Sentenza 11 maggio 1993
Massime • 1
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltreché nella ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente prevista dal comma terzo dell'art. 444 cod. proc. pen., può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti. (La cassazione ha altresì evidenziato che in tale ultima ipotesi il giudice, ove ritenga di non poter accogliere la domanda di concessione della sospensione dovrà soltanto rigettare la stessa, esplicitandone le ragioni, e non disporre la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, come invece è tenuto a fare nell'ipotesi in cui la richiesta sia stata formulata ai sensi del comma terzo dell'art. 444 cod. proc. pen.).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato a Piercarlo B., per il reato di cui agli artt. 81 e 495 c.p., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. Il giudice ha contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per quattrocento giorni e complessive sei ore settimanali, da svolgere presso il Comune di Bogliasco, ai sensi della …
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Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova applicava ad un imputato, per il reato di cui agli artt. 81 e 495 cod. pen., la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, in continuazione con quelle già inflittegli in due precedenti occasioni, rideterminando per l'effetto la pena complessiva in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione. In particolare, il giudice di merito aveva contestualmente concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/05/1993, n. 5882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5882 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente dell'11/5/1993
1.Dott.Aldo VESSIA Consigliere SENTENZA
2. " Piero CALLÀ " N. 4
3. " RU LL EN " REG. GEN.
4. " Vincenzo VALENTE rel.. " N.28439/92
5. " NO SC "
6. " RO OM LO "
7. " GI LA "
8. " TO IG "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE NE n. il 31/10/1959 a Napoli;
NE OB n. il 14/2/1965 a Napoli;
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 26/9/1992;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Vincenzo VALENTE;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Sebastiano SURACI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva:
Avverso la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 26 settembre 1992, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale, a IO NE e IO OB era applicata la pena da ciascuno richiesta, in relazione ai reati contestati, ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo: violazione di legge, in ordine al diniego di concedere la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, richiesta dal difensore, pur senza subordinare alla concessione del beneficio la richiesta della pena concordata.
Il ricorrente, evidenziando il contrasto giurisprudenziale esistente, in ordine al potere del giudice di disporre, con la sentenza resa a norma dell'art. 444 c.p.p., la sospensione condizionale della pena anche quando la concessione del beneficio non abbia formato oggetto della pattuizione tra le parti, sosteneva la fondatezza della soluzione affermativa.
Il ricorso era assegnato alla CO Sezione di questa Corte, ma la stessa ne disponeva, ex art. 618 c.p.p., la rimessione alle Sezioni Unite, rilevando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione dedotta, con riferimento alle confliggenti decisioni emesse, in proposito, dalla Sezione Feriale (sent.
4.9.1990 n. 2607 Esposito), dalla Sezione ES (sent. 28.6.1991 n. 6920 Polastri), dalla Sezione IN (sent. 4.5.1992, n. 5152 Giordano ed ord. 28.1.1992, n. 1473 Sifi) e dalla Sezione CO (10.6.1991 n. 6349 Ferlito), nonché dalla Sezione IN (sent.
4.5.1992 n. 5159 Castellani), dalla Sezione Prima (sent. 11.4.1991 n. 1071 Franco) e dalla Sezione ES (sent. 13.6.1991 n. 6589 Fanciulli), che, rispettivamente escludevano - le prime cinque - ed ammettevano - le altre - la possibilità, per il Giudice, di concedere il beneficio in questione, anche quando l'applicazione dello stesso non aveva fatto parte del "patteggiamento". MOTIVI LL DECISIONE
Questa Corte, riunita a Sezioni Unite, è chiamata a risolvere, per la prima volta, la questione riguardante la sussistenza, o meno, di un potere autonomo del giudice di disporre, con la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, la sospensione condizionale della pena.
Giova, al riguardo, precisare che, nelle decisioni di legittimità che hanno affrontato il problema, sono da individuarsi tre orientamenti.
