CASS
Sentenza 25 agosto 2023
Sentenza 25 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/08/2023, n. 35789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35789 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sulle istanze proposte da: RO SC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/06/2022 n. 43767/2022 della Settima Sezione Penale e la sentenza del 14/04/2023 n. 27745/2023 resa nel procedimento avente il n. 33233/2022 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione;
visti gli atti allegati e le istanze;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. RITENUTO IN FATTO 1. L'avvocato Giuseppina lana, in qualità di procuratore speciale di SC RO, con istanza depositata in data 19 aprile 2023 presso la Settima Sezione penale che ha preso il n. 15773/2023 R.G.N. ha proposto ricorso, ai sensi dell'articolo 625-bis cod. proc. pen., per la correzione dell'errore di fatto, con richiesta di dichiarazione di sospensione dell'efficacia dell'esecuzione, in relazione: a. alla ordinanza del 14 giugno 2022 n. 43767/2022 della Settima Sezione Penale che ha dichiarato inammissibile la richiesta del 5 marzo 2022 di rimessione, Penale Sent. Sez. 6 Num. 35789 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 07/07/2023 ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., del processo iscritto al numero 3991/ 2020 pendente dinanzi alla Corte di appello di Milano;
b. alla sentenza del 14 aprile 2023 emessa nel procedimento n. 33233/2022, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da SC RO avverso la sentenza del 15 aprile 2020 della Corte di appello di Milano. Con successive richieste, iscritte ai nn. 16292/2023 R.G.N. e 16379/2023 R.G.N., venivano proposti ulteriori ricorsi straordinari, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc., avverso i provvedimenti•indicati ai punti a) e b). Tali ricorsi venivano, pertanto, riuniti a quello avente il n. 15773/2023, fissato per la decisione, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen..con rito cd. de plano e definito all'udienza del 7 luglio 2023. Nel giorno fissato per tale udienza il difensore faceva pervenire documentazione costituita dall'originaria richiesta di rimessione;
brigintial dalle memorie, motivi nuovi e istanze prodotte in tale procedimento;
da certificazioni di cancelleria e da copia del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milanor definito nel procedimento n. 33233/2022. 2. Con i motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente sostiene che il procedimento di merito a suo carico è inficiato da vizio di violazione di legge in relazione alle modalità di acquisizione e valutazione delle prove, perché, respinte quelle proposte dall'imputato, il Tribunale aveva, invece, valorizzato le prove risultanti da operazioni di intercettazione inutilizzabili, in ragione delle manomissioni delle buste contenenti i reperti e della mancata acquisizione degli originali audio e che, in buona sostanza, la Corte di appello di Milano non aveva esaminato le ordinanze emesse in primo grado dal Tribunale in relazione alle censure devolute con i motivi di impugnazione, al cui contenuto fa in parte rinvio in questa sede. Parimenti erronea, ad avviso del ricorrente, è la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione decisa con la sentenza del 14 aprile 2023, non ancora depositata al momento della proposizione del ricorso straordinario. In particolare, si assume: a.quanto all'ordinanza del 14 giugno 2022 della Settima Sezione Penale, che la decisione è erronea e che la stessa andava rimessa alle Sezioni Unite, come sollecitato con i motivi nuovi depositati nelle more della trattazione dell'istanza, rilevando un contrasto sulla nozione di "merito" del procedimento, merito che può dirsi esaurito solo con il deposito della motivazione del provvedimento che, nel caso in esame, era intervenuto nelle more della decisione dell'istanza di rimessione, poiché la sentenza della Corte di appello di Milano, decisa all'udienza 2 (t9 del 1 marzo 2022 (con lettura del dispositivo), era stata depositata solo il 22 maggio 2022; b. che, in altri termini, essendo stato il procedimento di merito definito solo con il deposito della sentenza, è a questo momento che occorre fare riferimento ai fini della proposizione dell'istanza di rimessione;
