in lire 21.907.375, con gli interessi legali, fra l'altro osservando:
- che il terreno della NT era incluso in "zona artigiana", in base al piano di fabbricazione e poi al piano regolatore generale approvato dal Comune nel 1988, aveva indice di edificabilità di mc. 1,07 per metro quadrato, non era soggetto a vincoli d'inedificabilità, ed aveva acquistato attitudine all'edificazione;
- che tale natura del fondo rendeva applicabili per l'indennità di espropriazione i sopravvenuti criteri di cui all'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, inserito dalla legge di conversione 8 agosto
1992 n. 359;
- che doveva essere condivisa e recepita la valutazione in lire 14.460 al metro quadrato, effettuata dal consulente tecnico d'ufficio con il metodo sintetico-comparativo ed anche con il metodo del valore di trasformazione;
- che la difesa della NT, in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 gennaio 1999, "ponendo rimedio ad involontaria omissione dell'atto di citazione", ed esercitando la facoltà accordatale dall'ari 184 (vecchio testo) cod. proc. civ., aveva chiesto anche la determinazione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima;
- che di tale ampliamento dell'originaria domanda il Comune non poteva del resto dolersi, in quanto aveva accettato il contraddittorio, eccependone la tardività solo con la comparsa conclusionale.
Il Comune di Troina, con ricorso notificato il 19 dicembre 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Caltanissetta, formulando cinque motivi d'impugnazione (erroneamente rubricando il terzo, il quarto ed il quinto come quarto, quinto e sesto). La NT ha replicato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso investe l'affermazione dell'edificabilità del fondo.
Con denuncia di violazione del citato art. 5 bis, nonché d'insufficienza della motivazione, si addebita alla Corte d'appello di aver fatto prevalente riferimento alle possibilità effettive di edificazione, non assegnando rilevanza esclusiva alle possibilità legali, o comunque non indicando specificamente le stesse, ed inoltre erroneamente assegnando rilievo alla circostanza dell'assenza di vincoli d'inedificabilità.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, accertando l'inserimento del terreno espropriato in zona globalmente destinata ad edificazioni (sia pure a tipologia predeterminata) dagli strumenti urbanistici primari e secondari (piano regolatore e piano di fabbricazione), ha inequivocamente ravvisato una situazione d'edificabilità legale, in sè sufficiente a rendere operanti i parametri indennitari del menzionato art. 5 bis (v. Cass. s.u. 21 marzo 2001 n. 125, 23 aprile 2001 n. 172 e n. 173, ed inoltre Cass. 18 ottobre 2001 n. 12715 ed 11 giugno 2002 n. 8330). Le ulteriori notazioni della Corte d'appello sulle caratteristiche della zona non contraddicono la ritenuta decisività dell'edificabilità legale, influendo al diverso fine dell'individuazione del valore di mercato del fondo espropriato. Con il secondo motivo del ricorso, denunciandosi il difetto di motivazione, si critica la determinazione di detto valore venale, osservandosi che la consulenza d'ufficio non esplicitava i dati di riferimento adottati per il metodo sintetico-comparativo (con un generico rinvio a notizie reperite presso l'Ufficio tecnico erariale e l'Ufficio del registro di Erma, peraltro non territorialmente competente), ne' chiariva le basi di calcolo per il metodo del valore di trasformazione, e che la Corte d'appello non poteva recepire acriticamente la stima indicata dalla consulenza medesima, omettendo anche di tenere conto della ridotta attitudine edificatoria di una zona destinata ad insediamenti artigiani. Il motivo è infondato.
Le deduzioni del ricorrente trascurano che la sentenza impugnata riporta gli elementi accertati dal consulente tecnico, considera l'indice di fabbricabilità e le peculiarità dell'area, risponde alle contestazioni avanzate dalle parti (incluse quelle del Comune, peraltro incentrate sul diniego della destinazione edificatoria), non manca di dare contezza delle ragioni del proprio convincimento, e, per il resto, non vanno oltre la sollecitazione di un riesame del merito, non consentito in questa sede.
Gli altri motivi del ricorso riguardano l'indennità di occupazione temporanea.
Si sostiene che la Corte d'appello non poteva pronunciare sulla domanda della NT inerente a detta indennità, dopo aver dato atto che la stessa non era inclusa nell'atto introduttivo del giudizio ed era stata formulata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto si verteva in tema di domanda nuova, non di mera modificazione di quella iniziale, e non vi era stata esplicita od implicita accettazione del contraddittorio;
in ogni caso, doveva rilevare, anche d'ufficio, il verificarsi di decadenza dell'espropriata dalla facoltà di opporsi alla stima, per decorso del termine di trenta giorni.
I motivi sono fondati, con riguardo all'ultima delle riportate deduzioni, di natura assorbente.
L'indennità per l'occupazione legittima e l'indennità di espropriazione, anche se si ricollegano ad un'unica vicenda procedimentale, integrano crediti distinti, per presupposti, oggetto e funzione.
L'autonomia dei due diritti non viene meno, anche per quanto attiene ai rimedi giurisdizionali, per il fatto che le loro stime siano contestualmente effettuate in sede amministrativa con unico provvedimento, dato che le opposizioni rivolte ad ottenerne in via giudiziale la determinazione rimangono azioni differenziate. Ne consegue, nel giudizio dichiaratamente promosso ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 con espresso riferimento all'indennità di espropriazione, che il successivo inserimento di domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione, ai sensi dell'art. 20 della stessa legge, trova in radice ostacolo nella pregressa scadenza del termine di trenta giorni accordato da detto art. 20.
Il decorso di tale termine e la decadenza da esso derivante potevano e dovevano essere rilevate dalla Corte di Caltanissetta, a norma dell'art. 2969 cod. civ., anche in difetto di eccezione del convenuto, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità del Comune, quale gestore di interessi della collettività soggetto alle regole della contabilità pubblica (v. Cass. 27 aprile 1984 n. 2642, 23 marzo 1991 n. 3171, 1^ settembre 1994 n. 7607, 17 novembre 2000 n. 14893). L'accoglimento del ricorso, nella parte inerente all'indennità di occupazione, comporta, ai sensi dell'art. 382 terzo comma (ultima ipotesi) cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ove U deciso su detta indennità, con conseguente definitività della stima amministrativa della stessa. Il fondamento solo parziale del ricorso rende equa la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie per quanto di ragione gli altri motivi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha pronunciato sull'indennità di occupazione, e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di cassazione, il 16 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2003