Secondo l'indirizzo più restrittivo, se l'imputato, nel formulare la richiesta di patteggiamento, non ne subordina l'efficacia alla sospensione condizionale della pena, il giudice non può, in alcun caso, concedere il beneficio, sicché, quando la concessione del beneficio non risulti posta quale conditio sine qua non dell'operatività della richiesta, legittimamente il giudice può omettere di motivare in ordine alla omessa concessione del beneficio stesso. (Così: Sez. II, 10 giugno 1991, n. 6349, Ferlito;
Sez. VI, 12 ottobre 1991 n. 10379, Fuso;
Sez. IV, 8 maggio 1991 n. 5116, Arboletto;
Sez. III, 25 ottobre 1990, n. 3616, Vatiero;
Sez. I, 10 luglio 1992, n. 7951, Bedin). Altro orientamento, pur condividendo il principio secondo il quale il giudice non può mutare i termini dell'accordo, sovrapponendo la propria volontà a quella delle - o di una delle - parti, ammette la possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena anche al di fuori dell'ipotesi di condizionamento della concessione da parte dell'imputato, ex art. 444, 3 comma, c.p.p., purché la richiesta abbia formato oggetto della soluzione negoziale concordata tra l'imputato ed il P.M. (così: Sez. Feriale 4 settembre 1990 n. 2607, Esposito;
Sez. VI 13 giugno 1991 n. 6589, Fanciulli). Il terzo indirizzo, infine, perviene a conclusioni di segno completamente opposto, individuando nell'accordo delle parti un limite non assoluto ai poteri del giudice, ma operanti solo in riferimento a quanto con esso espressamente stabilito, di guisa che non andrebbe "ultra petita" il giudice, nel concedere il beneficio di cui trattasi anche di ufficio (così: Sez. I 11 aprile 1991 n. 1071, Franco Marco;
Sez. V 4 maggio 1992 n. 5159 Castellani). Ciò premesso, osservano queste Sezioni Unite che, alla stregua delle norme che regolano l'istituto e della "ratio-legis" che dalle stesse è dato trarre, il cosiddetto accordo tra le parti, indispensabile perchè il giudice possa operare ai sensi dell'art. 444 c.p.p., costituisce un limite invalicabile al potere giurisprudenziale, nel senso che la relativa sentenza non può che rispecchiare il contenuto e solamente il contenuto dell'accordo medesimo, sicché al giudice non è consentito che accogliere in pieno quanto emerge dall'accordo delle parti, ovvero rigettarlo a procedere oltre, magari, con rito ordinario.
È evidente lo stretto legame di dipendenza logico-funzionale che avvince i termini dell'accordo al contenuto decisionale del giudice che opera ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Siffatto principio risulta confermato anche dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 251 del 6 giugno 1991, ha sostanzialmente affermato che il rito speciale in argomento trova il suo fondamento primario nella convergente richiesta del P.M. e dell'imputato sul merito dell'imputazione e che il profilo di negozialità, che spiega il rito, rende lo spazio cognitivo del giudice contenuto a precisi limiti di controllo.
Fissato, così, che il tema dell'accordo delle parti assume valore pregiudiziale ed assorbente nel giudizio in esame, devesi, necessariamente escludere che il giudice possa, di sua iniziativa concedere il beneficio, apparendo evidente che - com'è stato sottolineato anche in dottrina - l'insistenza legislativa sulla essenzialità dei termini dell'accordo tra imputato e P.M. fa ritenere "assurdo giuridico" la possibilità di una pronuncia "ultra petita".
A tal punto, devesi, però, affermare che la possibilità di concessione della sospensione condizionale della pena non può ritenersi contenuta alla sola ipotesi del 3 comma del citato art.444 c.p.p., apparendo evidente, dal contenuto letterale della norma,
che la subordinazione dell'efficacia della richiesta alla concessione costituisce soltanto uno dei modi attraverso i quali può estrinsecarsi l'accordo delle parti su tale punto.
Difatti, deve ammettersi che, anche nel caso in cui la domanda di sospensione condizionale della concordata pena costituisca, pur essa, oggetto di consenso della controparte e, perciò, elemento dell'accordo negoziale, possa essere concesso il beneficio, non risultando, in siffatti casi, vulnerato il principio che vuole che il giudice non possa rompere il patto negoziale intervenuto tra le parti e trovando la relativa sentenza, anche in essi, il suo fondamento primario nella concorde volontà delle parti. Sembra evidente che, in questi casi, il giudice, ove dovesse ritenere di non poter accogliere la domanda di sospensione, dovrà, soltanto, rigettare la stessa - esplicitandone le ragioni - e non dovrà disporre per la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, come, invece, è tenuto a fare nelle ipotesi di cui al 3 comma dell'art. 444 c.p.p..
In conclusione, sulla questione proposta, deve affermarsi che, nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltreché nella ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla concessione, specificamente prevista dal 3 comma dell'art. 444 c.p.p., può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti.
Passando all'esame del caso specifico introdotto dal ricorso, devesi riconoscere che, alla stregua dei principi innanzi fissati, la doglianza dedotta si appalesa infondata.
Benvero, dagli atti processuali, risulta che l'istanza di concessione del beneficio fu formulata al di fuori dell'accordo intervenuto tra le parti per l'applicazione della pena e che all'accoglimento della stessa svolse opposizione il rappresentante del P.M. e, da tanto, consegue che al giudice era precluso di concedere il predetto beneficio e, quindi, non aveva alcun obbligo di motivazione sul punto.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma l'11 maggio 1993.