Sentenza 26 giugno 2015
Massime • 1
In tema di patteggiamento, la valutazione giudiziale nella congruità della pena indicata dalle parti deve aver riguardo all'entità della sanzione concordata prima di operare la riduzione ai sensi dell'art. 444, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2015, n. 32172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32172 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 26/06/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 698
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 40874/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL UI N. IL 09/07/1973;
avverso la sentenza n. 3052/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/05/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21.10.2013 il Tribunale di Velletri dichiarava LA UI colpevole dei reati previsti da: capo A) detenzione e porto illegale di una rivoltella marca Mida cal. 10,4 arma comune da sparo;
capo B) detenzione illegale di una pistola cal. 38 special e di 44 cartucce dello stesso calibro;
C)detenzione di arma clandestina con riguardo alla medesima pistola cal.38 special avente matricola abrasa); D) ricettazione della pistola cal.38 special proveniente da delitto in quanto avente matricola abrasa;
capo E) minaccia aggravata dall'uso di armi poiché con la rivoltella marca Mida esplodeva più colpi contro l'autovettura ed il muro dell'abitazione di FU IE;
capo G) danneggiamento aggravato perché, mediante la condotta indicata al precedente capo di imputazione, provocava la rottura del lunotto posteriore della autovettura ed il danneggiamento del muro dell'abitazione di FU IE. Con la recidiva infraquinquennale specifica. Fatti commessi in NZ in data 22.1.2013 e 15.2.2013. Per l'effetto, unificati i reati nel vincolo della continuazione ed esclusa la contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 8.000 di multa. Con sentenza del 14.5.2014 la Corte di appello Roma confermava la decisione del Tribunale.
Il fatto era ricostruito dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa FU IE e della convivente PR GL, i quali chiedevano l'intervento del Commissariato della Polizia di Stato di NZ riferendo che LA UI, che essi conoscevano, si era avvicinato alla loro abitazione dopo essere sceso da una Fiat Punto scura, quindi aveva esploso numerosi colpi di pistola contro l'autovettura di FU, allontanandosi a forte velocità; gli operanti intervenuti sul posto accertavano che l'auto del denunciante presentava il lunotto posteriore frantumato e rilevavano la presenza di due fori sul muro a ridosso del portone dell'abitazione.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi:1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al reato indicato al capo A): la sentenza afferma la non incompatibilità dei proiettili rinvenuti sul luogo della sparatoria, mentre dalla informativa di polizia giudiziaria in atti risulta che i colpi sono stati esplosi utilizzando la diversa pistola cal.38 special di cui al capo B); contraddittorietà della conclusione secondo cui la detenzione dell'arma di cui al capo A) era attribuibile all'imputato; 2) illogicità della motivazione di rigetto della proposta applicazione di pena concordata nella misura di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 2.000 di multa, considerato che tale pena, prima di operare la riduzione per il rito, era di entità maggiore di quella irrogata dal Tribunale e confermata dal giudice di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha confermato il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato indicato al capo A) osservando che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, gli atti di indagini non denotavano alcuna incompatibilità dei proiettili rinvenuti sul luogo della sparatoria con la pistola marca Mida di cui al capo A) ovvero con la pistola cal.38 speciale di cui al capo B), considerato che la totale deformazione dei proiettili non aveva consentito alcun accertamento tecnico;
per contro la mancanza di bossoli sul luogo degli spari dimostrava con certezza che l'arma utilizzata era una pistola a tamburo, esattamente come la rivoltella Mida ovvero la rivoltella 38 special sequestrate all'imputato. La motivazione è del tutto priva dei vizi logici denunciati.
2.Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello ha ritenuto giustificato il rigetto della richiesta congiunta di applicazione della pena, riproposta nel giudizio di primo grado, sul rilievo che l'irrogazione da parte del Tribunale della maggiore pena detentiva di anni tre di reclusione denotava l'incongruità della pena richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Il giudizio di incongruità è stato erroneamente formulato avendo riguardo alla pena richiesta dalle parti risultante a seguito della diminuzione per il rito, mentre il raffronto avrebbe dovuto essere operato con riguardo alla entità della patteggiata prima della riduzione per il rito, stabilita dalle parti nella maggiore misura di anni tre e mesi nove di reclusione, oltre alla multa.
Ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 620 c.p.p., lett. l), la sentenza deve essere annullata senza rinvio con riguardo al trattamento sanzionatorio, che si ridetermina nella misura richiesta dalle parti pari ad anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 2.000 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in due anni e sei mesi di reclusione ed Euro 2000 di multa;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2015