Sentenza 20 gennaio 2003
Massime • 2
In tema di concussione, non è sufficiente ad escludere il "metus publicae potestatis" la sola circostanza che la parte lesa si sia rivolta alla forze di polizia, per sottrarsi alle pretese dell'autore del reato, perché, nulla disponendo la norma sull'intensità del "metus", non è possibile considerare tale solo quello estremo, cui il soggetto passivo finisca comunque per soccombere, senza neppure avere l'animo di chiedere soccorso agli organi dello Stato. Nel caso in cui la promessa fatta dal privato al pubblico ufficiale sia reale - anche se sorretta dalla speranza che un efficace intervento delle forze dell'ordine valga a costituire fatto impeditivo dell'adempimento - l'originaria promessa (anche se legata ad una "spes" contraria) ha consentito il perfezionamento del reato.
In tema di concussione, l'art. 317 cod. pen. per l'abuso "dei poteri" ha inteso far riferimento alle ipotesi di condotte rientranti nella competenza tipica del soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio) quali manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopo diverso da quello per il quale sia stato investito; per l'abuso delle "qualità" ha inteso invece riferirsi alle ipotesi di condotte che, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto, consentano una strumentalizzazione della posizione di preminenza ricoperta dal medesimo rispetto al privato.
Commentario • 1
- 1. Sviamento di potere e tentata concussione ai danni del direttore dell'ospedaleAccesso limitatoNicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2003, n. 15742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15742 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 20/01/2003
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 88
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 18426/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IS NT, nato a [...] il [...], e LO NI, nato a [...] il [...], contro la sentenza, pronunciata il 20 febbraio 2001, dalla Corte d'appello di Bologna. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano. Udito il pubblico ministero, in persona del Dr. Aurelio Galasso, Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori di fiducia della parte civile costituita, avv.to Roppo Francesco, che ha concluso per il rigetto, e degli imputati De LI NT, avv.to Aldo Squarzoni, e LL AN, avv.to CO Martines che hanno entrambi concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. De LI NT e LL AN, mediante i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso contro la sentenza pronunciata il 20 febbraio 2001, dalla Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Faenza, li dichiarò entrambi responsabili di concussione continuata.
De LI NT, in particolare, fu ritenuto responsabile di due distinti delitti di concussione ai danni di LO LV, il secondo dei quali in concorso con l'extraneus SS OV - nei cui confronti si era proceduto separatamente - oltre che delitto di istigazione alla corruzione dell'ispettore della polizia di Stato, Di CO AU, al quale avrebbe offerto una somma di danaro per evitare il suo arresto in flagranza del delitto di concussione ai danni di LO.
De LI fu dichiarato responsabile anche di altri tre episodi di concussione, commessi nel corso e, comunque, in occasione di altre verifiche fiscali ed emersi dalle indagini svolte dalla Polizia di Stato dopo il suo arresto.
La prima concussione sarebbe stata commessa, ai danni di IO BE e di MO GI, titolari di un studio odontotecnico, all'incirca due anni prima di quella per la quale De LI fu tratto in arresto.
Gli altri due episodi - commessi in concorso con LL AN, anch'egli sottufficiale della Guardia di finanza, l'uno ai danni di un antiquario della provincia di Forlì, tale TT BE, e l'altro, ai danni di MU AU, titolare di una conceria artigiana - si sarebbero verificati all'incirca sei anni prima e, secondo la ricostruzione e le valutazioni operate da entrambi i giudici di merito, troverebbero fondamento in un quadro probatorio, nel cui ambito vi sarebbero, oltre alle deposizioni delle persone offese e di altri testi, anche precisi riscontri documentali.
2. Il difensore di fiducia di De LI NT propone ricorso ed articola cinque distinti motivi di ricorso in riferimento a ciascuno dei delitti per i quali vi fu condanna del De LI.
2.1 - Il primo motivo riguarda l'episodio di concussione ai danni di LO LV.
Si denuncia l'erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del rilievo che nella vicenda de qua avrebbe avuto la riserva mentale di LO. Questi, sin dall'inizio, avrebbe agito con il preciso intento di fare sorprendere De LI in flagranza di reato, predisponendo un piano di polizia. Tale circostanza escluderebbe il requisito dell'intimidazione richiesto per la configurazione del delitto di concussione consumata. Si sarebbe trattato soltanto di un tentativo. Ancora prima che De LI avesse avuto modo di formulare una qualsiasi richiesta di danaro, LO avrebbe deciso soltanto di stare al gioco al solo fine di farlo arrestare.