c. che plurimi sono i motivi di illegittimità che inficiano la sentenza adottata dalla Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione all'udienza del 14 aprile 2023 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso), - motivi già prospettati nel momento in cui il ricorrente aveva avanzato istanza per l'astensione dei giudici componenti il collegio che avevano partecipato a precedenti decisioni che ne inficiavano la imparzialità. A tal riguardo evidenzia: a. che la relatrice del ricorso n. 33233/2022, la consigliera Sandra Recchione, aveva composto il Collegio che aveva deciso sull'istanza di rimessione con l'ordinanza del 14 giugno 2022; b. che la consigliera Recchione e il consigliere Massimo Perrotti avevano composto il Collegio che aveva deciso, con ordinanza del 8 luglio 2022 n. 40937, il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza del 18 ottobre 2021, n. 46977, della Sesta Sezione penale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal RO avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 2 febbraio 2021 che aveva disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti del Pubblico Ministero, AN Scuderi, in relazione ad una denuncia di manomissione dei supporti e atti concernenti le intercettazione telefoniche;
c. che componenti del collegio che aveva adottato la decisione del 14 aprile 2023 erano, altresì, i consiglieri Piero Messini D'Agostini e Anna Maria De Santis, costei anche relatrice, consiglieri che avevano composto il collegio che aveva dichiarato con sentenza del 6 ottobre 2022, n. 44734/2022, inammissibile il ricorso proposto dal RO avverso il sequestro conservativo adottato dai giudici di appello nel procedimento principale, esprimendo un giudizio sul fondamento della contestazione. Conclusivamente, il ricorrente sostiene che sia l'ordinanza n. 43767/2022 che la sentenza del 14 aprile 2023 sono viziate dalla mancata remissione delle questioni proposte alle Sezioni Unite e alla Corte Costituzionale per le ragioni indicate e che gli effetti della sentenza di condanna devono essere sospesi, derivandone danno a SC RO. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO LI richiamati ricorsi, aventi ad oggetto temi analoghi e come tali riuniti, sono inammissibili perché proposti avverso una decisione che non può costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen„ quale l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione, e in relazione al (mero) dispositivo della sentenza adottata dalla Seconda Sezione penale il 14 aprile 2023 e, comunque;
per motivi manifestamente infondati, perché vengono allegate a fondamento dell'ipotizzato errore presunte violazioni delle regole processuali, insuscettibili dì integrare il presupposto dell'errore materiale o di fatto. I motivi di ricorso sono, altresì, esposti in modo confuso , perché costituiti da enunciazioni nelle quali si sovrappongono interi spezzoni dei motivi di appello e del ricorso definito all'udienza del 14 aprile 2023, con passaggi che evocano richiesta di indagini e ispezioni, indirizzati anche ad altri organi dell'amministrazione giudiziaria e al Ministero della Giustizia. 2.Non può costituire oggetto del ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. l'ordinanza del 14 giugno 2022 n. 43767 della Settima Sezione Penale che ha dichiarato inammissibile la richiesta del 5 marzo 2022 di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. del processo iscritto al numero 3991/ 2020 pendente dinanzi alla Corte di appello di Milano sul rilievo che, essendo stata proposta dopo il deposito del dispositivo, non vi era più spazio per attivare l'operatività di un istituto inteso a garantire il corretto svolgimento del procedimento, l'imparzialità del giudice e la libera attività difensiva delle parti, sicché la richiesta di rimessione mirava a sollecitare l'esercizio di un potere decisorio ormai consumato con la decisione. Questa Corte ha perimetrato l'ambito di esercizio dei poteri delle parti nella materia del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione a errori materiali o di fatto che possono inficiare le decisioni giudiziarie, analizzando e definendo la nozione di condannato quale soggetto titolare del potere di istanza, nozione che, pertanto, rileva anche al fine di individuare i provvedimenti che possono essere oggetto della proposizione del mezzo di impugnazione straordinario (S.U., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non nnassimata;
