Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo, sanzionato dal combinato disposto degli artt. 54 e 1161 cod. nav., si configura non soltanto in caso di occupazione senza titolo di spazio demaniale, ma anche in caso di occupazione con titolo scaduto, atteso che va qualificata quale arbitraria qualsiasi occupazione di spazio demaniale marittimo da parte del privato in assenza di un valido titolo concessorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2002, n. 3535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3535 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Francesco Toriello Presidente
1. Dott. Amedeo Postiglione Consigliere
2. Dott. Vittorio Vangelista Consigliere
3. Dott. DO Fiale Consigliere
4. Dott. Francesco Novarese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI DO;
avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Latina in data 26 luglio 2002;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vittorio Vangelista;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FI DO ricorre, per Ministero del difensore, avverso il provvedimento in data 26 luglio 2002, con il quale il Tribunale di Latina respingeva la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, nell'ambito del procedimento penale per il quale era indagato per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.u.
Il sequestro aveva per oggetto il complesso turistico-balneare denominato "El sombrero".
Il ricorrente deduce la nullità assoluta del provvedimento impugnato, in quanto il Tribunale, a conclusione dell'udienza camerale, tenuta il 25 luglio 2002, alle ore 9,15 circa, si era riservato di decidere, pur non essendovi agli atti la prova che l'indagato avesse ricevuto il relativo avviso e nonostante l'inerente eccezione sollevata da uno dei due difensori presente all'udienza.
Di fatto era, poi, avvenuto che, dopo la trattazione della causa, conclusasi con la riserva, alle ore 13,20 era pervenuto presso la cancelleria del Tribunale un fax, con il quale l'ufficiale giudiziario certificava l'avvenuta notifica, effettuata al FI in mani proprie.
Il Tribunale, però, secondo l'assunto, avrebbe potuto decidere soltanto tenendo conto di quanto versato in atti, mentre la certificazione acquisita successivamente all'udienza non si era potuta esaminare da parte della difesa.
Il ricorrente lamenta ancora che mancherebbero, nella fattispecie, attualità e concretezza delle esigenze cautelari, non potendosi ritenere l'originaria concessione del complesso balneare, realizzato e gestito su area demaniale, inefficace, solo per il mancato pagamento del relativo canone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto: tenuto conto, infatti, della ristrettezza e perentorietà dei termini per la notificazione stabiliti dall'art. 309 cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 324 cod. proc. pen., la prova dell'avvenuta notificazione all'indagato dell'avviso dell'udienza fissata dal Tribunale del riesame può essere fornita, come nella fattispecie, anche mediante fonogramma spedito dall'ufficiale giudiziario, dal quale risultino gli elementi essenziali della notificazione (nel caso in oggetto, avvenuta in mani proprie dell'indagato).
Correttamente, poi, il Tribunale ha assunto la propria decisione sciogliendo la relativa riserva, essendo quella prova stata acquisita agli atti lo stesso giorno dell'udienza camerale e prima che il Tribunale stesso avesse a pronunciarsi.
È inoltre, da considerare occupazione abusiva - ex art. 1161 c.u. - non solo il mantenimento senza titolo di spazio demaniale, ma anche l'occupazione con titolo, come nella fattispecie, scaduto (cfr. Cass. n. 8450/94): il protrarsi, infatti, dell'occupazione di spazio marittimo da parte del privato, in attesa dell'emanazione di nuovo provvedimento di concessione, è "arbitraria", così come l'occupazione per la prima volta senza che vi sia mai stato un atto di concessione (Cass. n. 2545/97). L'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, infine, va ravvisata, come correttamente osservato dal Tribunale, nel fatto che la condotta di illecita occupazione del suolo demaniale da parte dell'indagato ha privato del godimento del bene l'intera collettività.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GENNAIO 2003.