LO avrebbe riferito di essere stato al gioco e di avere fatto prima il morbido ed ammesso che, nonostante l'esistenza dell'accordo, egli "...non era convinto di pagarli...". Analoghe circostanze avrebbe riferito l'ispettore di polizia, descrivendo l'episodio relativo al rinvenimento di titoli per complessivi seicentomilioni di lire e della reazione immediatamente avuta da LO ad alcune espressioni usate da uno dei due finanzieri che stavano procedendo alla verifica.
Il reato, dunque, non si sarebbe affatto perfezionato. 2.2.- Oggetto del secondo motivo di ricorso è la vicenda dei due IC, MO e IO.
Si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione. L'episodio avrebbe delle connotazioni diverse rispetto a quelle riconosciute dal giudice d'appello il quale avrebbe errato nel configurare, anche qui, il delitto di concussione.
Non sarebbe stato considerato, anche in base alle deposizioni rese dal MO e dal IO riportate in sentenza, che entrambi avrebbero avuto lo scopo, attraverso l'intervento di De LI, di conseguire un ingiusto vantaggio consistente nell'evitare l'avvio della verifica sui conti correnti personali.
Il fatto avrebbe dovuto essere, secondo i principi affermati da questa Corte, qualificato come corruzione, tenuto conto anche che l'abuso non sarebbe stato la causa della promessa di dazione di danaro, bensì il risultato della condotta delittuosa. In base a tale diversa ricostruzione giuridica, De LI avrebbe dovuto essere dichiarato responsabile di istigazione alla corruzione ovvero, al più, di corruzione, qualora si dovesse ritenere che la richiesta di danaro fosse stata accolta.
Il ricorrente, però, assume che i fatti, come ricostruiti dal giudice d'appello, renderebbero evidente la totale inidoneità a configurare, oltre che la concussione, anche la corruzione, in quanto De LI, nel pronunciare la frase "...c'è una possibilità che la richiesta di accesso va da una parte io non posso intervenire, se va dall'altra invece...", avrebbe subordinato la possibilità di un proprio intervento nella vicenda ad un accadimento incerto e futuro. L'episodio sarebbe, pertanto censurabile solo sotto il profilo deontologico poiché si tratterebbe di un antefatto non punibile. 2.3.- Si denuncia il difetto di motivazione in ordine all'episodio riguardante la ritenuta concussione commessa nel luglio 1991 ai danni di TT.
La Corte avrebbe accolto integralmente la versione dei fatti resa da TT, senza tenere conto che la denuncia dell'asserita concussione riferita agli inquirenti a distanza di circa sei anni avrebbe dovuto, più correttamente, comportare una diversa ricostruzione dell'episodio, rispetto a quella accreditata dalla stesso giudice di merito. TT avrebbe reso la sua versione dei fatti per evitare, secondo il ricorrente, di essere coinvolto in una vicenda nella quale egli avrebbe assunto la veste di imputato di corruzione. Questa diversa ricostruzione dei fatti sarebbe avvalorata dal teste ET, il quale chiamato a confermare se avesse invitato TT a pagare i finanzieri per evitare maggiori conseguenze, avrebbe smentito tale circostanza e, ciononostante, la Corte avrebbe ritenuto, comunque, rispondente al vero la deposizione del TT, in quanto il teste avrebbe negato per allontanare sospetti di un suo eventuale coinvolgimento.
Altrettanto priva di logica giustificazione sarebbero le divergenti deposizioni di TT e di suo padre in ordine al prestito della somma da quest'ultimo accordata al figlio per pagare i finanzieri. Al di là di tali considerazioni, il ricorrente rileva che la Corte avrebbe accreditato la versione dei fatti resa da TT, nonostante la prova documentale avrebbe escluso l'asserita verifica fiscale nei confronti di costui.
De LI avrebbe sempre decisamente e costantemente negato di avere mai incontrato TT e di avere effettuato nei suoi confronti alcuna verifica fiscale. Nei periodi indicati da TT nella sua denuncia del 18 febbraio 1997, De LI sarebbe stato impegnato in altre attività di verifica, come risulterebbe dagli ordini di servizio del mese di luglio 1991.
Inoltre, sarebbe solo una mera possibilità la circostanza - ritenuta dalla Corte di merito invece "altamente probabile" - relativa al fatto che, nel corso della verifica nei confronti di OL, De LI ed il suo LL sarebbero stati già a conoscenza degli assegni emessi da TT in favore di OL, rinvenuti proprio nel corso di tale verifica e trasmessi al comando competente di Forlì dallo stesso De LI con una nota del 5 luglio 1991. Tale circostanza sarebbe smentita dal fatto che i due imputati non avrebbero mai, come risulterebbe documentalmente provato, eseguito una verifica nei confronti di TT e, inoltre, dal fatto che il cd. Mod. 104 sarebbe stato trasmesso da De LI al Comando competente di Forlì non il 5 luglio 1991, come affermato in sentenza, bensì il 2 marzo 1992.
