Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7288 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 ) E 3 . E E N C N , O A 1 I P Z 9 I 9 A 1 R D - T 1 S E 1 I - REPUBBLICA ITALIANA C 1 G I E 2 D R . L U A I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9 D G 3 E T E E N 6 N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E . 4 S Oggetto T . E S T I T ( R Risarcimento danni ed SEZIONE TERZA CIVILE A incapacità a testimoniare 0 7 2 8 8 /03 ex art. 246 c.p.c. Composta dad R.G.N. 5913/01 Dott. Angelo President Consigliere Dott. Italo PURCARO Cron. 16214 Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. Ud. 12/12/02 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OS NI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL FANTE 2, presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI PALMERI, difeso dall'avvocato PASQUALE CERINO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EDERA ASSIC SPA IN LCA, in persona del legale rappresentante Commissario Liquidatore Dott. Francesco Dosi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI, che la 2002 difende, giusta delega in atti;
2517
- controricorrente -
1 ри nonchè
contro
GENERALI ASSIC SPA, FREZZA SALVATORE;
intimati avversO la sentenza n. 33/00 del Giudice di pace di AFRAGOLA, emessa il 27/12/99 e depositata il 07/01/00 (R.G. 661/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza pubblicata il 7.1.2000 il giudice di pace di Afragola, adito in giudizio di equità necessa- ria (art. 113 comma 2, c.p.c.), rigettava la domanda 景 con la quale AN Di TA reclamava la condanna di VA RE, della società L'Edera in l.c.a. e della società Generali Ass.ni spa (rispettivamente pro- prietario, istituto assicuratore r.c.a. ed impresa de- signata) al risarcimento dei danni, che l'autovettura di sua proprietà aveva riportato a seguito di sinistro stradale per una errata manovra di guida del conducente del veicolo del convenuto, il quale in retromarcia in- vestiva con alcune aste in ferro montate sul tetto 2 ри dell'autovettura il mezzo dell'attore in regolare tran- sito. Considerava il giudice di pace che l'attore non aveva fornito la prova del fatto costitutivo della sua pretesa, poiché le sue affermazioni non potevano dirsi convalidate dalla deposizione dell'unico teste escusso, il quale, come conducente dell'autovettura coinvolta nel sinistro, non aveva capacità a testimoniare ai sen- si dell'art. 246 c.p.c. Per la cassazione della sentenza ha proposto ri- corso AN Di TA, che affida la impugnazione a due mezzi di doglianza. Resiste con controricorso L'Edera Ass.ni spa in 1.c.a., in persona del commissario liquidatore, che ec- cepisce la inammissibilità del ricorso. Non hanno svolto difese gli intimati VA RE e società Generali Ass.ni spa. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva preliminarmente questa Corte che non è fon- data la eccezione di inammissibilità della impugnazio- ne, che la società resistente prospetta sotto il dupli- ce profilo che in tema di sentenza di equità del giudi- ce di pace i motivi esposti dal ricorrente non sono consentiti e che il ricorso non presenterebbe i requi- siti dell'autosufficienza. 3 ри Invero, la inammissibilità dei motivi non è causa di inammissibilità della impugnazione, della quale essi comportano invece il rigetto, e il difetto di autosuf- ficienza, nella specie, non sussiste, in quanto il ri- corso contiene la idonea esposizione dei fatti di causa e delle vicende tutte del rapporto processuale tali da consentire a questa Corte la esatta percezione delle doglianze espresse e delle ragioni che il ricorrente propone a sostegno di esse. -deducendo laCon il primo motivo di impugnazione violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 246 c.p.c. nonché dei principi che regolano la capacità e la esclusione della capacità a testimo- niare- il ricorrente denuncia che il giudice di merito non avrebbe dovuto ritenere che il conducente di un veicolo coinvolto nello scontro con altro mezzo in si- nistro stradale ha nella causa un interesse che lo ren- de incapace a deporre qualora si tratti del conducente del veicolo danneggiato e nel giudizio, nel quale la parte convenuta non abbia avanzato domanda riconven- zionale, si discuta soltanto della responsabilità del conducente del veicolo danneggiante. Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza del tutto pacifica e ri- salente di questa Corte (da ultimo: Cass., n. зия 4 15526/2000; Cass., n. 13567/99 ), il giudizio sulla ca- pacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è rimesso al giudice di merito allo stesso modo di quello sull'attendibilità dei testi e sulla rilevanza delle deposizioni ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Nel caso di specie, la argomentazione a sostegno dell'interesse giuridico (personale, concreto ed attua- le) del teste, comportante per lo stesso una sua legit- timazione principale o secondaria a partecipare al giu- dizio proposto da altri cointeressati, non è illogica né incongrua, non ricorrendo la ipotesi, considerata già da questo giudice di legittimità (Cass., n.5858/93), che ha riconosciuto la capacità a testimo- niare del conducente del veicolo danneggiato quando il convenuto non abbia proposto domanda riconvenzionale. Nella concreta fattispecie, infatti, le esposte modalità del sinistro, siccome derivate dalla esecuzio- ne di una manovra di retromarcia, hanno fatto ravvisa- re, secondo implicita ed ovvia valutazione del giudice di merito, che l'interesse del teste, anche se condu- cente del veicolo danneggiato, poteva derivare dalla prospettazione anche successiva della parte convenuta di una colpa concorrente dello stesso per omessa tenuta della distanza di sicurezza. 5 Di conseguenza, non risulta fondata neppure la censura di cui al secondo mezzo di doglianza, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di оomessa in- sufficiente motivazione sul punto relativo alla ritenu- ta incapacità del teste ai sensi dell'art. 246 c.p.c. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamen- te tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti costituite le spese del giudizio di cassa- zione. Roma, 12 dicembre 2002. Il Presidente Il Consigliere est. дуги JANGEAIERE CT Sacconto Batista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 13 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocent Battista O L L O B E E N ZIO E) 74 A .3 C R PA H IST . I G 9 D E 1-19 R E A IC 9 1-1 D 3 D E E T 2 IU 6 N E 4 G S . E TT E T.N R A (IS 6