Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/05/1993, n. 5882
CASS
Sentenza 11 maggio 1993

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Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltreché nella ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente prevista dal comma terzo dell'art. 444 cod. proc. pen., può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti. (La cassazione ha altresì evidenziato che in tale ultima ipotesi il giudice, ove ritenga di non poter accogliere la domanda di concessione della sospensione dovrà soltanto rigettare la stessa, esplicitandone le ragioni, e non disporre la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, come invece è tenuto a fare nell'ipotesi in cui la richiesta sia stata formulata ai sensi del comma terzo dell'art. 444 cod. proc. pen.).

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 15 luglio 2022

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …

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  • 3Le Sezioni Unite intervengono sulla sospensione condizionale della pena: vediamo in che modo
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2022

    Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova applicava ad un imputato, per il reato di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. In particolare, il giudice di merito aveva contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/05/1993, n. 5882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5882
Data del deposito : 11 maggio 1993

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