Il ricorrente, infine, rileva che i due imputati non avrebbero potuto effettuare alcuna verifica, in quanto il luogo di esercizio dell'attività commerciali di TT rientrava nella competenza territoriale di altro comando.
Ne dovrebbe discendere che, anche a volere ritenere corretta la ricostruzione operata in sentenza, il fatto configurerebbe il delitto di truffa e non quello di concussione.
2.4.- Il ricorrente contesta con il quarto motivo la ricostruzione e qualificazione giuridica dell'episodio riguardante MU. Costui sarebbe stato indotto a versare la somma di dieci milioni di lire perché sarebbe stato intimidito da una prospettata verifica nei suoi confronti per avere ereditato dal padre un consistente patrimonio e dal fatto che i due imputati gli avrebbero riferito di essere a conoscenza di prestiti usurari concessi dal padre. Il ricorrente ritiene contraddittoria e illogica la conclusione alla quale sarebbe pervenuta la Corte di merito, confermando la sussistenza del primo episodio e, invece, assolvendo entrambi gli imputati dagli altri due episodi in cui le somme di danaro sarebbero state versate ai due imputati da MU per gli stessi motivi. In particolare, l'assoluzione di De LI e di LL per gli altri due episodi di concussione loro ascritti ai capi G) e H), fondata sulla considerazione che il MU avrebbe versato altro danaro in due ulteriori occasioni solo perché sarebbe stata sua intenzione non "...troncare un rapporto di stretta confidenza su cui, un domani, avrebbe potuto contare anche per tutelare il proprio patrimonio...", renderebbe del tutto contraddittoria la motivazione per la quale la Corte, in base alle stesse ragioni, ha ritenuto, quanto al primo episodio, entrambi gli imputati responsabili di concussione e vittima di abuso MU.
La Corte, inoltre, avrebbe del tutto omesso di considerare la prospettata riconducibilità di tale primo episodio al delitto di istigazione alla corruzione.
Pure ammettendo la credibilità di MU, non sarebbe stata valutata l'illiceità del motivo - evitare accertamenti fiscali su di un patrimonio peraltro illecitamente accumulato dal padre - che avrebbe determinato costui a versare danaro ai due finanzieri. L'abuso non sarebbe stato, anche qui, la causa delle dazioni, bensì ne avrebbe costituito certamente il prezzo e, pertanto, il fatto avrebbe dovuto essere configurato come corruzione. Ciò sarebbe confermato dal comportamento di MU, che per lungo tempo non ha denunciato i due finanzieri con i quali avrebbe fatto amicizia. Peraltro, l'incompetenza territoriale degli imputati ad effettuare una verifica nei confronti di MU dovrebbe ricondurre tutta la vicenda nell'ambito del delitto di truffa.
2.5.- Con ultimo motivo si censura per difetto di motivazione il capo della decisione riguardante l'affermata responsabilità del De LI per il delitto di istigazione alla corruzione dell'ispettore di polizia De CO che aveva proceduto al suo arresto in flagranza. La ricostruzione operata dal Tribunale e fatta propria dalla Corte di merito, sarebbe del tutto carente di adeguata giustificazione, in quanto non avrebbe tenuto conto del prospettata assurdità della vicenda. Il De LI sarebbe stato ben consapevole dell'impossibilità di ogni diverso comportamento da parte dell'ispettore Di CO, il quale non avrebbe mai potuto omettere un atto disposto dall'autorità giudiziaria.
I giudici di merito non avrebbero considerato che De LI, in uno stato di evidente alterazione psichica potrebbe avere pronunciato parole che siano state fraintese dal suo interlocutore. Non si sarebbe dato conto della circostanza - esposta nei motivi d'appello - con la quale si rappresentava, e si chiedeva sul punto una risposta, l'interrogativo sul fatto che De LI aveva firmato tutti gli atti di prima indagine tranne il verbale di arresto redatto e sottoscritto dal solo ispettore e nel quale era riportata la contestazione dell'induzione de qua. Altro elemento, al quale non sarebbe stata data alcuna risposta, sarebbe la ragione per la quale l'induzione alla corruzione dell'ispettore di polizia non sarebbe stata contesta nel primo interrogatorio, nonostante la presenza di quest'ultimo al compimento di tale atto.
3.- Propone ricorso il difensore di fiducia di LL AN ed articola due distinti motivi di ricorso riguardanti, l'uno, l'episodio concussivo ai danni di TT e, l'altro, quello ai danni di MU.
