Sentenza 16 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, la disposizione di cui all'art. 186 bis comma terzo C.d.S. - che prevede un aumento di pena nel caso in cui le condotte di cui all'articolo 186, comma secondo, lettere a), b) e c) siano poste in essere da conducenti di età inferiore a ventuno anni, da neo-patentati o da chi esercita professionalmente l'attività' di trasporto di persone o di cose - non delinea una autonoma fattispecie incriminatrice rispetto a quella di cui al medesimo articolo 186, sicchè ad essa è riferibile l'aggravante dell'ora notturna prevista dall'art. 186, comma secondo sexies C.d.S.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2015, n. 9592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9592 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2015 |
Testo completo
9 5 9 2/18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARLO GIUSEPPE BRUSCO Presidente SENTENZA- Dott. - Rel. Consigliere - N. 1679/2015 - GIUSEPPE GRASSO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA N. 51499/2013 - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL LE N. IL 09/09/1991 avverso la sentenza n. 9599/2013 TRIBUNALE di MILANO, del 29/10/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. иго Дутною, я qu e te diens a llow bee n su reQuale жите 220 Udit i difensor Av FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Milano con sentenza del 29/10/2013, all'esito di richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti di CA AL, imputato del reato di cui agli artt. 186bis, comma 1, lett. a) e comma 3 con riferimento all'art. 186, comma 1, comma 2 lett. c), comma 2bis e comma 2sexies, cod. della strada (avendo conseguito la patente da meno di tre anni ed essendo anche minore di ventuno anni, il medesimo guidava in stato d'ebbrezza alcolica, in ora notturna, a causa della quale aveva procurato due distinti incidenti stradali), alla pena dalle parti medesime concordata.
2. Avverso la sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, prospettando duplice censura, con la quale denunzia violazione di legge e vizio motivazionale, assumendo l'erronea qualificazione del fatto in punto di riconoscimento dell'aggravante dell'ora notturna. La predetta aggravante, secondo il ricorrente, non poteva considerarsi operante a riguardo dei fatti di cui all'art. 186bis citato (guida sotto l'influenza di alcol per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose), costituente autonoma fattispecie di reato, alla quale potevano reputarsi applicabili solo le circostanze espressamente richiamate dalla legge, fra le quali non si annoverava quella in discorso.
3. La doglianza, pur non priva di carica suggestiva, non è condivisa dal Collegio. L'art. 186bis al vaglio delinea una autonoma ipotesi di violazione amministrativa (punita con la pena pecuniaria da 163 648 euro, con previsione di raddoppio ove il conducente abbia procurato un incidente) qualora il conducente avente una delle caratteristiche sopra elencate abbia assunto prima di mettersi alla guida sostanze alcoliche, il cui tasso alcolemico non superi 0,5 grammi per litro. Condotta, questa, che, in assenza delle predette qualità, non costituisce illecito di sorta. Ove, tuttavia, il conducente, si trovi in una delle situazioni d'ebbrezza di cui alle lett. a), b) e c) di cui al precedente art. 186, comma 2, la qualità personale (di infraventunenne, neopatentato, autista professionale) gli vale un inasprimento del trattamento sanzionatorio. Nel caso più lieve, avente natura d'illecito amministrativo, di cui alla lett. a), un aumento di 1/3; nei casi più gravi, costituenti reato, aumento da 1/3 alla metà; prevedendosi, infine, il raddoppio in caso di procurato incidente. Ciò rassegnato, deve ritenersi che la condotta di reato (la sola che qui rilevi) resta indipendente dal possesso delle qualità personali del conducente, le quali г fungono da amplificatori del disvalore del fatto per l'intensificarsi della pericolosità della condotta, sia pure per ragioni non omogenee. Ciò fa escludere che il legislatore abbia voluto dare vita ad una autonoma fattispecie incriminatrice a corroborazione della quale, peraltro, gli unici indizi valutabili, costituiti dai richiami, invero non sempre ordinati e apprezzabili da un punto di vista della buona tecnica redazionale, non appaiono risolutivi. Al contrario, come si è già detto, si evince la scelta di punire con più severità lo stesso fatto: guidare in stato d'ebbrezza con i tassi alcolemici indicati, rispettivamente alle lett. b e c del comma 2 dell'art. 186. Val la pena soggiungere che le indicate qualità, in sé evenienza statica e indipendente dal reato, non specializzano in alcun modo la condotta punita, la quale resta sempre quella, rappresentando esclusivamente ragione di maggior allarme. Consegue all'esposto la riferibilità dell'aggravante dell'ora notturna (art. 186, comma 2sexies) anche ai casi in cui alla guida si ponga un neopatentato, un infraventunenne o un autista professionista. L'opposta conclusione, peraltro, susciterebbe più che fondati dubbi sulla razionalità della configurazione normativa, per l'irragionevole disparità di trattamento che ne deriverebbe. Non troverebbe, infatti, spiegazione alcuna l'esclusione dell'aggravante proprio nei casi in cui maggiore risulta l'allarme procurato.
4. L'epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 16/12/2015 PREMA Il Presidente Il Consigliere estensore D (Giuseppe Grasso) (Carlo G. Brusco) R O C A C D I S NOTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 MAR 2016 DC4 AL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza