Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2002, n. 8543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8543 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
R.G. 2277/20 0 8 543 /02 be A I E R T A M 3 . T B . L dell 8.3.2002 Oggetto:
1.V.A. 1 A 1 N L - A 5 B N . . 6 9 8 / 1 / 2 4 6 . R P . . D E L D I S S E N A S E E E T D N R S T R A I E A I Z E G O N REPUBBLICA ITALIANA A T A R I U B I R T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA dai sigg.ri Magistrati: Огии 23556 Dott. Enrico Altieri Presidente Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Nino Fico Dott. Francesco Tirelli Consigliere Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CC VA, quale erede di CC EM, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni 191, presso lo studio dell'avv. Francesco Elmo, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Zorzi del foro di Ragusa, giusta procura a margine del controricorso -ricorrente- An
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, intimata -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione 23, n. 16/23/1998, dell'8.10/10.12.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.3.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
6 0 7 1 Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con avviso del 23.11.1991 l'Ufficio IVA di Ragusa accertava nei confronti di EM CC per il periodo d'imposta del 1988 la mancata istituzione delle scritture contabili obbligatorie, l'omessa fatturazione di cessioni di immobili per lire 6.000.000 e l'omessa presentazione della dichiarazione I.V.A. annuale. L'accertamento traeva origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza in cui si rilevava che il CC aveva stipulato nel 1988 (e negli anni precedenti) numerosi atti di vendita di piccoli lotti di terreno in zona di intensa espansione edilizia. Proponeva ricorso il contribuente assumendo che non era applicabile il regime fiscale dell'IVA in quanto le cessioni erano state poste in essere da soggetto non imprenditore e riguardavano immobili non aventi destinazione edificatoria in base alle norme vigenti. La Commissione tributaria di 1° grado di Ragusa, con decisione n. 215 del 19.6.1993, rigettava il ricorso del contribuente sul rilievo che l'art. 2, terzo comma, del d.p.r. 633/1972, che statuisce che non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'IVA quelle che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni di legge, si riferisce ai terreni anche di fatto agricoli e non alle lottizzazioni abusive a scopo edificatorio qual era quella in esame. Con atto di appello il CC, dedotto il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, faceva richiamo ad altre pronunzie della Commissione di 1° grado con cui erano stati invece accolte analoghi gravami proposti avverso gli accertamenti relativi agli anni 1982-1987. Si costituiva in giudizio VA CC, erede dell'appellante EM CC (deceduto il 16.10.1996 ). 2 La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello e confermava la decisione di 1° grado. Osservava il giudice di seconda istanza che con l'appello non era stato dedotto alcun argomento specifico idoneo a contrastare la decisione di primo grado in quanto la censura di difetto di motivazione della pronunzia di 1° grado si limitava, in modo del tutto generico, a fare richiamo ad altre decisioni della stessa Commissione favorevoli al contribuente per altri periodi d'imposta, peraltro riformate in appello. D'altra parte, indipendentemente dal mero dato letterale del menzionato art.
2. dovevano considerarsi soggette ad IVA le cessioni di terreni che, pur non avendo in base alla normativa urbanistica una destinazione edificatoria, costituivano di fatto una lottizzazione abusiva;
tanto più che nel caso di specie l'attività posta in essere dal CC risultava connotata da un rilevante profilo di professionalità per essersi protratta per oltre sei anni (dal 1982 al 1988). Propone ricorso per cassazione il contribuente enunciando tre motivi. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 2.1. Con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione del d.p.r. 633/1972 e della legge n. 36 del 21.2.1977 un relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce il ricorrente che il trasferimento di terreni agricoli anche a finimou agricoli va assoggettato all'imposta di registro e non all'IVA, come é dimostrato anche dal fatto che l'art. 2 della legge 36/1977 ha elevato al 15% l'aliquota dell'imposta di registro per i terreni agricoli ceduti a soggetti non imprenditori agricoli;
e che la cessione di terreni per i quali non é prevista l'edificabilità dalla disciplina urbanistica resta esclusa dal campo di applicazione dell'IVA indipendentemente dalla loro utilizzazione oggettiva. Con il 2° motivo il CC lamenta l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine all'oggetto dei trasferimenti non soggetti al regime dell'IVA per espresso divieto di legge. 3 Con il terzo e ultimo motivo il ricorrente deduce che il suo inquadramento tra i soggetti indicati dall'art. 2195 c.c. era arbitrario e che le somme da lui versate a titolo di imposta di registro dovevano comunque essere rimborsate o conteggiate in sede di conguaglio.
2.2. Osserva il Collegio che la sentenza impugnata si fonda su una doppia ratio decidendi, quella (preliminare sul piano logico-giuridico anche se trattata per seconda) della genericità dei motivi di appello e quella dell'assoggettamento all'I.V.A. delle cessioni dei terreni che, pur non avendo in base alla normativa urbanistica una destinazione edificatoria, di fatto costituiscono una lottizzazione abusiva. Con il ricorso per cassazione la contribuente censura solo quest'ultima ratio della decisione di seconda istanza, ma nulla deduce in ordine all'altra, pure inequivocabilmente enunciata nella sentenza impugnata, della genericità dei motivi di appello. In mancanza di ricorso avverso detta ratio della pronunzia appellata, avente rilevanza autonoma e contenuto assorbente di ogni questione di merito, non é consentito a questa Corte esaminare le deduzioni prospettate dal contribuente. Il ricorso é, pertanto, inammissibile. Non vi é da provvedere sulle spese non avendo svolto l'Amministrazion N A T E T M R I A R T R I A I B U A ' N L S V intimata attività difensiva in questa sede I I O S L V V Dichiara
P.Q.M.
A N Rigetta il ricorso. ammissibile. V T O T I S L 8 Я Roma, 8.3.2002 9 U / V 7 PresidenteCu Pres / N N ' 1 Il Consigliere est. 6 O S 8 9 Efe's an C Osvaldo Ascani DEPOSITA NC NI IL CANCELLIERE Oggi 14 GIU. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 4