3.1. Il ricorrente riassume il primo motivo di appello devoluto alla Corte territoriale, riguardante le circostanze che avrebbero dovuto rendere necessario un accurata verifica della credibilità della persona offesa TT BE.
Si evocano i parametri stabiliti dal terzo comma dell'arti92 c.p.p., ai quali la giurisprudenza di legittimità avrebbe fatto più volte riferimento per verificare anche la credibilità della persona offesa, costituita parte civile, in quanto portatrice di un interesse personale.
Sul punto la motivazione sarebbe del tutto mancante. La Corte si sarebbe limitata ad un verifica degli ordini di servizio per affermare che nei giorni indicati i due i imputati avrebbero potuto, comunque, essere andati da IT. Per accreditare la configurazione del delitto di concussione, sarebbero state ricostruite le divergenze tra la deposizione di TT e quella di suo padre, in modo da giustificarne infondamente le evidenti contraddizioni e sarebbe stata esaltata l'indicazione del numero telefonico "criptato" di De LI, riportato nell'agenda di IT.
La Corte non avrebbe tenuto conto dell'inattendibilità di TT in ordine alla causale del pagamento. Nonostante il notevole tempo trascorso tra i fatti e la denuncia, la Corte non avrebbe tratto da tale circostanze le logiche conclusioni in ordine alla ragioni per le quali TT asserisce di avere versato somme di danaro ai due imputati.
Secondo il ricorrente, TT avrebbe versato danaro ai due finanzieri non per essere stato da costoro indotto mediante abuso, bensì soltanto per conseguire un vantaggio illecito. L'episodio, pertanto, avrebbe dovuto essere ricondotto alla corruzione. 3.2.- Oggetto del secondo motivo è la concussione in danno di MU AU.
Il ricorrente rileva che il rapporto di amicizia esistente tra MU ed i due imputati, avrebbe dovuto comportare una diversa ricostruzione dei fatti, in coerenza con l'assoluzione dal secondo episodio di concussione. Da un lato, la situazione accertata e, dall'altro, l'incompetenza territoriale del Comando di appartenenza dei due finanzieri ad effettuare verifiche nei confronti di MU, avrebbero dovuto rendere, anche qui, doverosa una diversa qualificazione dei fatti.
MU, consapevole della provenienza illecita del proprio patrimonio, avrebbe tenuto con i due imputati rapporti di amicizia allo scopo do conseguire illeciti vantaggi. Ciò avrebbe dovuto indurre la Corte derubricare il fatto in corruzione. In tal modo riassunti a norma dell'art. 173, comma 1, disp. c.p.p. i termini delle questioni poste, va:
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso di De LI NT è fondato limitatamente al capo d), come riportato nell'epigrafe epigrafe della sentenza impugnata, relativo alla ritenuta concussione nei confronti di IO BE e MO GI.
L'episodio, nei termini in cui è stato ricostruito nella sentenza impugnata, configura la fattispecie di corruzione per atto contrario ai doveri del proprio ufficio e non quella di concussione. IO BE e di MO GI, titolari di un studio odontotecnico, promisero entrambi di versare il danaro, richiesto da De LI, per ridurre le conseguenze che, altrimenti, sarebbero derivate a seguito di un ulteriore sviluppo degli accertamenti sui conti bancari personali. Il danaro, oggetto della promessa, non fu più versato dopo che il De LI comunicò a IO che la richiesta di accertamento e controllo dei conti correnti era stata già inoltrata per gli ulteriori verifiche.
Non è di per sè sufficiente, perché possa configurarsi il delitto di concussione, la circostanza che la richiesta di danaro sia stata formulata da De LI per assicurare il suo interessamento, nel caso in cui "..la richiesta di accesso ..." ai conti bancari intestati ai due professionisti fosse stata avviata per una " ...strada ..." che gli avrebbe consentito di "...intervenire direzione...".
Mentre, sono decisive le modalità della condotta concreta nel senso che si configura il delitto di corruzione qualora essa realizzi una convergenza delle persone protagoniste della vicenda sul "pactum sceleris", così da escludere la sussistenza di "un oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa" (Sez. 6^, 13 gennaio 2000, Lattanzio, rv. 215639; id., 17 febbraio 2000, Cascini, rv. 217116).
Ciò che, nella fattispecie concreta, rende evidente la sussistenza di tali elementi è la promessa "condizionata" conclusa tra le due parti. Da un lato, il De LI che si è obbligato ad impedire ulteriori verifiche - e, dunque, a commettere un atto contrario ad doveri del proprio ufficio - solo se il "percorso" della procedura avesse reso possibile il proprio "intervento". Dall'altro, i due professionisti che, a loro volta, si sono assunti l'impegno di versare la somma concordata per tale illecita definizione della procedura di accertamento. Si è in presenza di un "pactum sceleris" perfetto in tutti i suoi elementi richiesti per la configurazione del delitto di corruzione.