S.U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281). E' pacifico che il condannato sia il soggetto destinatario, con la pronuncia oggetto di ricorso, di una decisione sulla responsabilità, connessa alla formazione del cd. giudicato in senso sostanziale, estesa ai casi di rigetto o dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione sul rilievàlT decisioni contribuiscono alla "stabilizzazione" del giudicato (S.U., n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269788). 4 La decisione della Corte di Cassazione in materia di rimessione del processo per legittima suspicione non è pertanto suscettibile di dare luogo alla formazione del giudicato, trattandosi di una decisione allo stato degli atti e in materia processuale: del tutto irrilevante è, in questa prospettiva, la dedotta nozione di merito del processo che, in tesi, dovrebbe giustificare la remissione degli atti alI- Sezioni Unite. • 3.Con riferimento alla sentenza resa dalla Seconda Sezione penale il 14 aprile 2023, depositata solo il 26 giugno 2023, quindi in epoca successiva alla proposizione della richiesta, il ricorso è strutturato sul piano enunciativo e argomentativo in relazione al mero contenuto del dispositivo e in assenza di confronto con la motivazione della sentenza, perché all'epoca non conosciuta, e si sviluppa in termini meramente ipotetici e astratti con riferimento ad omissioni ed errori nella valutazione del contenuto dei motivi di ricorso rispetto alla sentenza di appello, a tratti richiamati. I motivi, così come enunciati, non rendono possibile la individuazione di un errore percettivo della sentenza, causato da una svista o da un equivoco in cui il Collegio della Seconda Sezione penale potrebbe essere incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso. Come noto, l'errore di fatto, per assumere rilevanza, è connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (cfr. ex multis, Sez. Un., n. 37505 del 14/07/202011, Corsini, Rv. 250527); evenienza, questa, non ravvisabile nel caso in esame. Quanto agli ulteriori ipotizzati errori, concernenti la partecipazione al Collegio che ha deciso il ricorso n. 33233/2023 di consiglieri che sarebbero stati incompatibili per avere preso parte a decisioni su ricorsi diversi e che non avevano ad oggetto la medesima regiudicanda, rileva il Collegio che quelli prospettati non rientrano nel perimetro della nozione di errore di fatto, alla quale sono estranei errori nella interpretazione delle norme giuridiche o sulla loro portata, quali quelli derivanti dalla interpretazione dell'art. 34 cod. proc. pen., la cui eventuale inosservanza non dà luogo a nullità della decisione e che attengono a profili della costituzione del rapporto processuale che la parte avrebbe dovuto dedurre attraverso l'istituto della ricusazione. 4.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. 5 Il Consigliere relat
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2023 Il Presidente
visti gli atti allegati e le istanze;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano. RITENUTO IN FATTO 1. L'avvocato Giuseppina lana, in qualità di procuratore speciale di SC RO, con istanza depositata in data 19 aprile 2023 presso la Settima Sezione penale che ha preso il n. 15773/2023 R.G.N. ha proposto ricorso, ai sensi dell'articolo 625-bis cod. proc. pen., per la correzione dell'errore di fatto, con richiesta di dichiarazione di sospensione dell'efficacia dell'esecuzione, in relazione: a. alla ordinanza del 14 giugno 2022 n. 43767/2022 della Settima Sezione Penale che ha dichiarato inammissibile la richiesta del 5 marzo 2022 di rimessione, Penale Sent. Sez. 6 Num. 35789 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 07/07/2023 ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., del processo iscritto al numero 3991/ 2020 pendente dinanzi alla Corte di appello di Milano;
b. alla sentenza del 14 aprile 2023 emessa nel procedimento n. 33233/2022, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da SC RO avverso la sentenza del 15 aprile 2020 della Corte di appello di Milano. Con successive richieste, iscritte ai nn. 16292/2023 R.G.N. e 16379/2023 R.G.N., venivano proposti ulteriori ricorsi straordinari, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc., avverso i provvedimenti•indicati ai punti a) e b). Tali ricorsi venivano, pertanto, riuniti a quello avente il n. 15773/2023, fissato per la decisione, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen..con rito cd. de plano e definito all'udienza del 7 luglio 2023. Nel giorno fissato per tale udienza il difensore faceva pervenire documentazione costituita dall'originaria richiesta di rimessione;
brigintial dalle memorie, motivi nuovi e istanze prodotte in tale procedimento;
