Sentenza 6 aprile 2000
Massime • 1
È valido l'atto di querela proposto in proprio dalla persona offesa inferma di mente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2000, n. 7280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7280 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 06/04/2000
Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - N. 744
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - N. 28006/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Giancarlo Biginelli, di TE GE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 3.5.1999 della Corte d'appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Febbraro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Torino con sentenza 3.5.1999, in parziale riforma della sentenza 22.1.1998 del Pretore di Torino, escludeva la sussistenza del reato di cui al c. 1 dell'art. 570 c.p. e riduceva la pena nei confronti di TE GE a mesi uno e giorni 10 di reclusione e lire 200.000 di multa per il residuo reato di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Ricorre la difesa dell'imputato per violazione degli artt. 120 e 1221 c.p. essendo la querelante ER NC (moglie separata dell'imputato) incapace di intendere e di volere. In secondo luogo si duole della motivazione apparente e del travisamento dei fatti per essere mancato l'accertamento dello stato mentale della querelante attraverso perizia, tempestivamente richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
È del tutto priva di rilevanza la questione relativa alla presunta incapacità di intendere e di volere della querelante per infermità di mente. Soltanto nel caso in cui la persona offesa dal reato non abbia potuto proporre querela a cagione della propria infermità è necessaria la nomina di un curatore speciale, su istanza del P.M., a norma del combinato disposto degli artt. 121 c.p. e 338 c.p.p. Nell'ipotesi in cui la querela sia stata presentata dal diretto interessato (a prescindere dalla sua pretesa infermità di mente) la surroga da parte del curatore si profila all'evidenza non necessaria. L'argomento è a fortiori sorretto dal disposto dell'art. 125 c.p. secondo cui la rinuncia da parte del tutore o del curatore del diritto di proporre querela non priva l'inabilitato dal diritto di proporre la querela stessa. Il che presuppone che l'eventuale querela proposta, contro la volontà del tutore o del curatore, è comunque valida.
Il sistema penale processuale garantisce doppiamente - ai fini della proposizione della querela - la persona eventualmente sprovvista delle qualità necessarie per gestire direttamente i propri diritti e facoltà (minore, interdetto, inabilitato, incapace naturale). Infatti da un lato ritiene sempre valida la sua volontà (tanto da non consentire, a chi è destinato eventualmente a sostituire o a integrare la sua volontà, di porre nel nulla l'atto già posto in essere); dall'altro consente che la volontà non manifestata possa essere surrogata da un soggetto terzo, legislativamente abilitato. Sarebbe del tutto incongruo affermare che la volontà di una persona, che pure ha compreso il disvalore sociale di atti dai quali risulta danneggiata, debba soccombere di fronte alla astratta considerazione che la sua volizione è legalmente viziata.
Nel caso in esame, peraltro, non si ha neppure contrasto fra la volontà della parte offesa (querelante) e di un curatore mai nominato, la cui volontà non potrebbe comunque inficiare quella manifestata dalla persona direttamente interessata. Da ultimo non si può ignorare che la tesi difensiva nega validità ad una querela sul presupposto (in concreto indimostrato) che la querelante non fosse capace di intendere e di volere, pur in contrasto con una situazione obiettivamente verificata in fatto da una duplice decisione di merito, che ha accertato (il che è insindacabile in sede di legittimità e comunque non forma oggetto del ricorso) il fondamento dell'accusa, ossia la violazione degli obblighi di assistenza familiare sotto il profilo del far mancare i mezzi di sussistenza.
La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si reputa equo stabilire in lire 1.000.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2000