La diversa qualificazione comporta l'estinzione del reato di corruzione per prescrizione, poiché sono trascorsi dal gennaio 1995, data in cui il fatto risulta commesso, più di sette anni e sei mesi, termine così ridotto, rispetto a quello stabilito per il delitto de quo, a seguito dell'applicazione delle attenuanti generiche da parte del giudice di appello.
2.- Infondati, invece, gli altri motivi del ricorso di De LI NT. Altrettanto infondato il ricorso proposto da LL AN.
2.1. De LI NT fu ritenuto responsabile di due distinti delitti di concussione ai danni di LO LV, il secondo dei quali in concorso con l'extraneus SS OV - nei cui confronti si era proceduto separatamente - oltre che del delitto di istigazione alla corruzione dell'ispettore della polizia di Stato, Di CO AU, al quale avrebbe offerto una somma di danaro per evitare il suo arresto in flagranza.
L'episodio di concussione - per il quale De LI fu arrestato in flagranza nell'atto di ricevere da LO la somma di lire ottomilioni, in precedenza concordata in lire settemilioni e, poi, aumentata ad otto per l'intervento di US OV - fu commesso nel corso di una verifica fiscale che il De LI, maresciallo della Guardia di finanza in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Forlì, all'epoca effettuava nell'esercizio commerciale di LO LV.
La richiesta, la promessa ed il versamento della somma concordata, al quale seguì l'arresto in flagranza, furono dovute alla circostanza che in sede di accesso nel luogo, ove LO esercitava la propria attività di panettiere, furono rinvenuti titoli ed un libretto al portatore per la complessiva somma di seicento milioni di lire. De LI, per ottenere la promessa di una somma di danaro e, poi, il versamento della stessa nella misura concordata, prospettò gravi conseguenze per l'ulteriore sviluppo degli accertamenti e si sarebbe dichiarato disponibile ad intervenire per definire al meglio la questione.
La Corte territoriale ha, in tal modo, ricostruito i fatti sulla base di quanto riferito dallo stesso LO e delle deposizioni di suo figlio e del suo commercialista. È stata, invece, esclusa la diversa ricostruzione proposta dall'imputato, secondo cui sarebbe stato LO ad offrire la somma di danaro al De LI per "incastrarlo".
In particolare, la Corte d'appello pone l'accento sulla circostanza che l'asserita "riserva mentale" di LO non trova alcun fondamento nelle deposizioni dei protagonisti della vicenda, i quali hanno riferito che soltanto dopo l'accordo LO mutò atteggiamento e richiese l'intervento della polizia. "...LO ha riferito.." - sottolinea il giudice d'appello - "... che in un primo momento egli cedette al De LI, anche se la verifica non portò alla scoperta di significative irregolarità... spiegando di essersi addolcito proprio perché non sopportava oltre quello stato di cose...". Egli avrebbe continuato a cedere "...se il figlio non l'avesse scosso, anche duramente, da quella situazione di agosciosa prostrazione...". Circostanze confermate dal figlio, BE, e dal commercialista Dante Remo.
Alla logica ricostruzione dell'intera vicenda effettuata dalla Corte di appello di Roma, il ricorrente oppone una diversa ed alternativa versione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, in mancanza di un vizio interno del provvedimento impugnato. Ineccepibile l'apparato argomentativo in punto di individuazione del quadro probatorio ed altrettanto ineccepibile e logica la spiegazione del convincimento sulla ricostruzione dei fatti, conforme a quella già operata dal giudice di primo grado.
Anche la questio juris circa la configurabilità della concussione consumata, nonostante la persona offesa abbia preavvertito la polizia al momento della consegna del danaro, è stata correttamente risolta dal giudice di merito. Il Tribunale e la Corte d'appello, che ha motivatamente fatto propri i risultati probatori raggiunti dal primo giudice, hanno escluso che la promessa di versare la somma di danaro sia stata accolta da LO con la "riserva mentale" di non adempiere, poi, alla richiesta formulata da De LI. La "riserva mentale" potrebbe avere rilievo ai fini della configurazione del tentativo unicamente nell'ipotesi in cui ha predisposizione di un piano diretto ad individuare il funzionario infedele preceda la promessa e la stessa risulti preordinata a tale scopo.
La situazione concreta, con rigore logico ricostruita dal giudice di merito, è nel senso che soltanto prima della consegna del danaro LO, sollecitato dal figlio e dal suo commercialista, avvertì gli organi di polizia.
