Sentenza 11 febbraio 2003
Massime • 1
Nel delitto di favoreggiamento reale previsto dall'art. 379 cod.pen, la persona offesa dal reato non può essere un soggetto privato, in quanto la fattispecie in questione tutela in via esclusiva l'interesse pubblico al buon andamento della giustizia. Pertanto il danneggiato non ha diritto a ricevere l'avviso di cui all'art. 408 cod.proc.pen., ne' è legittimato a presentare opposizione avverso la richiesta di archiviazione.
Commentario • 1
- 1. Art. 379 - Favoreggiamento realehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Perché sia configurabile il reato di favoreggiamento reale, è sufficiente che la condotta posta in essere sia idonea a conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad assicurarsi il profitto del reato, a prescindere dall'esito di essa e cioè dall'effettivo conseguimento di tale finalità (Sez. 6, 52201/2018). Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di cui all'art. 648-bis, allorquando siano ravvisabili gli estremi di detta ipotesi delittuosa. Ne consegue che, in tal caso, va affermata la sussistenza del reato di riciclaggio ed escluso quello di favoreggiamento reale (Sez. 2, 16819/2908). La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2003, n. 20679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20679 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMANO Francesco Presidente
Dott. LEONASI Raffaele Consigliere
Dott. DI VIRGINIO Adolfo Consigliere
Dott. OLIVA Bruno Consigliere
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COFILP S.P.A.;
avverso il decreto del 10/01/2001 del Gip del Tribunale di Roma, emesso nei confronti di D'MI EL e CC AN;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Oliva Bruno;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Il Gip del Tribunale di Roma ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di D'MI EL e CC AN per violazione degli artt. 379 e 491 c.p., previa dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione presentata, in qualità di persona offesa, dal legale rappresentante della S.p.a. Cofilp in liquidazione a mezzo di legale privo di procura speciale. Il difensore ricorre, anche con memoria difensiva, che secondo il combinato disposto degli artt. 409 e 101 c.p.p. si deve ritenere che al difensore della persona offesa è consentita la presentazione di opposizione all'archiviazione. La tesi che ritiene necessaria a tal fine, la procura speciale è stata recepita in sede di legittimità soltanto con riferimento alle impugnazioni, categoria in cui non rientra l'opposizione all'archiviazione. In tale evenienza dovrebbe trovare applicazione l'art. 101 citato, alla cui stregua la persona offesa nomina un difensore per l'esercizio dei propri diritti. In proposito rileva il Collegio che i diritti e le facoltà spettanti alla persona offesa possono essere riconosciuti soltanto in capo a quei soggetti che, oltre ad essere stati interessati dalla condotta criminosa, siano anche titolari del bene giuridico protetto dalla norma penale violata.
Orbene la struttura della fattispecie astratta del delitto previsto dall'art. 379 c.p. - cui è collegato l'altro reato presupposto - non reca la descrizionen dell'aggressione ad altra sfera giuridica diversa rispetto al buon andamento della giustizia, per cui l'asserito danneggiato - nella specie la s.p.a. Cofilp - non rivestendo la contemporanea qualifica di offeso, non ha diritto di ricevere l'avviso di cui all'art. 408 c.p.p. e tanto meno può presentare opposizione all'archiviazione.
A tale rilievo, di per sè già esauriente, va aggiunto che, contrariamente all'avviso della ricorrente, la opposizione all'archiviazione presenta tutte le caratteristiche di un'impugnazione in quanto rivolta contro un provvedimento di un'autorità giudiziaria, devoluta all'esame di un giudice e proponibile secondo prestabiliti limiti. In questa ottica appare corretta la conclusione del giudice a quo secondo cui all'opposizione all'archiviazione va applicata la disciplina generale delle impugnazioni non solo quanto ai termini e alle forme di impugnazione, ma anche quanto alla legittimazione ad impugnare, cosicché il difensore della asserita persona offesa, non essendo rappresentante processuale della stessa, ha titolo all'impugnazione soltanto in base a procura speciale.
Il ricorso presentato dalla s.p.a. Cofilp è dunque inammissibile. Segue a norma di legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata qua stante il tenore dell'impugnazione, di 500 euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l'11 febbraio 2003.
Depositato in cancelleria il 9 maggio 2003 .