da certificazioni di cancelleria e da copia del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milanor definito nel procedimento n. 33233/2022. 2. Con i motivi, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente sostiene che il procedimento di merito a suo carico è inficiato da vizio di violazione di legge in relazione alle modalità di acquisizione e valutazione delle prove, perché, respinte quelle proposte dall'imputato, il Tribunale aveva, invece, valorizzato le prove risultanti da operazioni di intercettazione inutilizzabili, in ragione delle manomissioni delle buste contenenti i reperti e della mancata acquisizione degli originali audio e che, in buona sostanza, la Corte di appello di Milano non aveva esaminato le ordinanze emesse in primo grado dal Tribunale in relazione alle censure devolute con i motivi di impugnazione, al cui contenuto fa in parte rinvio in questa sede. Parimenti erronea, ad avviso del ricorrente, è la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione decisa con la sentenza del 14 aprile 2023, non ancora depositata al momento della proposizione del ricorso straordinario. In particolare, si assume: a.quanto all'ordinanza del 14 giugno 2022 della Settima Sezione Penale, che la decisione è erronea e che la stessa andava rimessa alle Sezioni Unite, come sollecitato con i motivi nuovi depositati nelle more della trattazione dell'istanza, rilevando un contrasto sulla nozione di "merito" del procedimento, merito che può dirsi esaurito solo con il deposito della motivazione del provvedimento che, nel caso in esame, era intervenuto nelle more della decisione dell'istanza di rimessione, poiché la sentenza della Corte di appello di Milano, decisa all'udienza 2 (t9 del 1 marzo 2022 (con lettura del dispositivo), era stata depositata solo il 22 maggio 2022; b. che, in altri termini, essendo stato il procedimento di merito definito solo con il deposito della sentenza, è a questo momento che occorre fare riferimento ai fini della proposizione dell'istanza di rimessione;
c. che plurimi sono i motivi di illegittimità che inficiano la sentenza adottata dalla Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione all'udienza del 14 aprile 2023 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso), - motivi già prospettati nel momento in cui il ricorrente aveva avanzato istanza per l'astensione dei giudici componenti il collegio che avevano partecipato a precedenti decisioni che ne inficiavano la imparzialità. A tal riguardo evidenzia: a. che la relatrice del ricorso n. 33233/2022, la consigliera Sandra Recchione, aveva composto il Collegio che aveva deciso sull'istanza di rimessione con l'ordinanza del 14 giugno 2022; b. che la consigliera Recchione e il consigliere Massimo Perrotti avevano composto il Collegio che aveva deciso, con ordinanza del 8 luglio 2022 n. 40937, il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza del 18 ottobre 2021, n. 46977, della Sesta Sezione penale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal RO avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 2 febbraio 2021 che aveva disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti del Pubblico Ministero, AN Scuderi, in relazione ad una denuncia di manomissione dei supporti e atti concernenti le intercettazione telefoniche;
c. che componenti del collegio che aveva adottato la decisione del 14 aprile 2023 erano, altresì, i consiglieri Piero Messini D'Agostini e Anna Maria De Santis, costei anche relatrice, consiglieri che avevano composto il collegio che aveva dichiarato con sentenza del 6 ottobre 2022, n. 44734/2022, inammissibile il ricorso proposto dal RO avverso il sequestro conservativo adottato dai giudici di appello nel procedimento principale, esprimendo un giudizio sul fondamento della contestazione. Conclusivamente, il ricorrente sostiene che sia l'ordinanza n. 43767/2022 che la sentenza del 14 aprile 2023 sono viziate dalla mancata remissione delle questioni proposte alle Sezioni Unite e alla Corte Costituzionale per le ragioni indicate e che gli effetti della sentenza di condanna devono essere sospesi, derivandone danno a SC RO. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO LI richiamati ricorsi, aventi ad oggetto temi analoghi e come tali riuniti, sono inammissibili perché proposti avverso una decisione che non può costituire oggetto dell'impugnazione straordinaria ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen„ quale l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimessione, e in relazione al (mero) dispositivo della sentenza adottata dalla Seconda Sezione penale il 14 aprile 2023 e, comunque;