Del resto, non è sufficiente ad escludere il "metus publicae potestatis" la sola circostanza che la parte lesa si sia rivolta alla forze di polizia, per sottrarsi alle pretese dell'autore del reato, perché, nulla disponendo la norma sull'intensità del "metus", non è possibile considerare tale solo quello estremo, cui il soggetto passivo finisca comunque per soccombere, senza neppure avere l'animo di chiedere soccorso agli organi dello Stato. Nel caso in cui la promessa fatta dal privato al pubblico ufficiale sia reale - anche se sorretta dalla speranza che un efficace intervento delle forze dell'ordine valga a costituire fatto impeditivo dell'adempimento - l'originaria promessa (anche se legata ad una "spes" contraria) ha consentito il perfezionamento del reato (Sez. 6^, 9 settembre 1994, Amorosino, rv. 199144).
Integra gli estremi del reato consumato di concussione, dunque, l'indebita promessa di denaro o di altra utilità, effettuata nei modi previsti dall'art. 317 c.p., anche se accettata con la speranza di non adempiere per l'intervento delle forze di polizia. Mentre, la successiva consegna della cosa promessa realizza solo il conseguimento dello illecito profitto derivante dal reato già consumato che, nella economia della fattispecie legale de qua, rappresenta un post factum, irrilevante ai fini della sussistenza del reato.
2.2.- Infondata, anche, la censura di difetto di motivazione della decisione riguardante l'affermata responsabilità di De LI per il delitto di istigazione alla corruzione dell'ispettore di polizia De CO.
Al di là di rilievi generici sull'assurdità della vicenda ricostruita dal giudice di merito e sulla circostanza che le parole pronunciate da De LI, in stato di evidente alterazione psichica dopo il suo arresto, possano essere state fraintese dal suo interlocutore, non vi sono censure specifiche che potrebbero inficiare la corretta motivazione del giudice di merito. Si è in presenza, dunque, di una "questio facti" rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, poiché essa investe direttamente il contenuto della prova e la completezza del suo significato e, come tale, è sottratta al sindacato del giudice di legittimità, il cui limite è rappresentato dal controllo del discorso giustificativo. Il discorso giustificativo - posto a fondamento della ritenuta attendibilità della versione dei fatti resa dal teste Di CO - è immune da difetti logici e risulta aderente alle risultanze processuali esposte in sentenza. 2.3.- De LI fu dichiarato responsabile anche di altri due episodi - commessi in concorso con LL AN, anch'egli sottufficiale della Guardia di finanza, l'uno, ai danni di un antiquario della provincia di Forlì, tale TT BE, e l'altro, ai danni di MU AU, titolare di una conceria artigiana. Rilevano i giudici di merito che i fatti, verificatisi all'incirca sei anni prima, rispetto a quello il cui epilogo fu l'arresto in flagranza di De LI, hanno fondamento in un quadro probatorio, nel cui ambito vi sono, oltre alla deposizione della persona offesa e di altro teste, anche precisi riscontri documentale. Alla logica ricostruzione dell'intera vicenda effettuata dalla Corte di appello di Bologna, i ricorrenti oppongono una diversa ed alternativa versione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, in mancanza di un vizio interno del provvedimento impugnato.
L'apparato argomentativo in punto di individuazione del quadro probatorio è ineccepibile e logica la spiegazione del convincimento sulla ricostruzione dei fatti.
Altrettanto, inammissibile è la censura che, al di là del nomen attribuitole di difetto di motivazione, pretende di ottenere in sede di legittimità un diverso significato delle dichiarazioni rese dai testimoni. In particolare, si vuole che siano riconosciuti diversi contenuti alle deposizioni di TT BE e di TT ME che sia attribuito una diverso significato al tempo trascorso tra l'episodio ed il momento della denuncia ed ai riscontri documentali. Se così fosse, la Corte di Cassazione diverrebbe anch'essa giudice del fatto travalicando i limiti imposti dalla lettera e) dell'art.606 c.p.p., in virtù dei quali in sede di legittimità il vizio della motivazione, anche sotto un eventuale travisamento del fatto, non può che risultare dal testo del provvedimento.
La selezione delle prove da porre a fondamento della decisione e il significato probatorio che ad esse deve essere riconosciuto è compito del giudice di merito, sempre che le proposizioni giustificative siano prive di difetti logici e di carenze argomentative.
