CASS
Sentenza 16 maggio 2023
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2023, n. 20909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20909 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME LV, nato i! 27/01/1974 a Catania avverso l'ordinanza del 4/03/2022. dalla Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del t 4 marzo 2022 la Corte di appello di Catania ha confermato — ma riducendo la pena — la condanna di LV ME decisa dal Tribunale ci Catania per il reato ex art. 385 cod. pen. richiamato nel capo di imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di ME si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) vizio della motivazione nel ravvisare il reato sulla Penale Sent. Sez. 6 Num. 20909 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 28/03/2023 2 base di principi normativi astratti senza vagliare le peculiarità della fattispecie e, in particolare, trascurando che l'imputato, soggetto non autonomamente deambulante, si era recato, soltanto per pochi minuti, con la sua sedia a rotelle nello spazio del cortile del condominio attiguo alla sua abitazione;
b) violazione del divieto di reformatio in pejus nel calcolare la pena aumentandolo in assenza di un appello del Pubblico ministero e pur argomentando «avuto riguardo alle condizioni personali dell'imputato» in accoglimento della richiesta del difensore di mitigarla. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Deve ribadirsi che nell'applicazione dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza, tranne quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria (Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Guglielmi, Rv. 269744; Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016, Di Carlo, Rv. 268500; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, dep. 2015, Capkevica, Rv. 262155). Tuttavia, nel caso in esame, la sentenza impugnata — in rapporto a un capo ai imputazione il cui contenuto è limitato a un generico richiamo alla disposizione incriminatrice — manca di una almeno minimale propria (autonoma o con rinvio alla sentenza che ha confermato) ricostruzione della fattispecie concreta che giustifichi la sua sussunzione sotto la fattispecie normativa astratta alla luce del principio normativo, in sé corretto, che ha applicato (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404; Sez. U, civ. n. 10313 del 05/05/2006, D'Agati/Consupmag, Rv, 589877). 1.2. Vale incidentalmente osservare che anche il secondo motivo di ricorso (la cui rilevanza è sospesa dalla valutazione che precedente) è fondato. Infatti, la pena finale inflitta in secondo grado (10 mesi di reclusione) è stata determinata in misura più alta di quella (8 mesi di reclusione) determinata dal Tribunale in primo Grado, pur in assenza di un appello del Pubblico ministero sul punto e, peraltro, nonostante il dichiarato intento di mitigarla espresso nella sentenza impugnata. 2. Su queste basi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo G i udizio che dia adeguatamente conto della ricostruzione della fattispecie concreta 2 3 e della sua eventuale sussumibilità sotto la fattispecie normativa astratta incriminatrice.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania Così deciso il 28/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udito il Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del t 4 marzo 2022 la Corte di appello di Catania ha confermato — ma riducendo la pena — la condanna di LV ME decisa dal Tribunale ci Catania per il reato ex art. 385 cod. pen. richiamato nel capo di imputazione. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di ME si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) vizio della motivazione nel ravvisare il reato sulla Penale Sent. Sez. 6 Num. 20909 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 28/03/2023 2 base di principi normativi astratti senza vagliare le peculiarità della fattispecie e, in particolare, trascurando che l'imputato, soggetto non autonomamente deambulante, si era recato, soltanto per pochi minuti, con la sua sedia a rotelle nello spazio del cortile del condominio attiguo alla sua abitazione;
b) violazione del divieto di reformatio in pejus nel calcolare la pena aumentandolo in assenza di un appello del Pubblico ministero e pur argomentando «avuto riguardo alle condizioni personali dell'imputato» in accoglimento della richiesta del difensore di mitigarla. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Deve ribadirsi che nell'applicazione dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione lo spazio fisico delimitato dall'unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra pertinenza, tranne quegli ambiti parzialmente aperti (balconi, terrazzi) o scoperti (cortili interni, chiostrine) che costituiscano parte integrante dell'unità immobiliare, in quanto la detenzione domiciliare deve svolgersi secondo modalità analoghe a quelle della misura intra muraria (Sez. 2, n. 13825 del 17/02/2017, Guglielmi, Rv. 269744; Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016, Di Carlo, Rv. 268500; Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014, dep. 2015, Capkevica, Rv. 262155). Tuttavia, nel caso in esame, la sentenza impugnata — in rapporto a un capo ai imputazione il cui contenuto è limitato a un generico richiamo alla disposizione incriminatrice — manca di una almeno minimale propria (autonoma o con rinvio alla sentenza che ha confermato) ricostruzione della fattispecie concreta che giustifichi la sua sussunzione sotto la fattispecie normativa astratta alla luce del principio normativo, in sé corretto, che ha applicato (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404; Sez. U, civ. n. 10313 del 05/05/2006, D'Agati/Consupmag, Rv, 589877). 1.2. Vale incidentalmente osservare che anche il secondo motivo di ricorso (la cui rilevanza è sospesa dalla valutazione che precedente) è fondato. Infatti, la pena finale inflitta in secondo grado (10 mesi di reclusione) è stata determinata in misura più alta di quella (8 mesi di reclusione) determinata dal Tribunale in primo Grado, pur in assenza di un appello del Pubblico ministero sul punto e, peraltro, nonostante il dichiarato intento di mitigarla espresso nella sentenza impugnata. 2. Su queste basi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo G i udizio che dia adeguatamente conto della ricostruzione della fattispecie concreta 2 3 e della sua eventuale sussumibilità sotto la fattispecie normativa astratta incriminatrice.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania Così deciso il 28/03/2023