Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/04/2003, n. 5680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5680 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
O ITALIANA LL 4 O 7 B .3 E EPUBBLICA N E N 1 ZIO 9 -19 A R 1 T U -1 IS A 1 2 G P E I R L D A E 3 D IC E E T D 46 N IU E . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S G T E T E R N A T. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ( Oggetto assicurazion SEZIONE TERZA CIVILE 0 5 68 0/03 Composta dag R.G.N. 23679/99 Dott. Villor - PERCONTE LICATESE Rel Consigliere Dott. Renato Consigliere1 12603 Cron. Dott. Michele LO PIANO Rep. Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 02/10/02 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - ha pronunciato la sequente SENTENZA sul ricorso proposto da: ん COOP MONDIAL SERVICE A RL, corrente in Sana Martino Buon Albergo (VR) in persona del legale rappresentante pro tempore NG Massimiliano, domiciliata in ROMA presso T.A CCRTE DI CASSAZIONE, difesa dagli avvocati ROBERTO CHIVATTO MASSIMO GALLI RIGHI quest'ultimo con studio in 27100 VERONA VIA E. TAZZOLI 6, giusta delega in atti;
ricorrente - contxo ITALICA ASSIC SPA: 2002 intimata 1843 avverso la sentenza n. 2742/99 del Giudice di pace di 1 VERONA, emessa e depositata il 09/09/99 (R.G. 5773/99); udita la relazione della causa svolta neila pubblica udienza del 02/10/02 dal Consigliere Dot . Renato PERCONTE LICATESE;
persona del Sostituto udito il P.M. in Procuratore Generale Dott. Marco PIVET I che ba concluso per i'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Compagnia di assicurazioni Italica spa conveniva in qiudizio la Cooperativa Mondial Service a 1.1., per sentirla condannare al pagamento della rata di premio di lire 1.008.000 scaduta il dicembre 1998 e relativa 么 alla polizza n. 4503163-4. 'a convenuta eccepiva che, per sopravvenuta cessa- zione del rischio assicurato, 11 contratto si era sciolto e tale doveva essere dichiarato, col rigetto dell'avversa pretesa. Con sentenza del 9 settembre 1999, l'adito giudice di pace di Verona ha accolto la domanda. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Co- operativa con un unico motivo. Non ha svolto ditese la società intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente Lamenta che giudice di расе, 11 'contravvenendo (...) ai principi regolanti inderogabil- 2 mente la materia assicurativa" malamente interpretan- do 'art. 1896 c.C., abbia trascurato che la cessazione del rischio comporta "ipso jure lo scioglimento dei contratto di assicurazione, senza necessità di una ma- nifestazione di volontà in tal senso, e che pertanto "non è rilevante, ai fini della "ratio" normativa, la comunicazione scritta all'assicuratore, essendo suffi- ciente desumerė tale cessazione del rischio assicurati- VO dalle circostanze, dalle clausole contrattuali e dalle varianti di polizza pattuite". Nella specie, il contratto prevedeva "ab origine" la copertura nominativa del rischio infortunistico, in base alla quale eranc essenziali le variazioni relative ai soggetti assicurati di volta in volta comunicate al- la compagnia assicuratrice. ی ک ا E a tale onere di comunicazione, nonostante la con- traria opinione del giudicante, la Cooperativa ha rego- larmente adempiuto. La ricorrente contesta infine la motivazione con la quale il giudice "a quɔ" ha regato che il rischio tosse cessato. Osserva il Collegio che, in seguito alla nuova for- mulazionç dell'art. 113 2° comma c.p.c., nella decisio- di ne delle controversie, come la presente, i valore non superiore d lire due milioni, il giudice di pace è te- 3 ruto ad applicare, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., le norme processuali, e ad applicare altresi, senza obbli- до di rispetto dei principi regolatori della materia, le sole norme costituzionali nonché quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. Pertanto il ricorso per cassazione avverso la sentenza dal pronunciata detta giudice di pace secondo equità è ат- missibile, in ogni caso, per violazione delle norme processuali, وییم per quanto attiene alla decisione di merito, solo per violazione di norme costituzionali C di norno comunitarie, di rango superiore alla norma 0- 么 dinaria;
mentre la pronuncia secondo equità mon esclude la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 г. 5 c. p. C., allorchè 1'enunciazione del criterio di equità adottato sia in- ficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, gi risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass. S.U. 15 ottobre 1999 n. 716). Orbene, il giudice di pace dapprima spiega che la comunicazione del 27 dicembre 1998 (avente ad oggetto la presunta cessazione del rischio è stata spediza dopo la scaderza della rata azionata dall'attrice, е che pertanto, "in ogni caso", il premic richiesto, relativo 4 al periodo di assicurazione in corse al momento della comunicazione, è dovuto per l'intero, ai aenai dell'art. 1096 c.c. Nonostante sia stata applicata quest'ultima norma, tale giudizio è reso in effetti secondo equità, stante il valore della causa: il giudicante ha soltanto rite- nuto coincidenti i due ordinamenti quello positivo e que lo fondato sui valori obiettivi Р sociali di equi- tà) ed equa la norma nella lettura che ne ha cato. Spiega inoltre" che comunque il rischio, nel caso зресіfіcо, поп era пепело cessato, Ciò premesso, la ricorrente, dopo aver intitolato "motivi di diritto le sue censure avverso la sentenza (che dal punto di vista del criterio equitativo adot- tato, ritenuto, come già detto, coincidente con quello legale, si regge, in via autonoma e incensurabilmente, sulla prima "ratio decidendi" , lamenta cocrentemente che il giudicante abbia contravvenuto "ai principi re- golanti inderogabilmente la materia assicurativa" o ab- bia malamente interpretato l'art. 1896 c.c.; e, in de- finitiva, gli addebita esclusivamente errori di dirit- to, e comunque vanamente impugna, sempre con argomenti giuridici, la seconda, ininfluente "ratio decidendi". Trattasi di vizi tutti preclusi dall'impossibilità di configurare, nel giudizio equitativo, la violazione 0 l'erronea interpretazione di regole poste dalla log- ger che entrambe presuppongono invecc un giudizio se- condo diritto. Consegue il rigetto del ricorso. Non va adottato nessun provvedimento sulle spese, stante la già rilevata assenza di difese della
contro
- parte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, addì 2 ottobre 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Ka Vines f or IL CANCED VERE CI Dott.ssa Miggia Aiello Ospositata in Cancolit 1-0 RE