Come noto, al giudice di legittimità non compete, infatti, un controllo sul significato concreto di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, ma gli è conferito solo il compito di verificare adeguatezza e coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sè stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 6^, 2 novembre 1998, Archesso, rv. 213444). La decisione resa contiene proposizioni argomentative tra loro coerenti e logiche, ed il giudice d'appello ha selezionato ed ha correttamente valutato gli elementi che gli sono stati rappresentati in funzione dell'utilità di ciascuno di essi alla configurazione degli elementi costitutivi del delitto contestato. La deposizione della persona offesa è stata adeguatamente riscontrata e verificata in base alle risultanze documentali, significative ai fini di una sua complessiva attendibilità. Anche, qui, i due sottufficiali della guardia di finanza hanno indotto le persone offese a versare loro somme di danaro, prospettando infauste conseguenze per gli ulteriori accertamenti e verifiche da sviluppare.
In particolare, a TT BE sono stati mostrati alcuni assegni a sua firma, rinvenuti nel corso di una verifica fiscale in corso presso altro antiquario di Forlì, tale OL, e gli è stata richiesta una somma di danaro che egli versò. La somma è stata corrisposta per evitare una verifica fiscale a suo carico, in realtà avviata, poi, da altro Comando competente a seguito di una segnalazione inoltrata successivamente dai due imputati. La Corte di merito, ripercorrendo sul punto il discorso giustificativo espresso dal Tribunale, ha posto l'accento sulla considerazione che la testimonianza della persona offesa, TT BE, trovi precisi riscontri nelle dichiarazioni di TT ME e nell'annotazione del numero telefonico di De LI. A tale ultimo proposito, si osserva in sentenza che l'annotazione di un numero telefonico accanto al nome "NT" là dove "...a detta del TT, le cifre corrispondono all'utenza telefonica del De LI scritta al rovescio costituisce un formidabile riscontro alla fondatezza delle dichiarazioni del soggetto passivo del reato...". Non trascura la Corte di merito i tempi fatto - denuncia, rilevando che TT "...si guardò bene dal denunciare il fatto per ben sei anni, avendo deciso di non rivelare alle forze dell'ordine l'esperienza vissuta in prima persona ....per il timore di essere coinvolto...in fatti di corruzione...si decise a raccontare quanto occorsogli solo per effetto delle insistenze di chi lo interrogò per la prima volta...". Altrettanto corretta la questio facti relativa alla ricostruzione dello specifico episodio e della "...scelta obbligata tra il pagamento della somma richiesta ed il rischio di una verifica fiscale dalle possibili conseguenze,...verifica che il TT non poteva immaginare fosse slegata dalle specifiche attribuzioni degli imputati...".
La circostanza che non rientrasse nella competenza territoriale del Comando di appartenenza dei due finanzieri effettuare la verifica nei confronti di TT, il cui esercizio commerciale era in tutt'altra zona, non ha alcun rilievo nella fattispecie concreta, ai fini della configurazione del delitto di concussione.
Indipendentemente dalle specifiche circostanze di fatto poste in risalto dal giudice di merito circa il rinvenimento degli assegni nel corso di una verifica svolta dai due finanzieri - che confermerebbe il potere di entrambi di avviare ulteriori accertamenti ad altri Comandi, come in realtà avvenne - la questione riproposta in questa sede non ha, comunque, fondamento giuridico. Infatti, l'abuso si connota come tale con riferimento non soltanto ai poteri, ma anche alle qualità del soggetto agente, sicché metus publicae potestatis ricorre anche nell'ipotesi in cui si la "qualità" rivestita ad intimidire ed indurre la persona offesa a versare l'utilità richiesta.
La fattispecie incriminatrice de qua, per abuso "dei poteri", ha inteso far riferimento alle ipotesi di condotte rientranti nella competenza tipica del soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio) quali manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopo diverso da quello per il quale sia stato investito;
per l'abuso delle "qualità" ha inteso, invece, riferirsi alle ipotesi di condotte che, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto, consentano una strumentalizzazione della posizione di preminenza ricoperta dal medesimo rispetto al privato (Sez. 6^, 17 marzo 1995, Alfieri, rv. 201079). In altri termini, la modifica apportata dall'art. 4 della legge 26 aprile 1990, n. 86 alla fattispecie di concussione, ha tipizzato ancora più rispetto al passato la condotta del reato, perché consente di distinguere i fatti di costrizione o di induzione che si sostanziano in un concreto uso del potere attraverso atti rientranti nella competenza tipica del funzionario, dai fatti che rientrano nel generico sfruttamento della qualità, e non sono direttamente collegati all'adozione di specifici ed individuati atti del proprio ufficio.