per motivi manifestamente infondati, perché vengono allegate a fondamento dell'ipotizzato errore presunte violazioni delle regole processuali, insuscettibili dì integrare il presupposto dell'errore materiale o di fatto. I motivi di ricorso sono, altresì, esposti in modo confuso , perché costituiti da enunciazioni nelle quali si sovrappongono interi spezzoni dei motivi di appello e del ricorso definito all'udienza del 14 aprile 2023, con passaggi che evocano richiesta di indagini e ispezioni, indirizzati anche ad altri organi dell'amministrazione giudiziaria e al Ministero della Giustizia. 2.Non può costituire oggetto del ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. l'ordinanza del 14 giugno 2022 n. 43767 della Settima Sezione Penale che ha dichiarato inammissibile la richiesta del 5 marzo 2022 di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen. del processo iscritto al numero 3991/ 2020 pendente dinanzi alla Corte di appello di Milano sul rilievo che, essendo stata proposta dopo il deposito del dispositivo, non vi era più spazio per attivare l'operatività di un istituto inteso a garantire il corretto svolgimento del procedimento, l'imparzialità del giudice e la libera attività difensiva delle parti, sicché la richiesta di rimessione mirava a sollecitare l'esercizio di un potere decisorio ormai consumato con la decisione. Questa Corte ha perimetrato l'ambito di esercizio dei poteri delle parti nella materia del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione a errori materiali o di fatto che possono inficiare le decisioni giudiziarie, analizzando e definendo la nozione di condannato quale soggetto titolare del potere di istanza, nozione che, pertanto, rileva anche al fine di individuare i provvedimenti che possono essere oggetto della proposizione del mezzo di impugnazione straordinario (S.U., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non nnassimata;
S.U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281). E' pacifico che il condannato sia il soggetto destinatario, con la pronuncia oggetto di ricorso, di una decisione sulla responsabilità, connessa alla formazione del cd. giudicato in senso sostanziale, estesa ai casi di rigetto o dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione sul rilievàlT decisioni contribuiscono alla "stabilizzazione" del giudicato (S.U., n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269788). 4 La decisione della Corte di Cassazione in materia di rimessione del processo per legittima suspicione non è pertanto suscettibile di dare luogo alla formazione del giudicato, trattandosi di una decisione allo stato degli atti e in materia processuale: del tutto irrilevante è, in questa prospettiva, la dedotta nozione di merito del processo che, in tesi, dovrebbe giustificare la remissione degli atti alI- Sezioni Unite. • 3.Con riferimento alla sentenza resa dalla Seconda Sezione penale il 14 aprile 2023, depositata solo il 26 giugno 2023, quindi in epoca successiva alla proposizione della richiesta, il ricorso è strutturato sul piano enunciativo e argomentativo in relazione al mero contenuto del dispositivo e in assenza di confronto con la motivazione della sentenza, perché all'epoca non conosciuta, e si sviluppa in termini meramente ipotetici e astratti con riferimento ad omissioni ed errori nella valutazione del contenuto dei motivi di ricorso rispetto alla sentenza di appello, a tratti richiamati. I motivi, così come enunciati, non rendono possibile la individuazione di un errore percettivo della sentenza, causato da una svista o da un equivoco in cui il Collegio della Seconda Sezione penale potrebbe essere incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso. Come noto, l'errore di fatto, per assumere rilevanza, è connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (cfr. ex multis, Sez. Un., n. 37505 del 14/07/202011, Corsini, Rv. 250527); evenienza, questa, non ravvisabile nel caso in esame. Quanto agli ulteriori ipotizzati errori, concernenti la partecipazione al Collegio che ha deciso il ricorso n. 33233/2023 di consiglieri che sarebbero stati incompatibili per avere preso parte a decisioni su ricorsi diversi e che non avevano ad oggetto la medesima regiudicanda, rileva il Collegio che quelli prospettati non rientrano nel perimetro della nozione di errore di fatto, alla quale sono estranei errori nella interpretazione delle norme giuridiche o sulla loro portata, quali quelli derivanti dalla interpretazione dell'art. 34 cod. proc. pen., la cui eventuale inosservanza non dà luogo a nullità della decisione e che attengono a profili della costituzione del rapporto processuale che la parte avrebbe dovuto dedurre attraverso l'istituto della ricusazione. 4.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. 5 Il Consigliere relat
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2023 Il Presidente