Sentenza 4 novembre 2010
Massime • 1
È valida la querela presentata in proprio dall'infermo di mente, non dichiarato interdetto né inabilitato, in quanto la nomina di un curatore speciale, su istanza del P.M., è necessaria solo nel caso in cui la persona offesa non possa proporre querela a causa della propria infermità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2010, n. 42480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42480 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 04/11/2010
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1720
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 6460/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso la sentenza emessa, ex art. 425 c.p.p., dal GIP del Tribunale di Roma il 25.11.2009 che ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., comma 2, perché l'azione penale è improcedibile per difetto di querela nei confronti di Z.G. , nato a (omesso)
;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, i ricorsi e la memoria dell'imputato;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. TERESI Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. SPINACI Sante, che ha chiesto l'annullamento della sentenza;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Stile Alfonso, che ha chiesto respingersi i ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza in data 25.11.2009, emessa ex art. 425 c.p.p., il GIP del Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di Z.G. in ordine a al reato di cui all'art. 81 c.p., art. 609 bis c.p., comma 2 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando delle condizioni psicofisiche di M..V. (affetta da ritardo psichico medio grave), indotto la stessa a compiere e a subire atti sessuali.
Il GIP, richiamati stralci della consulenza tecnica disposta in sede d'incidente probatorio e la nota 29.11.2007 dell'ASL di Roma, rilevava che il reato contestato era procedibile a querela di parte e che quella proposta personalmente dalla V. non fosse efficace dovendo trovare applicazione l'art. 121 c.p. secondo cui il diritto di querela di cui è titolare l'infermo di mente è esercitato da un curatore speciale in assenza di un rappresentante legale. Sebbene la predetta non fosse interdetta ne' inabilitata, la grave patologia di cui era affetta influiva sulla capacità d'intendere e di volere al punto d'annullarla, sicché la volontà di querelare non era stata validamente espressa.
Proponevano ricorsi per cassazione il PG e il PM denunciando violazione di norme sostanziali e processuali che regolano l'esercizio del diritto di querela.
La sentenza, pur avendo dato atto dell'esistenza di una circostanziata querela sporta tempestivamente dalla persona offesa, affetta da ritardo mentale medio-grave, ma non interdetta ne' abilitata, aveva ravvisato carenza della condizione di procedibilità in violazione della normativa che regola la materia che riconosce al minore ultraquattordicenne (pur legalmente incapace) e all'inabilitato il diritto di proporre querela che, per delitto contestato allo Z. , è rafforzato per il maggior termine concesso per la proposizione e per l'irretrattabilità della querela stessa.
Conseguentemente, a fronte di un'istanza punitiva personalmente proposta da soggetto maggiorenne non interdetto, il giudice penale non poteva escluderne la validità sull'assunto di una presunta (ma non accertata nelle forme legali) incapacità d'intendere e di volere per infermità della querelante.
Era, quindi, fuori luogo il richiamo dell'art. 121 c.p. che presuppone l'incapacità del soggetto a esercitare personalmente il diritto di querela, mentre nel caso di specie il diritto era stato personalmente già esercitato.
Inoltre, nella denegata ipotesi di ritenuta invalidità della querela proposta, il combinato disposto dell'art. 121 c.p. e art. 338 c.p.p. imponeva al giudice di nominare d'ufficio al soggetto incapace un curatore speciale ovvero, a tutto voler concedere, occorreva nominare un curatore ai fini della convalida della querela già presentata perché l'incapacità sarebbe insorta non già inizialmente ma solo all'esito degli accertamenti svolti in sede d'incidente probatorio sulla capacità della persona offesa.
Chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è fondato.
Ha affermato questa Corte (Cassazione Sezione 6, n. 7280/2000, RV. 220566) che "è valido l'atto di querelo proposto in proprio dalla persona offesa inferma di mente", sicché è irrilevante la questione relativa alla presunta incapacità di intendere e di volere del querelante.
Soltanto nel caso in cui la persona offesa dal reato non abbia potuto proporre querela a causa della propria infermità è necessaria la nomina di un curatore speciale, su istanza del P.M., a norma del combinato disposto dell'art. 121 c.p. e art. 338 c.p.p.. Quando, invece, l'interessato, anche se infermo di mente, abbia presentato la querela non occorre la nomina di un curatore speciale, neanche per la ratifica dell'atto.
Peraltro, la rinuncia da parte del tutore o del curatore del diritto di proporre querela non preclude all'inabilitato di proporla (art.125 c.p.), donde la validità della querela proposta contro la volontà del tutore o del curatore.
Pertanto, la tutela apprestata dall'ordinamento alla persona eventualmente sprovvista delle qualità necessarie per gestire direttamente i propri diritti e facoltà (minore, interdetto, inabilitato, incapace naturale) è duplice: essa ha il diritto di proporre personalmente la querela (e, in tal caso, la sua volontà è valida si da non consentire a chi è destinato eventualmente a sostituire o a integrare la sua volontà, di porre nel nulla l'atto già posto in essere); invece, se essa non è in grado di manifestare la sua volontà, può essere espressa da un soggetto terzo, legislativamente abilitato.
Nella specie, l'inefficacia della querela è stata dichiarata muovendo dall'erronea premessa:
- che la querelante fosse totalmente incapace d'intendere e di volere alla stregua di taluni giudizi riportati nella consulenza tecnica disposta dal PM, nella perizia espletata in sede d'incidente probatorio e in una nota dell'ASL di Roma, che, pur riscontrando una seria patologica psichica, sicuramente non convergono nel giudicare la persona offesa totalmente priva della suddetta capacità;
- che l'avere la vittima soltanto sottoscritto la querela redatta da altri fosse inidonea a dimostrare l'asserita capacità d'intendere e di volere.
Alla luce della rilevata forzatura motivazionale, ancorata all'astratta considerazione che la volizione fosse totalmente insussistente, non era possibile affermare che mancasse la prova che la proposizione della querela non fosse riconducibile alla volontà di una persona, che, pur di affetta da una serie menomazione psichica, appariva di avere compreso il disvalore sociale di atti dai quali risultava danneggiata.
Alla luce di tali principi è, quindi, erronea la decisione di escludere la validità alla querela proposta direttamente e tempestivamente dalla persona offesa che, pur affetta da infermità psichica, non risultava, in modo certo, del tutto priva della capacità di autodeterminarsi e che aveva inteso perseguire l'abuso rendendosi conto del suo disvalore sociale.
Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 4 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2010