Quanto alla configurazione del delitto de quo, la Corte di merito ha posto in risalto l'elemento di discrimine rispetto alla corruzione:
la scelta è stata imposta dal timore di evitare altre e più gravi conseguenze prospettate ab initio dai due finanzieri. Come noto, la differenza tra i reati di corruzione e di concussione attiene alla diversa posizione che il privato e il pubblico ufficiale assumono nel reciproco rapporto. Mentre nella corruzione - tipico reato a concorso necessario - i soggetti trattano pariteticamente con manifestazioni di volontà convergenti sul "pactum sceleris", nella concussione - che è reato monosoggettivo - il "dominus" dell'illecito è il pubblico ufficiale il quale, abusando della sua autorità o del suo potere, costringe con minaccia o induce con la frode il privato a sottostare alla indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offre alternative diverse dalla resa (Sez. 6^, 13 gennaio 2000, Lattanzio, rv. 215639). 2.4.- L'ultimo episodio di concussione, del quale entrambi gli imputati sono stati dichiarati colpevoli è stato ricostruito con altrettanto rigore logico dalla Corte di merito, sicché le censure articolate nei due ricorsi si rivelano del tutto inammissibili. Anche qui, si pone in discussione la quaestio juris relativa alla qualificazione giuridica del fatto: non concussione, bensì corruzione.
La Corte di merito, con rigore logico e completezza di argomenti, ha ritenuto che MU AU è stato indotto a versare la somma di lire dieci milioni ai due imputati, perché costoro gli hanno prospettato una possibile verifica fiscale sul patrimonio ereditato dal padre e che quest'ultimo avrebbe accumulato anche mediante prestiti concessi ad interessi usurari. Ripercorrendo le proposizioni del Tribunale la Corte d'appello assume tale ricostruzioni in base alle dichiarazioni di MU, intrinsecamente attendibili e riscontrate documentalmente, secondo cui le richieste dei due finanzieri sarebbero state assecondate per l'iniziale allusione alla consistenza del patrimonio ereditato ed alle prospettate verifiche fiscali.
La scelta di cedere alle richieste non fu, dunque, una mera adesione alla proposta di comprare i favori dei due finanzieri. Vi fu, sottolinea il giudice di merito, una condotta induttiva dei due pubblici ufficiali idonea ad incidere sulla libera formazione della volontà del privato ed, in tal modo, ad ottenere somme di denaro, facendo leva sulla minaccia, più o meno esplicita, di possibili verifiche collegata alla consistenza del patrimonio ed alla sua dubbia provenienza.
Un evidente "abuso" della qualità rivestita da entrambi, che di per sè rende irrilevante la dedotta incompetenza territoriale all'esercizio di funzioni del loro ufficio, oltre che essere sufficiente ad integrare il "metus publicae potestatis", la cui intensità non deve essere tale da annullare del tutto la libera determinazione della persona offesa.
Il discorso giustificativo non si connota di contraddittorietà e di illogicità solo perché la Corte è pervenuta alla conclusione diversa di assolvere gli imputati dagli altri due episodi in cui le somme di danaro sarebbero state versate da MU per gli stessi motivi.
Tale conclusione si colloca nell'ambito di una ricostruzione dell'intera vicenda che, pur non escludendo l'illiceità della originaria condotta, rende i successivi comportamenti privi di rilievo penale e maturati per la "confidenza" creatasi tra i finanzieri e MU.
Del resto, tale diversa di valutazione, per la quale in questa sede è precluso ogni ulteriore verifica, non inficia le proposizioni giustificative riguardanti il primo episodio che, come descritto e giustificato in sentenza, ha una propria autonomia rispetto agli altri e presenta tutti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto di concussione.
Non vi è stata una volontà convergente sul "pactum sceleris": i due finanzieri hanno indotto con la frode il privato a sottostare alla indebita richiesta, ponendolo in una situazione che non offriva alternative diverse dalla resa.
3. L'annullamento del capo della sentenza per il delitto di cui al capo d), perché estinto per prescrizione, comporta l'eliminazione della relativa pena di mesi tre di reclusione da quella complessivamente inflitta a De LI NT, poiché la Corte d'appello, una volta unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., ha determinato l'aumento in un anno di reclusione per tutti gli altri quattro reati satelliti di concussione rispetto al più grave commesso ai danni di LO LV e rubricato al capo a).
Il ricorso di De LI NT deve, dunque, essere rigettato nel resto e lo stesso De LI va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile LO LV, nella misura liquidata in dispositivo.
Va rigettato del tutto, invece, il ricorso proposto da LL AN che va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di De LI NT limitatamente al capo D), qualificato come corruzione di cui all'art. 319 c.p., perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione. Rigetta nel Resto il ricorso e condanna il De LI alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile che liquida in complessive euro 2.000,00 di cui E. 1500 per onorari. Rigetta il ricorso di LL AN che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003